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Ordinanza

Ordinanza n. 3030/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma ​dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 304/2026;​

Giustizia amministrativa202605912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare già pronunciato dal TAR Puglia. Nella comparazione degli interessi contrapposti, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza collettiva degli utenti rispetto all'interesse dell'appellante, qualificato come esclusivamente economico. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. III, n. 304/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dall'impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Puglia che aveva rigettato la domanda cautelare. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dell'atto amministrativo oggetto del ricorso principale, né il contenuto della misura amministrativa contestata. In sede cautelare, l'appellante ha chiesto la riforma dell'ordinanza del TAR e la concessione della tutela cautelare, contrapponendo il proprio interesse economico a quello pubblico alla sicurezza collettiva degli utenti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR; l'appello è stato respinto.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando l'interesse privato fatto valere è esclusivamente economico, esso può essere recessivo rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza collettiva degli utenti.
  • La decisione cautelare deve fondarsi sulla comparazione degli interessi contrapposti; la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza collettiva giustifica il rigetto della domanda cautelare quando l'interesse dell'appellante abbia natura esclusivamente economica.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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