Circolare numero 29 del 17-02-2021
Con la presente circolare si riepiloga il quadro normativo concernente la disciplina in materia di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana e si forniscono chiarimenti in merito alla tutela previdenziale di tale categoria di soggetti, prevedendo l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo artigiano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga il quadro normativo che qualifica il socio lavoratore di cooperativa artigiana come artigiano e ne trae conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani. Fornisce istruzioni operative per l'iscrizione (automatica dalle delibere dell'Albo; possibilità di validazione/trasmissione manuale in casi di contenzioso) e precisa la decorrenza per i soci già assicurati in altri fondi. Definisce inoltre la base imponibile contributiva: il reddito assimilato a lavoro dipendente (art. 50 TUIR) e le modalità di determinazione e di dichiarazione (obbligo quadro RR e regole per il recupero dei redditi delle annualità pregresse).
Istruzioni sulla tutela previdenziale del socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana e iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani
Punti principali
Quadro normativo
Richiamo alle norme (art. 2222 c.c., leggi n. 860/1956, n. 443/1985 e n. 142/2001) che riconoscono l'attività artigiana anche in forma cooperativa; il socio che svolge in prevalenza lavoro personale è considerato artigiano e può instaurare un rapporto autonomo con la cooperativa.
Qualificazione contrattuale ed effettività
Il regolamento e il contratto cooperativo devono indicare le tipologie di rapporto; la qualificazione negoziale non prevale sulla realtà effettiva: la natura del rapporto si valuta sulla base dell'effettiva esecuzione della prestazione.
Iscrizione alla Gestione speciale autonoma
Procedura prevista per l'elaborazione automatica delle delibere di iscrizione inviate dall'Albo delle imprese artigiane; fino all'implementazione procedurale le Strutture territoriali possono validare o trasmettere manualmente le delibere nei casi di contenzioso quando il socio non risulti assicurato nel FPLD o nella Gestione separata.
Decorrenza per soci già assicurati in altri fondi
Per i soci che risultano assicurati per lo stesso rapporto dalla cooperativa nel FPLD o nella Gestione separata, il passaggio alla Gestione speciale autonoma avrà efficacia dal mese successivo alla pubblicazione della circolare; seguiranno istruzioni operative sulle matricole DM.
Individuazione della base imponibile e obblighi fiscali
Il reddito percepito dal socio autonomo in cooperativa è assimilato a reddito da lavoro dipendente (art. 50 TUIR) e costituisce la base imponibile per i contributi (anche eccedenti il minimale). Con l'iscrizione è obbligatoria la compilazione del quadro RR nella dichiarazione 'Redditi Persone Fisiche'. Per periodi precedenti usare il dato del quadro RR se presente, altrimenti i quadri F o G o, in mancanza, il campo 3 del quadro RC se è stata barrata la casella 'Soci coop. artigiana'.
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