Regolamento (UE) 2025/1234
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1234 della Commissione, del 25 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 per quanto riguarda i dispositivi medici le cui istruzioni per l’uso possono essere fornite in forma elettronica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime delle istruzioni per l’uso elettroniche dei dispositivi disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226. L’obiettivo è estendere l’ambito di applicazione a una platea più ampia di dispositivi destinati a professionisti sanitari, includendo anche taluni prodotti dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745, e al contempo chiarire alcune prescrizioni applicative. Viene inoltre introdotto l’obbligo di comunicare a Eudamed l’indirizzo Internet delle istruzioni elettroniche, in funzione dell’avvio della registrazione UDI. Il testo sopprime o razionalizza varie disposizioni ritenute ridondanti o fonte di incertezza.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 ampliando e chiarendo le regole sulle istruzioni per l’uso in formato elettronico per taluni dispositivi medici e prodotti connessi.
Ambito di applicazione
Si applica ai fabbricanti di dispositivi medici e relativi accessori destinati a utilizzatori professionali ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, compresi i dispositivi soggetti alle disposizioni transitorie dell’articolo 120 di tale regolamento. Si estende anche ai dispositivi senza destinazione d’uso medica di cui all’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745, purché destinati all’uso professionale. Restano esclusi, per la fornitura elettronica delle istruzioni, i casi in cui sia ragionevolmente prevedibile l’uso da parte di utilizzatori profani: in tali ipotesi le istruzioni per gli utilizzatori profani devono essere fornite su supporto cartaceo. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1234: istruzioni per l’uso elettroniche dei dispositivi medici
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 per ampliare il ricorso alle istruzioni per l’uso in formato elettronico e per chiarire alcuni obblighi informativi dei fabbricanti. La revisione si fonda sull’esperienza applicativa del precedente regime e sulla consultazione condotta dalla Commissione nel periodo 1 agosto-10 ottobre 2024, che ha evidenziato una chiara preferenza degli operatori sanitari per il formato elettronico rispetto a quello cartaceo.
Finalità e contesto normativo
L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici e, in particolare, dell’articolo 5, paragrafo 6, che costituisce la base giuridica del regolamento di esecuzione. La Commissione rileva che il campo di applicazione del regolamento (UE) 2021/2226 era limitato a determinati dispositivi e accessori e che, alla luce della pratica applicativa, occorreva estendere e razionalizzare la disciplina.
Ambito di applicazione sostanziale
Il nuovo assetto consente ai fabbricanti di fornire istruzioni per l’uso in formato elettronico, in luogo del supporto cartaceo, per i dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745 destinati a utilizzatori professionali. L’estensione riguarda anche i dispositivi che non hanno una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745, purché anch’essi destinati all’uso professionale.
Resta fermo che, se è ragionevolmente prevedibile un utilizzo anche da parte di utilizzatori profani, i fabbricanti devono fornire su supporto cartaceo le istruzioni destinate a tali utilizzatori. Il testo quindi distingue nettamente tra uso professionale e uso da parte del pubblico, mantenendo la forma cartacea per la seconda ipotesi.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226
L’articolo 1 del regolamento modificativo interviene su più disposizioni del regolamento del 2021:
- all’articolo 1 è soppresso il terzo comma;
- all’articolo 2 vengono aggiornate talune definizioni, in particolare quella di «dispositivi fissi installati»;
- l’articolo 3 è riscritto per disciplinare la facoltà di usare istruzioni elettroniche e l’obbligo di istruzioni cartacee per gli utilizzatori profani;
- l’articolo 5 è alleggerito da alcuni riferimenti e previsioni, con particolare riguardo alla disponibilità online delle versioni elettroniche e delle versioni obsolete;
- l’articolo 6 è semplificato mediante la soppressione del paragrafo 4;
- l’articolo 7 è integrato con un obbligo di comunicazione dell’indirizzo Internet alla banca dati UDI;
- l’articolo 8 è soppresso;
- all’articolo 9 è soppresso il secondo comma.
Disponibilità delle istruzioni elettroniche e gestione delle versioni
La riformulazione dell’articolo 5 prevede che, durante i periodi indicati nei punti 9 e 10, tutte le versioni elettroniche pubblicate delle istruzioni per l’uso e la loro data di pubblicazione siano disponibili sul sito web; in alternativa, per le versioni obsolete, tali istruzioni devono essere fornite su richiesta. La modifica mira a rendere più chiaro l’obbligo di accessibilità e conservazione delle versioni storiche.
Eudamed, UDI e indirizzo Internet delle istruzioni elettroniche
Una novità rilevante è l’inserimento, all’articolo 7, di un obbligo di trasmissione dell’indirizzo Internet alla banca dati UDI. Al più tardi dalla data in cui diventa applicabile la registrazione dei dispositivi nella banca dati UDI ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/745, in combinazione con l’articolo 123, paragrafo 3, lettera d) o e), il fabbricante deve fornire tale indirizzo secondo l’allegato VI, parte B, punto 22, del medesimo regolamento. Il coordinamento con Eudamed rafforza la tracciabilità delle informazioni destinate agli utilizzatori.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto regolamento di esecuzione, produce effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Estensione dell’ambito delle istruzioni elettroniche
L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 è riscritto: i fabbricanti possono fornire istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che cartacea per i dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745 destinati a utilizzatori professionali. L’ambito ricomprende quindi i dispositivi medici e, per effetto delle modifiche, anche i dispositivi senza destinazione d’uso medica dell’allegato XVI, se destinati all’uso professionale.
Obbligo di istruzioni cartacee per gli utilizzatori profani
Qualora sia ragionevolmente prevedibile che un dispositivo destinato a utilizzatori professionali sia utilizzato anche da utilizzatori profani, i fabbricanti devono fornire su supporto cartaceo le istruzioni per l’uso destinate a tali utilizzatori profani.
Chiarimenti sulle informazioni elettroniche e disponibilità delle versioni obsolete
L’articolo 5 è modificato sopprimendo o riscrivendo alcune previsioni: viene eliminato il riferimento al termine «medici» in più punti, soppresso il punto 12 e riformulato il punto 13, stabilendo che durante i periodi di cui ai punti 9 e 10 tutte le versioni elettroniche pubblicate delle istruzioni per l’uso, con la relativa data di pubblicazione, devono essere disponibili sul sito web oppure, per le versioni obsolete, fornite su richiesta.
Semplificazione degli obblighi informativi
Nell’articolo 6 viene soppresso il paragrafo 4 e, al paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, è eliminato il termine «medici». L’intervento risponde all’esigenza di eliminare sovrapposizioni con gli obblighi di valutazione della conformità previsti dal regolamento (UE) 2017/745.
Comunicazione dell’indirizzo Internet in Eudamed/UDI
All’articolo 7 viene soppresso il punto 6 della lettera f) del paragrafo 2 e aggiunto un paragrafo 3. Al più tardi dalla data in cui diventa applicabile la registrazione dei dispositivi nella banca dati UDI di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/745, in combinazione con l’articolo 123, paragrafo 3, lettera d) o e), il fabbricante deve fornire l’indirizzo Internet indicato all’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), alla banca dati UDI secondo l’allegato VI, parte B, punto 22, del regolamento (UE) 2017/745.
Soppressione di disposizioni non più necessarie
Sono soppressi l’articolo 8 e il secondo comma dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226, nell’ambito di una revisione complessiva volta a chiarire e ridurre le previsioni ridondanti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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