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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1317

Regolamento (UE) 2025/1317 della Commissione, del 26 giugno 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 7f e 7g per i pescherecci battenti bandiera irlandese

Normativa europea32025R1317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Commissione constata l’esaurimento del contingente 2025 dell’Irlanda per la sogliola nelle zone 7f e 7g e dispone la chiusura immediata delle attività di pesca relative a tale stock per i pescherecci interessati. La misura si fonda sul sistema di controllo della pesca dell’Unione e sui contingenti fissati dal regolamento annuale sulle possibilità di pesca. Sono mantenute alcune attività successive alla cattura per i quantitativi prelevati prima della data di chiusura e resta fermo l’obbligo di gestione delle catture non intenzionali ai sensi della politica comune della pesca.

Chiusura delle attività di pesca della sogliola (Solea solea) nelle zone 7f e 7g per i pescherecci battenti bandiera irlandese, per esaurimento del contingente 2025.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda che esercitano attività di pesca sullo stock di sogliola (SOL/7FG) nelle zone 7f e 7g. La disciplina riguarda il contingente di pesca assegnato all’Irlanda per il 2025 e opera dal 3 giugno 2025, data di chiusura indicata nell’allegato, con efficacia generale e diretta in tutti gli Stati membri. Restano salve le operazioni relative a catture effettuate prima della chiusura, nonché la gestione delle catture non intenzionali secondo la normativa UE pertinente.

Chiusura della pesca della sogliola nelle zone 7f e 7g per l’Irlanda

Il regolamento (UE) 2025/1317 della Commissione dà attuazione al sistema di controllo dei contingenti della politica comune della pesca, prendendo atto che il contingente 2025 assegnato all’Irlanda per lo stock di sogliola nelle zone 7f e 7g risulta esaurito. In base alle informazioni ricevute, la Commissione dispone quindi la chiusura delle attività di pesca per evitare prelievi oltre il limite autorizzato.

Base giuridica e contesto

Il provvedimento si fonda sull’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il regime di controllo unionale in materia di pesca. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2025, quale atto che determina la dotazione di pesca rilevante per lo stock in questione.

Ambito soggettivo e oggettivo

La misura riguarda i pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda che pescano lo stock SOL/7FG di sogliola (Solea solea) nelle zone 7f e 7g. L’effetto pratico è la cessazione della possibilità di esercitare attività di pesca su tale stock una volta raggiunta la data di chiusura indicata nell’allegato, fissata al 3 giugno 2025.

Divieto di pesca dopo la chiusura

Dal 3 giugno 2025 sono vietate le attività di pesca dello stock da parte delle unità interessate. Il divieto include espressamente:

  • la ricerca del pesce;
  • la cala degli attrezzi;
  • la posa degli attrezzi;
  • il salpamento degli attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock.

Operazioni ammesse per catture già effettuate

Il regolamento distingue le catture già effettuate prima della data di chiusura dalle attività future. Per tali catture pregresse restano autorizzati:

  • il trasbordo;
  • la detenzione a bordo;
  • la trasformazione a bordo;
  • il trasferimento;
  • l’ingabbiamento;
  • l’ingrasso;
  • lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca.

Catture non intenzionali e obblighi di registrazione

Le catture non intenzionali dello stock effettuate dai pescherecci interessati non sono vietate in quanto tali, ma devono essere trattate secondo il regime della politica comune della pesca: devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2025 all’Irlanda per lo stock di sogliola nelle zone 7f e 7g si considera esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato, ossia il 3 giugno 2025.

Divieto di pesca e attività connesse

A decorrere dalla data di chiusura, le attività di pesca dello stock da parte di pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda sono vietate. Il divieto comprende in particolare la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura di tale stock.

Operazioni consentite per catture pregresse

Per le catture effettuate prima della data di chiusura restano autorizzati il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca prelevati da tale stock.

Catture non intenzionali

Le catture non intenzionali dello stock effettuate dai pescherecci interessati devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescagestione delle risorse ittichecontrollo della pescaquote e contingenti di pesca

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