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Circolare

Circolare numero 180 del 9-6-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama il principio dell’autocertificazione introdotto dalla legge n. 15/1968 e ribadito dalla legge n. 241/1990, disponendo l’uso del nuovo modulo CERT. 1 in sostituzione dei modelli locali. Chiarisce quando il modulo vale come sostituzione della documentazione amministrativa, in quali casi resta necessaria l’autenticazione della firma, come può essere sostituito il certificato di stato di famiglia e quali verifiche possono effettuare le unità funzionali. Vengono inoltre indicati i soggetti competenti a ricevere la documentazione e annunciati ulteriori approfondimenti interpretativi su atti da autenticare e dichiarazioni sostitutive temporanee.

Modello di autocertificazione CERT. 1 e sua applicazione presso l’Istituto

Modello di autocertificazione CERT. 1

La circolare interviene nel quadro delle norme sull’autocertificazione, richiamando la legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e la legge n. 241 del 7 agosto 1990, che impone alle amministrazioni di dare concreta attuazione al principio di semplificazione dei rapporti con i cittadini. In tale contesto viene introdotto il modulo CERT. 1, da adottare in sostituzione dei modelli locali fino ad allora utilizzati.

Ambito di applicazione del modulo

Il modulo di autocertificazione è indicato come strumento sostitutivo della documentazione amministrativa richiesta per tutti i provvedimenti di competenza dell’Istituto. La sua presentazione impedisce, pertanto, che l’Istituto richieda agli interessati la produzione della documentazione originale, coerentemente con l’obiettivo di facilitare gli adempimenti a carico dell’utenza.

Casi in cui permane l’autenticazione della firma

La circolare precisa che l’autenticazione della firma è ancora necessaria in due ipotesi specifiche:

  • quando il modulo è utilizzato per la delega a riscuotere la pensione;
  • quando il modulo è utilizzato per la certificazione di esistenza in vita dell’interessato.

Tale indicazione viene fornita per evitare discontinuità applicative nella disciplina della legge n. 15/1968, in attesa di ulteriori chiarimenti interpretativi.

Certificato di stato di famiglia e trattamenti di famiglia

Viene chiarito che anche il certificato di stato di famiglia, richiesto dall’art. 24 del D.P.R. 488/1968, può essere sostituito dall’autocertificazione nelle richieste finalizzate a ottenere la pensione e/o la liquidazione diretta, da parte dell’INPS, dei trattamenti di famiglia. Diversamente, nei casi in cui i trattamenti di famiglia siano corrisposti dal datore di lavoro, come avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, resta necessario presentare il certificato anagrafico.

Verifiche delle dichiarazioni rese

Le unità funzionali, ove ne ravvisino l’esigenza, possono controllare la correttezza dei dati dichiarati mediante:

  • richiesta diretta ai Comuni dei relativi certificati;
  • consultazione degli archivi anagrafici dei Comuni collegati telematicamente.

La circolare richiama, per tali attività, la procedura di aggiornamento del data base pensioni già disciplinata dalle circolari n. 214 del 12 agosto 1991 e n. 111 del 12 maggio 1993.

Soggetti abilitati alla ricezione della documentazione

In base all’art. 3, commi 2 e 3, del D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, la documentazione può essere ricevuta dal responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, nonché da dipendenti di qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta, purché appositamente incaricati.

Ulteriori chiarimenti normativi richiesti

La circolare segnala che alcune questioni interpretative restano aperte. In particolare, è stato richiesto un chiarimento al Dipartimento della Funzione pubblica:

  • sugli atti da autenticare, anche alla luce della legge n. 45 del 28 febbraio 1986, che esclude dall’autenticazione le dichiarazioni di responsabilità in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie;
  • sull’attuazione dell’art. 3 della legge n. 15/1968, relativo alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive, disciplinate dai regolamenti contenuti nei DPR n. 130 del 25 gennaio 1994 e n. 281 del 19 marzo 1994.

Su tali profili viene espressa riserva di successive comunicazioni.

Avvio operativo e diffusione del modello

Per consentire un’immediata applicazione della nuova disciplina semplificata, la circolare trasmette un fac-simile del modello CERT. 1 da riprodurre a cura di ciascuna unità funzionale, in attesa della fornitura centralizzata dei modelli stampati. Il fac-simile, secondo la nota finale, viene spedito con plico separato e l’allegato è richiamato come supporto cartaceo.

Punti principali

Adozione del modulo CERT. 1

Per dare attuazione al principio di autocertificazione e uniformare la prassi applicativa, viene predisposto il modulo CERT. 1, da utilizzare in sostituzione dei modelli finora in uso presso le realtà locali. Il modulo deve essere reso subito disponibile al pubblico e agli enti di patronato, anche mediante riproduzione a cura di ciascuna unità funzionale in attesa della fornitura centralizzata.

Valore sostitutivo dell’autocertificazione

Il modulo di autocertificazione ha validità sostitutiva della documentazione amministrativa richiesta per tutti i provvedimenti di competenza dell’Istituto. La sua presentazione esclude, quindi, che l’Istituto debba richiedere agli interessati la produzione degli originali.

Casi in cui è richiesta l’autenticazione della firma

L’autenticazione della firma resta necessaria quando il modulo è utilizzato per la delega alla riscossione della pensione e per la certificazione di esistenza in vita dell’interessato.

Certificato di stato di famiglia e trattamenti di famiglia

Anche il certificato di stato di famiglia richiesto dall’art. 24 del D.P.R. 488/1968 può essere sostituito dal modulo di autocertificazione nelle richieste di pensione e/o di liquidazione diretta da parte INPS dei trattamenti di famiglia. Negli altri casi, in cui i trattamenti di famiglia sono pagati dal datore di lavoro, continua a essere richiesto il certificato anagrafico.

Verifica dei dati dichiarati

Quando necessario, le unità funzionali possono verificare l’esattezza delle dichiarazioni richiedendo direttamente i certificati ai Comuni oppure consultando gli archivi anagrafici dei Comuni collegati telematicamente, tramite la procedura di aggiornamento del data base pensioni richiamata dalle circolari n. 214 del 12 agosto 1991 e n. 111 del 12 maggio 1993.

Soggetti competenti a ricevere la documentazione

Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, la documentazione può essere ricevuta dal responsabile del procedimento, individuato secondo l’art. 5 della legge n. 241/1990, nonché dai dipendenti di qualunque livello o qualifica superiore alla quinta, purché appositamente incaricati.

Questioni interpretative ancora aperte

La circolare segnala che, per evitare soluzioni di continuità nell’applicazione della legge n. 15/1968, sono stati posti quesiti al Dipartimento della Funzione pubblica sull’individuazione degli atti da autenticare, anche in relazione alla legge n. 45 del 28 febbraio 1986, che esclude dall’autenticazione le dichiarazioni di responsabilità in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie. Sono stati inoltre richiesti chiarimenti sull’attuazione dell’art. 3 della legge n. 15/1968 relativo alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive e ai regolamenti adottati con i DPR n. 130/1994 e n. 281/1994, con riserva di successive comunicazioni.

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