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Circolare

Circolare numero 30 del 19-02-2021

L’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge. Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali riconosciuto ai datori di lavoro privati (escluso il settore agricolo) che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge di bilancio 2021. Il beneficio è riservato ai datori di lavoro che hanno fruito, anche parzialmente, di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020; l'ammontare è pari alla contribuzione datoriale non versata relativa alle ore di integrazione salariale di quei mesi (esclusi premi INAIL), riparametrato su base mensile e fruibile per un massimo di otto settimane entro il 31 marzo 2021. Sono richieste condizioni di regolarità contributiva e il rispetto del divieto di licenziamenti fino al 31/03/2021; inoltre la misura è soggetta ad autorizzazione della Commissione UE e a regole di cumulabilità con altri incentivi.

Esonero contributivo previsto dall'art.1, commi 306-308, della legge n.178/2020

Punti principali

Premessa

La legge di bilancio 2021 (art.1, commi 299-308) ha previsto, per il 2021, un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che non richiedono i nuovi strumenti di integrazione salariale collegati al COVID-19, per incentivare la non ricorso a ulteriori cassa integrazione.

Destinatari

Tutti i datori di lavoro privati (anche non imprenditori) possono accedere, con esclusione del settore agricolo e della pubblica amministrazione; il diritto è riferito alla matricola INPS che ha fruito di CIG/assegno ordinario/cassa in deroga nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

Presupposto di accesso

Condizione necessaria è aver fruito, anche parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020 per le medesime matricole INPS.

Alternatività con integrazioni salariali e altri esoneri

L'esonero è alternativo ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (art.1, commi 299 e ss.) per la stessa unità produttiva; la scelta va effettuata per unità produttiva. È inoltre disciplinata l'alternatività/possibilità di rinuncia parziale rispetto all'esonero previsto dal dl 137/2020 (art.12, c.14).

Misura e determinazione dell'esonero

L'ammontare corrisponde alla contribuzione datoriale piena non versata relativa alle ore di integrazione salariale fruite a maggio e/o giugno 2020 (esclusi premi INAIL), riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane e fino al 31/03/2021; l'effettivo sgravio è il minore tra contributi teoricamente dovuti per le ore di CIG di quei mesi e la contribuzione datoriale dovuta nelle mensilità di fruizione.

Contribuzioni escluse dall'esonero

Non sono soggetti ad esonero: premi e contributi INAIL; contributo al Fondo TFR (art.1, c.755 L.296/2006); contributi ai fondi di cui al D.lgs.148/2015 e fondi territoriali analoghi; contributo per i Fondi interprofessionali (art.25, l.845/1978); contributi non previdenziali o di solidarietà tra gestioni.

Condizioni di spettanza e divieto di licenziamento

La concessione è subordinata al rispetto del DURC, delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi, nonché al divieto di avviare licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 31/03/2021 (commi 309-311), salvo specifiche eccezioni; la violazione comporta revoca retroattiva del beneficio.

Compatibilità con normative sugli aiuti di Stato

La misura è selettiva e richiede l'autorizzazione preventiva della Commissione europea ai sensi del Temporary Framework (sez.3.1); si applicano limiti (es. importo massimo 1.800.000 euro per impresa, esclusione imprese in difficoltà al 31/12/2019 salvo deroghe) e l'INPS registrerà l'aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento e cumulabilità con altri incentivi

L'esonero è cumulabile con altri sgravi o riduzioni contributive solo nei limiti della contribuzione residua dovuta e salvo divieti specifici (es. non cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile quando espresso divieto). L'ordine di applicazione è temporale: l'ultimo esonero introdotto si applica sulla contribuzione residua; alcune agevolazioni (es. Decontribuzione Sud) risultano precluse durante la fruizione dell'esonero.

Attuazione e adempimenti successivi

L'efficacia è subordinata all'autorizzazione UE; l'INPS pubblicherà un messaggio con istruzioni operative e modalità di compilazione delle denunce contributive una volta ricevuta l'autorizzazione.

Testo integrale

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