Circolare numero 182 del 10-6-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come gestire i contributi IVS eccedenti il minimale per artigiani e commercianti, con particolare attenzione all’eventuale credito derivante dal confronto tra acconti versati nel 1993 sui redditi 1992 e contributi effettivamente dovuti sui redditi 1993. Viene ammessa, in alternativa alla domanda di rimborso, la possibilità di effettuare un autoconguaglio sulle rate di acconto dovute nel 1994, secondo una procedura che richiede una comunicazione alla sede INPS e successivi controlli amministrativi. La circolare precisa inoltre che, in caso di attività svolta solo per parte dell’anno, il saldo va calcolato sul reddito complessivo dell’anno 1993 senza riproporzionamenti mensili. Infine conferma che il saldo per i contributi 1993 deve essere pagato entro il 30 luglio 1994.
Contributi IVS eccedenti il minimale: autoconguaglio, calcolo su redditi 1993 e scadenza del saldo al 30 luglio 1994
Contributi IVS eccedenti il minimale: autoconguaglio, calcolo e scadenze
La circolare disciplina la gestione dei contributi IVS dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali per la parte eccedente il minimale, con particolare riferimento ai versamenti effettuati nel 1993 in acconto sui redditi 1992 e al saldo dovuto sui redditi 1993. Viene inoltre chiarita la possibilità di utilizzare eventuali crediti tramite autoconguaglio sulle rate 1994, nonché il termine ultimo di pagamento del saldo relativo al 1993.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’art. 3-bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, che ha modificato dal 1993 i criteri di calcolo del contributo eccedente il minimale. In particolare:
- il contributo è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non soltanto sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione;
- il contributo è rapportato ai redditi prodotti nello stesso anno cui i contributi si riferiscono;
- il versamento avviene in via provvisoria e a titolo di acconto, con riferimento ai redditi dell’anno precedente, alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre;
- l’eventuale saldo, se dovuto, va pagato entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi IRPEF relativa all’anno di riferimento.
Credito derivante dal confronto tra acconti 1993 e contributi dovuti sui redditi 1993
La circolare spiega che gli assicurati hanno versato, nel 1993, acconti calcolati sul reddito d’impresa eccedente il minimale maturato nel 1992; entro il 30 luglio 1994 è dovuto l’eventuale saldo sulla base della totalità dei redditi d’impresa conseguiti nel 1993. Se il contributo dovuto sui redditi 1993 risulta inferiore all’importo versato in acconto, si genera un credito a favore dell’assicurato.
La circolare osserva che, anche se la legge non disciplina espressamente il caso in cui il reddito dell’anno precedente sia superiore a quello dell’anno di riferimento, l’acconto non può comunque superare quanto effettivamente dovuto sui redditi dell’anno cui il contributo si riferisce. Una diversa interpretazione porterebbe a conseguenze giuridicamente incoerenti, perché comporterebbe sanzioni per omessi versamenti di importi che, alla verifica finale, risulterebbero non dovuti.
Modalità di recupero del credito
Per il recupero del credito la circolare prospetta due soluzioni:
- presentazione di una formale domanda di rimborso;
- effettuazione di un autoconguaglio da parte dello stesso assicurato sui contributi dovuti a titolo di acconto per i redditi eccedenti il minimale relativi all’anno successivo.
La seconda soluzione viene ritenuta compatibile con i principi della normativa fiscale e viene pertanto disciplinata sul piano operativo.
Adempimenti dell’assicurato che richiede l’autoconguaglio
Il contribuente che intende effettuare l’autoconguaglio deve comunicare alla sede INPS di appartenenza i dati necessari, utilizzando lo schema di lettera allegato alla circolare. In particolare deve indicare:
- di aver effettuato il conguaglio sull’importo delle rate del contributo eccedente il minimale in scadenza nel 1994, calcolate provvisoriamente sui redditi 1993;
- l’importo del reddito assoggettato a contribuzione nel 1993;
- l’importo dei contributi pagati nel 1993 a titolo di acconto, calcolati sui redditi 1992;
- l’importo del contributo dovuto sui redditi maturati nel 1993;
- la somma risultante a credito;
- la somma detratta dalla rata del 20 luglio 1994 e quella detratta o da detrarre dalla rata del 20 ottobre 1994.
La circolare precisa che deve essere compilata una domanda per ogni soggetto interessato, inclusi i familiari collaboratori.
Adempimenti delle sedi INPS e controlli
Ricevuta la comunicazione, la sede INPS deve:
- acquisire l’importo del credito dichiarato;
- accreditarlo alle rate del contributo eccedente il minimale in scadenza nel 1994.
Se l’importo dovuto nel 1994 non consente l’integrale utilizzo del credito, la somma residua può essere recuperata con una normale domanda di rimborso.
Le sedi devono inoltre richiedere le dichiarazioni e le informazioni necessarie in base allo schema allegato, precisando agli interessati che le informazioni sono rese sotto la loro responsabilità. Se, a seguito dei controlli, il credito risulta inesistente in tutto o in parte, devono essere applicate le sanzioni previste dalla legge.
La circolare distingue i controlli:
- quelli sulla congruità del versamento dei contributi dovuti sui redditi 1993 e sugli acconti 1993 relativi ai redditi 1992 saranno effettuati in via automatizzata, quando il Fisco trasmetterà i dati reddituali;
- quelli sulla posizione contributiva dei soggetti che hanno chiesto l’autoconguaglio devono essere svolti dalle sedi il prima possibile, per verificare l’effettiva sussistenza del credito.
Se il riscontro non conferma quanto dichiarato, la sede deve negare l’accredito oppure concederlo solo nei limiti dell’importo effettivamente spettante, informando tempestivamente l’interessato.
Calcolo dei contributi in caso di attività per periodi inferiori all’anno
La circolare affronta anche il caso degli artigiani e commercianti che abbiano svolto l’attività solo per una parte dell’anno solare. Richiamando l’art. 1, comma 7, della legge 2 agosto 1990, n. 233, precisa che i contributi IVS sono dovuti soltanto per i periodi di effettivo lavoro.
Per l’anno 1993, tuttavia, il saldo va calcolato sulla somma totale dei redditi d’impresa prodotti nell’anno, senza effettuare la ripartizione del reddito in dodicesimi e senza moltiplicarlo per il numero dei mesi di effettiva attività. Tale operazione era necessaria solo nel precedente regime, quando il reddito base era quello dell’anno precedente.
Termine di versamento del saldo 1993
Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 ha fissato al 30 giugno 1994 il termine per la presentazione della denuncia IRPEF dei redditi prodotti nel 1993. Poiché il saldo dei contributi IVS eccedenti il minimale va versato entro un mese da tale scadenza, il pagamento deve essere effettuato entro il 30 luglio 1994.
Diffusione delle istruzioni
Le sedi INPS sono incaricate di dare diffusione alla circolare presso gli interessati, le associazioni di categoria e i consulenti del lavoro, utilizzando i consueti canali di informazione.
Punti principali
Autoconguaglio dei contributi eccedenti il minimale
La circolare affronta il caso in cui i contributi IVS versati in acconto nel 1993, calcolati sul reddito d’impresa 1992, risultino superiori al contributo effettivamente dovuto sui redditi 1993. In tale ipotesi si determina un credito a favore dell’assicurato. Oltre alla tradizionale richiesta di rimborso, viene ritenuta ammissibile anche la compensazione del credito mediante autoconguaglio sulle rate del contributo eccedente il minimale dovute nel 1994.
Adempimenti a carico dell’assicurato
Chi intende avvalersi dell’autoconguaglio deve comunicare alla sede INPS di appartenenza: l’avvenuta effettuazione del conguaglio sulle rate 1994, il reddito assoggettato a contribuzione nel 1993, l’importo degli acconti pagati nel 1993, l’importo del contributo dovuto sui redditi 1993, la somma risultante a credito e le quote detratte dalle rate con scadenza 20 luglio 1994 e 20 ottobre 1994. Per la comunicazione è previsto uno schema di lettera da riprodurre localmente.
Adempimenti e controlli delle sedi INPS
La sede ricevente deve acquisire l’importo del credito dichiarato e accreditarlo sulle rate del contributo eccedente il minimale in scadenza nel 1994. Se il debito 1994 non consente l’intero utilizzo del credito, la parte residua potrà essere recuperata con normale domanda di rimborso. Le sedi devono anche verificare la posizione contributiva dei soggetti che chiedono l’autoconguaglio, controllando che il credito esista effettivamente; in caso di difformità, l’accredito va negato o limitato all’importo effettivamente spettante, con tempestiva comunicazione all’interessato.
Controlli successivi e responsabilità delle dichiarazioni
L’Istituto precisa che i controlli sulla congruità dei contributi e degli acconti relativi ai redditi 1993 e 1992 saranno effettuati in via automatizzata quando il Fisco trasmetterà i dati reddituali. Per i soggetti che hanno richiesto l’autoconguaglio, le sedi devono invece esaminare tempestivamente la posizione contributiva. Le dichiarazioni rese dall’interessato avvengono sotto la propria responsabilità: se dai controlli emerge che il credito non sussisteva in tutto o in parte, si applicano le sanzioni previste dalla legge.
Calcolo dei contributi IVS in caso di attività svolta per parte dell’anno
Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali che hanno svolto l’attività per un periodo inferiore all’anno solare, la circolare richiama l’art. 1, comma 7, della legge n. 233/1990, secondo cui i contributi IVS sono dovuti solo per i periodi di effettivo lavoro. Tuttavia, per il 1993, il saldo ex art. 3-bis della legge n. 438/1992 deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nell’anno, senza ripartire il reddito annuale in dodicesimi e senza moltiplicazioni per i mesi di attività svolta, operazione che era necessaria solo quando si prendevano a base i redditi dell’anno precedente.
Termine di versamento del saldo per i contributi 1993
Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 ha fissato al 30 giugno il termine per la presentazione della denuncia IRPEF dei redditi 1993. Poiché il saldo dei contributi IVS eventualmente dovuti sui redditi 1993 va versato entro un mese da tale scadenza, il pagamento deve essere effettuato entro il 30 luglio 1994.
Diffusione della circolare
Le sedi INPS sono invitate a portare il contenuto della circolare a conoscenza degli interessati, delle associazioni di categoria e dei consulenti del lavoro tramite i consueti canali informativi.
Testo integrale
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