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Circolare

Circolare numero 179 del 9-6-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare rende noto che l’INPS ha stipulato, ai sensi della legge n. 311/1973, convenzioni per la riscossione delle quote associative tramite bollettini di c/c postale con quattro organizzazioni sindacali e associative. Le convenzioni decorrono dal 1° gennaio 1995, prevedono modalità uniformi di acquisizione delle autorizzazioni e dei supporti magnetici, escludono ogni obbligo di riscossione coattiva in capo all’Istituto e disciplinano acconti, conguagli, rimborsi spese, responsabilità e durata fino al 31 dicembre 1995 con rinnovo tacito. La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni operative per le modalità applicative, la prima fornitura dei supporti magnetici entro il 30 settembre 1994 e la gestione centralizzata dei rapporti finanziari presso la Direzione Centrale Ragioneria e Bilanci.

Convenzioni INPS per la riscossione delle quote associative di ACAI, USARCI, UAI e FED.AR.COM.-CISAL

Convenzioni INPS per la riscossione delle quote associative

La circolare comunica la stipula di quattro convenzioni tra INPS e le organizzazioni ACAI, USARCI, UAI e FED.AR.COM.-CISAL per la riscossione, tramite bollettini di conto corrente postale, delle quote associative dovute dagli iscritti. Le convenzioni si inseriscono nel quadro della legge 4 giugno 1973, n. 311 e richiamano le modalità di riscossione già previste per i contributi obbligatori degli artigiani e commercianti.

Ambito di applicazione e decorrenza

Il servizio riguarda i titolari di impresa iscritti alle rispettive organizzazioni e alle loro strutture territoriali, purché soggetti all’obbligo delle assicurazioni I.V.S., malattia e natalità. La riscossione delle quote associative decorre dal 1° gennaio 1995 e avviene con le stesse modalità e periodicità della contribuzione obbligatoria disciplinata dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. È espressamente escluso qualsiasi obbligo dell’INPS di procedere alla riscossione coattiva dei contributi associativi.

Determinazione delle quote associative

Le quote sono determinate annualmente da ciascuna organizzazione in misura fissa capitaria, anche differenziata per provincia. La misura deve essere comunicata all’INPS mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 novembre di ogni anno; la decorrenza è fissata al 1° gennaio successivo e la misura non può essere modificata nel corso dell’anno di riferimento.

Identificazione degli associati e autorizzazioni

L’individuazione dei soggetti per i quali l’INPS deve effettuare la riscossione si basa su una specifica "autorizzazione" sottoscritta dal singolo associato e autenticata dall’organizzazione provinciale competente con firma del responsabile e timbro. L’autorizzazione deve contenere il riferimento alla legge n. 311/1973 e al servizio di riscossione svolto dall’INPS insieme ai contributi obbligatori.

Le autorizzazioni sono trasmesse alle SAP competenti per territorio secondo scadenze precise:

  • 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
  • entro il 28 gennaio dell’anno stesso per la parte residua.

Le autorizzazioni presentate dopo il 28 gennaio producono effetti solo dall’anno successivo. La medesima regola vale per le revoche inviate dopo il 28 gennaio. Se nello stesso anno pervengono più autorizzazioni riferite a organizzazioni sindacali distinte per il medesimo soggetto, l’INPS non considera nessuna di esse ai fini della riscossione.

Supporti magnetici e procedura di convalida

Per la riscossione annuale, ciascuna organizzazione deve inviare alla Direzione Centrale Tecnologia Informatica i nastri magnetici contenenti i dati identificativi degli associati e dei soggetti revocati, sotto la propria responsabilità, alle seguenti date:

  • 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente;
  • entro il 18 gennaio dell’anno stesso per la parte residua.

I supporti devono contenere, oltre all’indicazione della SAP competente e del comune sede dell’impresa, almeno:

  • cognome e nome del titolare;
  • data di nascita;
  • codice INPS d’impresa e relativo controcodice, salvo le nuove iscrizioni;
  • indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
  • ulteriori elementi ritenuti essenziali di comune accordo.

L’INPS mette i dati a disposizione delle SAP territorialmente competenti per la convalida delle autorizzazioni. Entro cinque giorni dal ricevimento dei nastri, la Sede centrale comunica all’organizzazione i risultati dell’abbinamento e trasmette un supporto magnetico con gli scarti. Le operazioni di convalida devono essere completate dalle SAP entro il 14 novembre e il 10 gennaio. L’Istituto non assume responsabilità se i supporti magnetici o le autorizzazioni non trovano corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Acconti, rendicontazione e regolazione finanziaria

Una volta ultimata l’acquisizione dei bollettini, l’INPS determina gli acconti da corrispondere all’organizzazione sulla base della percentuale tra contributi effettivamente riscossi e contributi posti in esazione, con riferimento alla più recente acquisizione completata. La quantificazione avviene per singola SAP e per singola emissione.

Gli acconti periodici sono corrisposti dall’INPS, al netto del rimborso spese e dell’aggio IVA, in due rate entro il 5 del mese successivo alla scadenza prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per legge dai titolari di impresa commerciale o artigiana, a seconda dei casi richiamati nei testi convenzionali.

Quando gli elementi necessari sono disponibili, la Sede centrale trasmette un rendiconto che evidenzia:

  • l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati;
  • il rimborso spese e la relativa IVA, calcolati sul numero dei bollettini emessi;
  • gli acconti corrisposti per l’emissione considerata;
  • il saldo finale a credito o a debito dell’organizzazione.

L’eventuale conguaglio a credito è versato senza interessi. Se il conguaglio è a debito, l’importo viene trattenuto sul primo acconto dovuto per l’anno in corso oppure restituito in caso di disdetta o risoluzione della convenzione.

Per il primo anno di applicazione, le somme sono corrisposte in misura pari al 50% dell’ammontare delle quote poste in riscossione sulla base delle autorizzazioni presentate, senza oneri di interessi o altri titoli; lo stesso criterio si applica negli anni successivi se l’Istituto non ha ancora completato l’acquisizione dei bollettini riscossi. Le riscossioni eventualmente rilevate dopo l’ultima rimessa del primo anno sono pagate insieme ai conguagli degli anni successivi.

Rimborso spese e costi del servizio

Il rimborso spese dovuto dalle organizzazioni per il servizio reso dall’INPS è disciplinato dalla determinazione del Commissario straordinario n. 2321 del 9 marzo 1994, richiamata anche dalla circolare. Le spese del servizio sono oggetto di revisione ogni tre anni, sulla base dei costi diretti rilevati e secondo i criteri fissati nella citata determinazione, inclusa la quota di partecipazione alle spese generali annuali.

Responsabilità e rapporti con gli iscritti

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti degli iscritti alle organizzazioni aderenti, anche in caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi. I rapporti relativi all’eventuale restituzione delle somme versate per contributi associativi restano direttamente tra le organizzazioni provinciali e i singoli titolari d’impresa. Le organizzazioni dichiarano inoltre che l’INPS è sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’attuazione delle convenzioni.

Tutte le spese e gli oneri, compresi quelli fiscali, sono a carico delle organizzazioni stipulanti e delle rispettive organizzazioni provinciali aderenti.

Durata, rinnovo e approvazione

Le convenzioni sono valide fino al 31 dicembre 1995, fatti salvi gli adempimenti da eseguire oltre tale data. È previsto il rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza.

La convenzione è sottoposta all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come richiesto dall’articolo unico della legge n. 311/1973.

Indicazioni operative richiamate dalla circolare

La circolare rinvia, per le modalità attuative, all’indicazione degli associati in fase di prima iscrizione e alla disciplina delle revoche già contenute nelle circolari n. 248 del 23 novembre 1989 e n. 16 del 16 gennaio 1990, nonché alle norme applicative già emanate per le convenzioni vigenti in materia. Inoltre, stabilisce che la prima fornitura dei supporti magnetici con i dati degli associati che abbiano sottoscritto l’autorizzazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 1994.

Gestione amministrativa centralizzata

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con le organizzazioni, compreso il rimborso spese dovuto per il servizio, sono affidati direttamente alla Sede centrale, Direzione Centrale Ragioneria e Bilanci. La circolare evidenzia così una gestione centralizzata degli aspetti economici e contabili connessi alle convenzioni.

Punti principali

Stipula delle convenzioni e organizzazioni interessate

Sono state stipulate convenzioni con ACAI, USARCI, FED.AR.COM.-CISAL e UAI per l’espletamento del servizio di riscossione delle quote associative ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il servizio è collegato alla riscossione dei contributi obbligatori tramite bollettini di conto corrente postale di cui all’art. 12 della legge n. 155/1981.

Decorrenza, modalità di riscossione ed esclusione della riscossione coattiva

Il servizio di riscossione delle quote associative inizia dal 1995, con decorrenza dal 1° gennaio 1995 per i titolari di impresa iscritti alle rispettive organizzazioni e tenuti alle assicurazioni I.V.S., malattia e natalità. La riscossione avviene unitamente ai contributi obbligatori, con le stesse modalità e periodicità previste dalla legge n. 233/1990. È escluso ogni obbligo dell’INPS di esazione coattiva delle quote associative.

Determinazione annuale delle quote e comunicazione all’INPS

Le quote associative sono stabilite annualmente dalle singole organizzazioni, anche con diversificazione provinciale, in misura fissa capitaria. La misura deve essere comunicata all’INPS con raccomandata A/R entro il 30 novembre di ciascun anno; essa decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.

Autorizzazioni degli associati, revoche e conflitto tra autorizzazioni

L’identificazione dei soggetti avviene mediante "autorizzazione" sottoscritta dal singolo associato e autenticata dall’organizzazione provinciale, da trasmettere alle SAP competenti secondo le scadenze indicate. Le autorizzazioni presentate dopo il 28 gennaio producono effetti solo dall’anno successivo; lo stesso vale per le revoche inviate dopo tale data. Se per uno stesso soggetto pervengono più autorizzazioni riferite a organizzazioni distinte, l’INPS non considera nessuna di esse ai fini della riscossione.

Supporti magnetici, abbinamento e convalida

Per ciascun anno le organizzazioni devono inviare alla sede centrale INPS i nastri magnetici con i dati identificativi degli associati e delle revoche entro le scadenze previste. I supporti devono contenere SAP competente, comune sede dell’impresa, dati anagrafici, codice INPS e altri elementi essenziali. La Direzione Centrale Tecnologia Informatica provvede all’abbinamento e alla messa a disposizione delle SAP per la convalida, comunicando entro cinque giorni i risultati e gli scarti; le operazioni di convalida si completano entro il 14 novembre e il 10 gennaio.

Acconti, rendicontazione e conguagli

Gli acconti alle organizzazioni sono calcolati sulla base della percentuale tra contributi effettivamente riscossi e contributi posti in esazione, per singola SAP ed emissione, dopo l’ultimazione dell’acquisizione dei bollettini. Gli acconti sono corrisposti in due rate entro il 5 del mese successivo alla scadenza per il versamento dei contributi obbligatori. L’INPS trasmette rendiconti con quote riscosse, rimborso spese, IVA, acconti e saldo; eventuali crediti sono pagati senza interessi, mentre i debiti sono trattenuti sul primo acconto utile o restituiti in caso di cessazione della convenzione.

Rimborso spese, spese di gestione e responsabilità

Il rimborso spese dovuto dalle organizzazioni all’INPS è regolato dalla determinazione del Commissario straordinario n. 2321 del 9 marzo 1994. Le spese del servizio sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti. L’INPS è esonerato da responsabilità verso gli iscritti e verso i terzi; eventuali contestazioni o restituzioni di somme versate devono essere gestite direttamente tra organizzazioni provinciali e titolari d’impresa. Tutti gli oneri, anche fiscali, sono a carico delle organizzazioni convenzionate.

Durata, rinnovo e approvazione ministeriale

Le convenzioni hanno validità fino al 31 dicembre 1995, salvo adempimenti successivi, e si rinnovano tacitamente di anno in anno se non disdette con raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza. La stipula resta subordinata all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi della legge n. 311/1973.

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