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Circolare

Circolare numero 91 del 28-08-2026

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI (F.I.S.I.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 luglio 2026 tra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (F.I.S.I.) per la riscossione, mediante trattenuta sulle pensioni, dei contributi sindacali dovuti dagli associati. Sono disciplinati i pensionati interessati, il rilascio, la decorrenza e la revoca delle deleghe, le aliquote contributive, gli oneri finanziari, i controlli, le penali, le cause di recesso, risoluzione e sospensione, nonché il codice INPS e le scritture contabili applicabili.

Convenzione INPS-F.I.S.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni fino al 31 dicembre 2027

Convenzione INPS-F.I.S.I. per la riscossione dei contributi sindacali

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 luglio 2026 tra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (F.I.S.I.) per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. La convenzione, adottata sulla base dello schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 80 del 27 maggio 2026, è valida fino al 31 dicembre 2027.

Soggetti interessati

La facoltà di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione spetta ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori, sostitutivi o integrativi, gestiti dall’INPS. Sono inclusi anche i titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, in applicazione dell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, fa riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Rilascio e contenuto della delega

L’autorizzazione alla trattenuta viene perfezionata mediante trasmissione telematica all’INPS di una delega redatta sul modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare espressamente:

  • la misura del contributo sindacale;
  • le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato anche per l’adeguamento al regolamento UE 2016/679;
  • la sottoscrizione del titolare della pensione;
  • gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione e decorrenza

Quando la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I relativi dati sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Per una pensione già in pagamento, la F.I.S.I. trasmette all’INPS i dati della delega secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e allega in formato digitale la delega acquisita e la copia di un documento d’identità valido. La delega produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione. Per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, l’efficacia decorre entro tre mesi dalla data di rilascio.

La F.I.S.I. deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva. La conservazione deve garantire l’identificazione del soggetto che ha creato il documento, l’integrità e l’immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e la sicurezza dei dati.

Revoca e sostituzione della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. Le comunicazioni relative a tale rapporto devono quindi essere indirizzate alla F.I.S.I.; tuttavia, il pensionato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega, indicando l’organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L’INPS elabora la richiesta nel più breve tempo possibile e ne dà comunicazione al soggetto che ha trasmesso la revoca e all’organizzazione sindacale interessata. La revoca diventa efficace dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.

È ammessa una sola delega per ciascuna prestazione. Se viene trasmessa una nuova delega mentre è attiva quella a favore di un’altra organizzazione, la nuova delega può produrre effetti soltanto dopo la revoca della precedente, che deve indicare l’organizzazione revocata e gli estremi del documento del revocante. Quando la F.I.S.I. acquisisce contestualmente una nuova delega e una revoca, deve trasmettere entrambe in formato digitale e conservarne gli originali insieme alla copia del documento d’identità.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima. Sono esclusi i trattamenti di famiglia, comunque denominati, e gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica erogati ai grandi invalidi per servizio.

Le aliquote sono articolate per scaglioni riferiti al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD):

  • 0,50% sulla quota compresa entro il trattamento minimo FPLD;
  • 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio dello stesso;
  • 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari e spese

Le modalità di versamento delle quote e gli oneri sostenuti dall’INPS sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione. I relativi rapporti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale dell’INPS e la F.I.S.I.

A titolo di corrispettivo per il servizio, l’organizzazione sindacale deve versare:

  • 5.400 euro una tantum per gli oneri di attivazione, da corrispondere prima della stipula;
  • un costo fisso annuale di gestione, dovuto anche in assenza di deleghe;
  • un costo proporzionato al numero complessivo di deleghe e revoche lavorate nell’anno di riferimento.

L’INPS determina annualmente il costo fisso e il costo unitario delle attività di acquisizione e revoca sulla base delle risultanze della contabilità analitica del Rendiconto generale. Restano a carico della F.I.S.I., oltre alle spese indicate, tutti gli altri oneri connessi alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale e viene esonerato dalle responsabilità relative alle vicende di tale rapporto.

In caso di controversie sulla validità o sull’effettivo rilascio della delega, la F.I.S.I., se definitivamente soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta effettuata. L’INPS è inoltre esonerato da responsabilità verso terzi per l’applicazione della convenzione, comprese le ipotesi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori della F.I.S.I. o di strutture a essa associate.

Qualora l’INPS sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie relative ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, la F.I.S.I. deve rimborsare, a fronte di una nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, determinate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso, risoluzione e sospensione

L’INPS può recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte della F.I.S.I., contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, dubbi sul legittimo esercizio dei poteri statutari, sopravvenienze normative incompatibili con il testo convenzionale, eccessiva onerosità del servizio dovuta a eventi straordinari e imprevedibili ai sensi dell’articolo 1467 c.c., oppure mancato pagamento del saldo del costo fisso annuale.

Prima del recesso, l’INPS deve comunicare motivatamente la propria intenzione. La F.I.S.I. può presentare osservazioni scritte e documentate entro 30 giorni dal ricevimento. L’INPS comunica entro i successivi 30 giorni se conferma il recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure se rinuncia a procedere.

La risoluzione unilaterale di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., può essere esercitata nei seguenti casi:

  • perdita dei requisiti di legge per la stipula;
  • mancato possesso o perdita dei requisiti previsti dalla convenzione o attestati nelle dichiarazioni sostitutive;
  • pregiudizi, irregolarità o conflitti d’interesse a danno dell’INPS o di altre pubbliche amministrazioni;
  • misure inibitorie adottate dalle autorità giudiziarie o amministrative nei confronti dell’organizzazione, del legale rappresentante o di altri titolari di cariche;
  • utilizzo della convenzione per finalità diverse o fuorvianti;
  • violazione della buona fede, incluso l’abuso dei diritti o delle facoltà convenzionali;
  • misure cautelari personali nei confronti di soggetti con cariche sociali per fatti connessi alle loro funzioni e idonei a pregiudicare le attività convenzionate;
  • violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dall’articolo 13 della convenzione;
  • perdita, anche temporanea, della capacità generale di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di altre disposizioni applicabili;
  • applicazione di penali superiori al 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento.

La risoluzione viene comunicata tramite PEC. In caso di recesso o risoluzione, la cessazione del servizio di riscossione ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali. L’INPS può inoltre sospendere l’efficacia della convenzione se la F.I.S.I. è sottoposta a indagini per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni previste devono essere effettuate tramite PEC.

Controlli e penali

L’INPS si riserva di verificare annualmente, secondo modalità e tempi comunicati alla F.I.S.I., almeno l’1% delle deleghe trasmesse. Sono inoltre sottoposte a verifica le deleghe che provocano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto.

A seguito di richiesta trasmessa via PEC, la F.I.S.I. deve inviare entro 30 giorni la documentazione conservata, comprendente l’originale della delega, la copia del documento d’identità e l’eventuale ulteriore documentazione del pensionato. L’invio avviene esclusivamente tramite PEC, salvo i casi in cui l’INPS ritenga necessario richiedere la trasmissione mediante raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.

Le irregolarità accertate comportano l’applicazione di penali graduate in relazione alla gravità dell’inadempimento secondo l’articolo 10 della convenzione. Se l’importo complessivo delle penali supera il 10% delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla F.I.S.I. è stato assegnato il codice INPS ER.

Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti o individuati i seguenti conti:

  • GPA29424, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate;
  • GPA18424, per la rilevazione del debito verso la F.I.S.I. relativo ai contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento;
  • GPA35041, già in uso, per l’imputazione degli accreditamenti a favore dell’organizzazione sindacale.

I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con la F.I.S.I. sono definiti direttamente dalla Direzione generale dell’INPS.

Punti principali

Convenzione e durata

La convenzione è stata sottoscritta il 3 luglio 2026 sulla base dello schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 80 del 27 maggio 2026 e resta valida fino al 31 dicembre 2027.

Pensionati interessati

Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie, sostitutive o integrative gestite dall’INPS, comprese le pensioni delle Casse della Gestione pubblica. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.

Rilascio e conservazione della delega

La delega deve essere trasmessa telematicamente all’INPS utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto, sottoscritto dal pensionato e corredato dagli estremi di un documento valido, con indicazione dell’importo del contributo e delle autorizzazioni privacy. L’organizzazione deve conservare l’originale e la copia del documento d’identità secondo le regole sulla conservazione sostitutiva e fino alla prescrizione ordinaria.

Decorrenza e revoca

La delega presentata con la domanda di pensione decorre dalla decorrenza della pensione; quella relativa a una pensione già in essere decorre dalla prima rata non estratta, oppure entro tre mesi per le pensioni della Gestione pubblica. È ammessa una sola delega per prestazione. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento.

Misura del contributo

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate, tredicesima inclusa, con esclusione dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i grandi invalidi per servizio: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD, 0,40% sulla quota eccedente il minimo e fino al doppio, 0,35% sulla quota oltre il doppio.

Oneri finanziari

La F.I.S.I. deve corrispondere all’INPS 5.400 euro una tantum per l’attivazione, il costo fisso annuale di gestione e il costo per ciascuna delega o revoca lavorata. Gli importi annuali sono determinati dall’INPS sulla base della contabilità analitica.

Recesso, risoluzione e sospensione

L’INPS può recedere per violazioni degli obblighi, contestazioni sull’identità o legittimazione dell’organizzazione, sopravvenienze normative, eccessiva onerosità o mancato pagamento dei costi. Può inoltre risolvere la convenzione ai sensi dell’articolo 1456 c.c. per perdita dei requisiti, irregolarità, conflitti d’interesse, misure giudiziarie, violazioni privacy, incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e penali superiori al 10% delle quote riversate. È prevista anche la sospensione in caso di indagini per reati patrimoniali.

Controlli e penali

L’INPS verifica annualmente almeno l’1% delle deleghe e quelle che determinano il blocco dell’operatore per difformità dei dati. La documentazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla richiesta PEC. Le irregolarità comportano penali graduate in base alla gravità e, oltre la soglia del 10% delle quote riversate, la risoluzione immediata.

Codice e contabilità

Il codice INPS assegnato alla F.I.S.I. è ER. Sono istituiti i conti GPA29424 per i contributi trattenuti nell’anno corrente e GPA18424 per il debito e il pagamento al sindacato; gli accreditamenti sono imputati al conto GPA35041.

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