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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10869/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dall’imposta di registro applicata a una sentenza di divisione ereditaria. Il Tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione, assegnando alcuni immobili e prevedendo un conguaglio in denaro superiore al 5% del valore della quota spettante. L’Agenzia delle Entrate aveva liquidato l’imposta ritenendo il conguaglio tassabile con l’aliquota propria dei trasferimenti immobiliari (9%), mentre i contribuenti sostenevano che anche il conguaglio dovesse essere assoggettato all’aliquota dell’1% prevista per l’atto divisionale. Con l’unico motivo di ricorso i contribuenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, sostenendo inoltre l’illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., e chiedendo la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR che aveva reputato legittimo l’avviso di liquidazione, rilevando che la sentenza divisionale registrata conteneva un effettivo conguaglio superiore al 5% della quota, sicché, ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, l’eccedenza era soggetta all’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari. La Corte ha richiamato e confermato il proprio orientamento secondo cui, in caso di eccedenza nell’assegnazione dei beni rispetto alla quota spettante, opera una presunzione assoluta di equiparazione alla vendita per la parte eccedente, a prescindere dalla funzione compensativa del conguaglio. Ha inoltre escluso l’illegittimità costituzionale della disciplina e la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986

    I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza

    La norma impone, per il conguaglio eccedente il 5% nella divisione, l’applicazione dell’aliquota dei trasferimenti immobiliari sulla parte eccedente; la funzione compensativa del conguaglio non esclude il trattamento come trasferimento.

  • art. 3 Cost.

    La censura di incostituzionalità per violazione del principio di eguaglianza è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 53 Cost.

    La disciplina è stata ritenuta non irragionevole rispetto alla capacità contributiva, perché il conguaglio in denaro accresce il valore della quota e giustifica il diverso trattamento fiscale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13 comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro sulla divisione ereditaria, il conguaglio superiore al 5% del valore della quota spettante è soggetto al trattamento fiscale previsto dall’art. 34 d.P.R. n. 131/1986, e la parte eccedente può essere assimilata a un trasferimento immobiliare.
  • La qualificazione fiscale della parte eccedente del conguaglio opera indipendentemente dalla funzione compensativa delle pattuizioni tra i condividenti, poiché la legge predetermina in modo vincolante l’unicità del trattamento tributario.
  • La presunzione di equiparazione alla vendita della quota eccedente ha carattere assoluto e non può essere vinta dimostrando che il conguaglio sia solo strumentale al riequilibrio divisionale.
  • La questione di legittimità costituzionale della disciplina del conguaglio divisionale non è fondata quando la diversa imposizione sia giustificata dal diverso assetto patrimoniale determinato dall’attribuzione di beni eccedenti rispetto alla quota.
  • Non sussiste necessità di rimessione alle Sezioni Unite quando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità risulti già omogeneo e consolidato sul punto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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