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Circolare

Circolare numero 178 del 9-6-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le istruzioni operative per applicare il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, che reitera e aggiorna le norme gia' introdotte dai decreti-legge n. 40/1994 e n. 185/1994 in materia di indennita' di mobilita', trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, mobilita' lunga e relative proroghe. Vengono chiariti importi, decorrenze, soggetti beneficiari, casi di opzione tra mobilita' e pensione di invalidita', cancellazione dalle liste, nonche' alcune estensioni settoriali e territoriali. La circolare contiene anche chiarimenti specifici per lavoratori delle miniere, cave e torbiere e per i percettori di mobilita' trasformata.

Disposizioni su mobilita', indennita' di mobilita' e trattamenti di disoccupazione dopo il D.L. n. 299/1994

D.L. n. 299/1994: istruzioni su indennita' di mobilita' e prestazioni di disoccupazione

La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, pubblicato sulla G.U. n. 116 del 20 maggio 1994 ed entrato in vigore il giorno successivo. Il provvedimento reitera e aggiorna, in materia di mobilita' e trattamenti di disoccupazione, disposizioni gia' contenute nei D.L. n. 40/1994 e n. 185/1994, decaduti per mancata conversione. Le indicazioni riguardano importi, platea dei beneficiari, opzioni tra prestazioni incompatibili, cancellazione dalle liste, proroghe e casi particolari.

Nuovo massimale dell'indennita' di mobilita'

L'art. 1, comma 5, introduce, con effetto dal 1 gennaio 1994, un secondo massimale piu' elevato per l'integrazione salariale e, per rinvio dell'art. 7, comma 1, della legge n. 223/1991, anche per l'indennita' di mobilita'.

  • Il nuovo limite e' pari a L. 1.500.000 mensili lorde, al lordo della ritenuta del 5,84%.
  • Si applica ai lavoratori la cui retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione sia superiore a L. 2.700.000 mensili lorde, comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive.
  • Il massimale va aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
  • Restano ferme, per i lavoratori con retribuzione inferiore alla soglia, le regole e il massimale gia' vigenti.
  • Le sedi devono rideterminare gli importi delle prestazioni gia' in pagamento, incluse quelle erogate da oltre dodici mesi, che sono corrisposte all'80% della misura iniziale ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991.

La circolare precisa inoltre che il nuovo massimale si applica anche al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991, e alle relative proroghe. Non si applica invece ai lavoratori titolari del trattamento speciale ex art. 22, comma 8, ne' a coloro che beneficiano della mobilita' trasformata ex art. 22, comma 7.

Mobilita' e pensione di anzianita'

L'art. 1, comma 6, esclude l'applicazione della decorrenza prestabilita delle pensioni di anzianita' per i lavoratori collocati in mobilita'.

Per tali soggetti il trattamento pensionistico spetta dal primo giorno del mese successivo a quello in cui maturano i requisiti prescritti, in coerenza con i precedenti chiarimenti richiamati dalla circolare.

Estensione della CIGS alle imprese di pulizia

L'art. 1, comma 7, estende ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia soltanto il trattamento straordinario di integrazione salariale.

La circolare chiarisce che tale estensione non comprende le disposizioni in materia di indennita' di mobilita'.

Cancellazione dalle liste di mobilita' e decadenza

L'art. 2, commi 3 e 4, introduce un nuovo caso di cancellazione dalle liste di mobilita' e di conseguente decadenza dalle prestazioni.

  • Il lavoratore e' cancellato se non risponde, senza motivo giustificato, alla convocazione degli uffici circoscrizionali o dell'agenzia per l'impiego per gli adempimenti previsti dalla legge.
  • La convocazione puo' riguardare anche il colloquio previsto dall'art. 6, comma 5-ter, del D.L. n. 148/1993, finalizzato ad accertare disponibilita' e aspirazioni alla rioccupazione.
  • La cancellazione e' dichiarata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 15 giorni.
  • Contro il provvedimento e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
  • L'ufficio regionale decide in via definitiva entro 20 giorni.

Opzione tra indennita' di mobilita' e pensione o assegno di invalidita'

L'art. 2, comma 5, modifica il regime di incompatibilita' tra le prestazioni di disoccupazione e i trattamenti pensionistici diretti, riconoscendo ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' che percepiscono assegno o pensione di invalidita' la facolta' di optare tra i due trattamenti.

In caso di scelta per l'indennita' di mobilita':

  • l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidita' resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della mobilita';
  • se la mobilita' e' stata corrisposta in forma anticipata ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991, la sospensione dura per il periodo corrispondente all'anticipazione liquidata.

L'art. 12, comma 2, conferma la facolta' di opzione, senza modifiche rispetto al D.L. n. 40/1994, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' alla data del 20 gennaio 1994 e titolari di assegno o pensione di invalidita'. Per costoro:

  • il termine per esercitare l'opzione e' di 60 giorni dal 21 maggio 1994;
  • la scadenza finale e' il 20 luglio 1994;
  • l'opzione va resa con l'apposito modulo gia' trasmesso alle sedi regionali;
  • la decadenza opera in caso di mancato esercizio nel termine.

Le sedi devono riesaminare le domande di mobilita' gia' presentate e verificare, caso per caso, se residui un diritto all'indennita' di mobilita' tenendo conto della data in cui la prestazione sarebbe cessata in assenza del trattamento pensionistico. Se la domanda non era stata presentata o era stata presentata oltre termine, il dies a quo teorico della prestazione e' fissato all'ottavo giorno dalla data di licenziamento. In caso di mancanza di dati, le sedi devono richiederli agli interessati, considerando l'atto di opzione sostitutivo della domanda di concessione della prestazione. Una volta accertato il diritto, l'opzione comporta la sospensione del trattamento pensionistico dal 20 gennaio 1994 e il recupero integrale delle somme percepite da tale data.

Reiscrizione nelle liste e mobilita' residua dopo rioccupazione

L'art. 2, comma 6, disciplina il caso del lavoratore rioccupato durante la percezione dell'indennita' di mobilita' e successivamente licenziato prima di maturare, presso il nuovo datore di lavoro, i requisiti minimi di anzianita' aziendale previsti dall'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991.

In tale ipotesi il lavoratore puo' essere reiscritto nelle liste di mobilita' e ottenere l'indennita' per un periodo pari a quello originariamente spettante, diminuito del periodo in cui e' stata prestata l'attivita' lavorativa. La circolare precisa che la disposizione opera solo per rioccupazioni cessate dal 21 marzo 1994, data di entrata in vigore del D.L. n. 185/1994.

Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia e mobilita' anticipata/lunga

L'art. 3, commi 3 e 4, riguarda i lavoratori edili e l'accesso al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia.

Il comma 3 riconosce tale prestazione ai lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione di un programma di CIGS, licenziati a seguito della procedura di mobilita' ex art. 4 della legge n. 223/1991, purché in possesso di:

  • almeno 36 mesi di anzianita' aziendale;
  • almeno 24 mesi di lavoro effettivamente prestato.

Sono equiparati a lavoro effettivo i periodi di sospensione per ferie, festivita' e infortuni.

Il comma 4 estende a tali lavoratori, nonche' a quelli gia' beneficiari del trattamento speciale di cui all'art. 11, comma 2, le disposizioni sulla mobilita' anticipata e sulla mobilita' lunga previste dall'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge n. 223/1991. La circolare specifica che questa previsione si applica solo ai lavoratori licenziati nel periodo 20 gennaio 1994 - 31 dicembre 1994 da unita' produttive ubicate in qualsiasi area del territorio nazionale.

Resta inoltre ferma la precisazione secondo cui la maggiorazione dell'anticipazione, pari a quindici mensilita' di mobilita' iniziale, spetta soltanto ai lavoratori ultracinquantenni licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Indennita' di mobilita' per settori commerciali, turistici, di vigilanza e trasporto

L'art. 5, comma 3, estende l'indennita' di mobilita' ai lavoratori posti in mobilita' da imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici, imprese di vigilanza e imprese di spedizione e trasporto.

La circolare richiama il precedente art. 7, comma 7, del D.L. n. 148/1993, che aveva gia' esteso la CIGS a tali settori:

  • fino al 31 dicembre 1995 per imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici e imprese di vigilanza;
  • fino al 31 dicembre 1994 per le imprese di spedizione e trasporto.

La mobilita' spetta ai lavoratori licenziati successivamente al 20 gennaio 1994. Le sedi devono dunque liquidare la prestazione solo per licenziamenti avvenuti dopo tale data.

Proroga dei benefici di anticipazione e mobilita' lunga

L'art. 5, commi 4 e 5, proroga al 31 dicembre 1994 il termine entro cui possono operare i benefici connessi alla mobilita' anticipata e lunga previsti dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 della legge n. 223/1991.

La proroga consente di accedere ai benefici anche ai lavoratori collocati in mobilita' nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1994, purché ricorrano gli specifici requisiti previsti dalla legge.

Il comma 5 estende tali benefici, per i collocamenti entro il 31 dicembre 1994, ai lavoratori di imprese appartenenti ai settori:

  • chimica;
  • industria della difesa;
  • industria minero-metallurgica non ferrosa;
  • aree di declino industriale individuate ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/1993, obiettivo n. 2;
  • industria tessile;
  • abbigliamento;
  • calzature.

Per i lavoratori collocati in mobilita' da procedure avviate dopo il 20 gennaio 1994 nei settori indicati, e' richiesta l'attestazione dell'eccedenza di personale da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, salvo i casi derivanti da disposizioni adottate su base territoriale.

La circolare precisa inoltre che il settore siderurgico, escluso dal D.L. n. 40/1994, non rientra tra quelli ammessi alla mobilita' lunga per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 1993.

Per l'individuazione dei settori tessile, abbigliamento e calzature, la circolare rinvia alla classificazione ISTAT 1991 e ai corrispondenti codici statistico-contributivi, allegando le tabelle di dettaglio.

Estensione ai lavoratori di imprese con oltre 500 dipendenti

L'art. 5, comma 6, estende i benefici della mobilita' lunga ai lavoratori posti in mobilita' nel periodo 21 gennaio - 31 dicembre 1994 dipendenti da unita' produttive non ubicate nelle aree del Mezzogiorno, nelle aree con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale o nelle aree di declino industriale, purché sussistano specifiche condizioni.

Le condizioni indicate sono:

  • l'unita' produttiva deve essere stata costituita prima del 20 gennaio 1994;
  • deve appartenere a un'impresa che occupa piu' di 500 dipendenti;
  • almeno un terzo dei dipendenti deve appartenere a unita' produttive situate nelle aree agevolate;
  • l'eccedenza di personale deve risultare da un accertamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e deve comprendere specificamente anche le unita' produttive ubicate nelle aree agevolate.

Il comma estende inoltre l'anticipazione dell'indennita' di mobilita' ai lavoratori licenziati nel medesimo periodo da imprese con oltre 500 dipendenti. La maggiorazione dell'anticipazione resta comunque riservata ai lavoratori ultracinquantenni licenziati nelle aree del Mezzogiorno.

Proroghe di quattro mesi per mobilita' e trattamento speciale edilizia

L'art. 5, commi 17 e 18, dispone due proroghe distinte di quattro mesi.

La prima riguarda l'indennita' di mobilita' e il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 22 della legge n. 223/1991. Si applica ai lavoratori che abbiano cessato o cessino di fruire delle prestazioni entro il 30 giugno 1994.

Per questa proroga:

  • i lavoratori rientranti nel comma 7 possono beneficiarne sia se hanno gia' fruito delle due proroghe semestrali previste dai D.L. n. 148 e n. 286 del 1993, sia se non ne hanno fruito perche' al 30 giugno 1993 erano ancora percettori delle prestazioni in essere all'11 agosto 1991;
  • i lavoratori rientranti nel comma 8 possono beneficiarne solo se hanno gia' usufruito delle due proroghe semestrali precedenti;
  • la proroga e' subordinata a domanda da presentarsi alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, su apposito modello.

La seconda proroga riguarda invece l'indennita' di mobilita' ordinaria per i lavoratori iscritti nelle liste delle aree del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978, che cessino o cessino di beneficiare della prestazione nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 1994. In questo caso la proroga di quattro mesi e' concessa d'ufficio, senza domanda.

Chiarimenti su casi particolari della mobilita' lunga

Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, gia' destinatari dell'art. 7, comma 7, della legge n. 223/1991, il Ministero del lavoro ha precisato che il requisito contributivo per la pensione di anzianita' ai fini della mobilita' lunga, per i collocamenti in mobilita' tra l'11 marzo 1993 e il 31 dicembre 1994, deve essere ridotto a 23 anni. Le sedi devono riesaminare le pratiche eventualmente definite con diverso criterio.

Per i lavoratori aventi titolo alla mobilita' trasformata ex art. 22, comma 7, la circolare recepisce il chiarimento ministeriale secondo cui si applicano anche i commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge n. 223/1991, quindi anche il prolungamento della prestazione fino alla pensione di vecchiaia o anzianita'. I requisiti di eta' e contribuzione devono pero' sussistere al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Allegati sulle classificazioni ISTAT

La circolare include tre allegati con l'individuazione dettagliata dei settori tessile, abbigliamento e calzature, attraverso la corrispondenza tra classificazione ISTAT 1991 e codici statistico-contributivi. Tali allegati servono per l'applicazione concreta delle norme di proroga e di estensione della mobilita' lunga ai settori interessati.

Punti principali

Nuovo massimale dell'indennita' di mobilita'

Dal 1 gennaio 1994 viene introdotto un secondo massimale piu' elevato, pari a L. 1.500.000 mensili lorde al netto della ritenuta del 5,84%, per i lavoratori con retribuzione di riferimento superiore a L. 2.700.000 mensili lorde. Il massimale si applica anche all'indennita' di mobilita' e va aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT. Le sedi devono rideterminare i pagamenti in corso, compresi quelli oltre i dodici mesi, ridotti all'80% della misura iniziale. Il nuovo massimale vale anche per il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia ex art. 11, comma 2, legge n. 223/1991 e relative proroghe, ma non per i casi ex art. 22, comma 8, ne' per la mobilita' trasformata ex art. 22, comma 7.

Mobilita' e pensione di anzianita' o invalidita'

Ai lavoratori collocati in mobilita' non si applica la decorrenza prestabilita delle pensioni di anzianita', che spettano dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. Per i titolari di assegno o pensione di invalidita' iscritti nelle liste di mobilita' e' prevista la facolta' di opzione tra i trattamenti di invalidita' e l'indennita' di mobilita'. Per chi era iscritto nelle liste al 20 gennaio 1994, l'opzione va esercitata entro il 20 luglio 1994, a pena di decadenza. In caso di opzione per la mobilita', il trattamento di invalidita' resta sospeso e le somme percepite dal 20 gennaio 1994 devono essere recuperate.

Cancellazione dalle liste di mobilita' e procedure di ricorso

Viene introdotta una nuova causa di cancellazione dalle liste e conseguente decadenza dalle prestazioni quando il lavoratore non risponda senza motivo giustificato alla convocazione degli uffici circoscrizionali o dell'agenzia per l'impiego. La cancellazione e' dichiarata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro entro 15 giorni. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso all'ufficio regionale del lavoro entro 30 giorni, con decisione definitiva entro 20 giorni.

Reiscrizione dopo rioccupazione temporanea

Il lavoratore rioccupato durante la percezione dell'indennita' di mobilita' e poi licenziato prima di maturare i requisiti minimi di anzianita' aziendale presso la nuova impresa puo' essere reiscritto nelle liste e ottenere la mobilita' residua, ridotta del periodo lavorato. La norma si applica solo alle rioccupazioni cessate dal 21 marzo 1994 in poi.

Trattamento speciale per l'edilizia e mobilita' anticipata/lunga

Ai lavoratori edili licenziati a seguito della procedura di mobilita', in presenza di almeno 36 mesi di anzianita' aziendale, di cui 24 di lavoro effettivo, spetta il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia. Tali lavoratori, e coloro che gia' beneficiano del trattamento speciale ex art. 11, comma 2, possono accedere alla mobilita' anticipata e lunga. La disciplina si applica ai licenziamenti dal 20 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994. La maggiorazione dell'anticipazione, pari a 15 mensilita' di mobilita' iniziale, spetta solo agli ultracinquantenni licenziati nelle aree del Mezzogiorno.

Estensione dell'indennita' di mobilita' a settori commerciali e dei servizi

L'indennita' di mobilita' viene estesa ai lavoratori licenziati dopo il 20 gennaio 1994 da imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici, imprese di vigilanza e imprese di spedizione e trasporto, nei limiti temporali gia' fissati per la CIGS estesa a tali settori. Le sedi devono liquidare la prestazione solo per licenziamenti successivi al 20 gennaio 1994.

Proroghe di anticipazione e mobilita' lunga

Viene prorogato al 31 dicembre 1994 il termine per accedere ai benefici di anticipazione e mobilita' lunga previsti dall'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge n. 223/1991. La proroga riguarda anche i lavoratori di settori come chimica, difesa, minero-metallurgico non ferroso, tessile, abbigliamento, calzature e alcune aree di declino industriale, con regole specifiche di individuazione dei settori e delle imprese. Per i collocamenti in mobilita' successivi al 20 gennaio 1994 e relativi ai settori indicati, l'eccedenza di personale deve essere accertata e dichiarata dall'Ufficio provinciale del lavoro. Il settore siderurgico resta escluso dalla mobilita' lunga per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 1993.

Proroga di quattro mesi della mobilita' e del trattamento speciale edilizia

Per chi cessa di fruire dell'indennita' di mobilita' o del trattamento speciale edilizia entro il 30 giugno 1994 e' riconosciuta una proroga di quattro mesi. Per la proroga del trattamento speciale edilizia hanno diritto solo coloro che hanno gia' usufruito delle precedenti due proroghe semestrali; per la mobilita' ex art. 22, comma 7, possono accedervi anche coloro che non avevano fruito delle proroghe precedenti. La proroga richiede domanda su apposito modello alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego. Per la sola mobilita' ordinaria nelle aree del Mezzogiorno, la proroga di quattro mesi e' concessa d'ufficio ai lavoratori che cessano o cesseranno la prestazione tra il 1 gennaio e il 30 giugno 1994.

Chiarimenti per miniere, cave e torbiere e per la mobilita' trasformata

Per i lavoratori di miniere, cave e torbiere collocati in mobilita' tra l'11 marzo 1993 e il 31 dicembre 1994, il requisito contributivo per la mobilita' lunga ai fini della pensione di anzianita' e' ridotto a 23 anni, anziche' a 25. Le pratiche gia' definite con criterio diverso devono essere riesaminate. Per i percettori di mobilita' trasformata ex art. 22, comma 7, si conferma l'applicabilita' anche dei commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge n. 223/1991; i requisiti di eta' e contribuzione devono essere posseduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

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