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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14612/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una domanda del dipendente volta ad ottenere la condanna dell'amministrazione regionale al pagamento della retribuzione di risultato per gli anni 2013 e 2014. La Corte d'appello aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado e condannato la Regione al pagamento della somma complessiva di euro 21.649,37, oltre rivalutazione ed interessi. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di censura; la Regione ha resistito con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità è stata però depositata rinuncia al ricorso, con accettazione della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta nelle more del giudizio e della relativa accettazione da parte della controricorrente; ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza statuire sulle spese processuali ex art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, poiché tale obbligo sorge solo in caso di rigetto o inammissibilità e non anche in caso di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di estinzione del giudizio la Corte non provvede sulle spese processuali.

  • DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso, non anche in caso di estinzione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia intervenuta con accettazione della controparte, determina l'estinzione del processo di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione non deve essere pronunciata condanna alle spese, salvo diversa disciplina specifica non ricorrente nel caso esaminato.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, opera solo nei casi tipizzati di rigetto o inammissibilità del ricorso e non si estende all'estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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