Corte di giustizia, Sentenza C-387/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 settembre 2024. — Nord Vest Pro Sani Pro SRL contro Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare e Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Satu Mare. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Settore edile – Distacco dei lavoratori – Agevolazioni fiscali e sociali concesse ai dipendenti e alle imprese edili – Esenzione dall’imposta sul reddito – Esenzione dai contributi per l’assicurazione sanitaria – Riduzione dei contributi previdenziali – Normativa nazionale che riserva il beneficio di tali agevolazioni alle sole prestazioni edili svolte sul territorio nazionale – Normativa intesa a mantenere la manodopera nel territorio nazionale e ad evitare il lavoro dissimulato per motivi salariali – Comparabilità delle situazioni – Motivi imperativi di interesse generale – Tutela sociale dei lavoratori – Lotta alla frode fiscale – Proporzionalità. — Causa C-387/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una disciplina rumena che attribuiva esenzione IRPEF, riduzione dei contributi previdenziali ed esenzione dai contributi sanitari ai soli lavoratori del settore edile impiegati in Romania, escludendo i lavoratori distaccati in Germania e Austria. Ha dichiarato irricevibile il rinvio limitatamente all'articolo 20 della direttiva 2006/123, ma ha ritenuto applicabile l'articolo 56 TFUE. La normativa è stata qualificata come potenzialmente restrittiva della libera prestazione dei servizi, ma non incompatibile in linea di principio se giustificata da motivi imperativi di interesse generale e proporzionata. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto comparabilità, idoneità e necessità della misura.
Libera prestazione dei servizi e agevolazioni fiscali/sociali del settore edile: compatibilità con l'articolo 56 TFUE di una normativa nazionale che esclude i lavoratori distaccati all'estero dai benefici riservati ai lavoratori impiegati in Romania.
La questione giuridica
Se gli articoli 26 e 56 TFUE e l'articolo 20 della direttiva 2006/123 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che riserva agevolazioni fiscali e sociali ai soli dipendenti delle imprese edili che svolgono attività nel territorio nazionale, escludendo i dipendenti distaccati in altri Stati membri; in particolare, se tale disciplina costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi e, in caso affermativo, se sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale e conforme al principio di proporzionalità.
Principio di diritto
L'articolo 56 TFUE non osta a una normativa di uno Stato membro che riserva le agevolazioni fiscali e sociali ai soli dipendenti delle imprese edili che operano nel territorio nazionale e esclude i dipendenti distaccati in altri Stati membri, purché la normativa persegua un motivo imperativo di interesse generale e rispetti il principio di proporzionalità; ciò richiede che la misura sia idonea a conseguire l'obiettivo in modo coerente e sistematico e non vada oltre quanto necessario.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 26 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Direttiva 2006/123/CE
- Articolo 20 della direttiva 2006/123/CE
- Direttiva 96/71/CE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Codice tributario rumeno (articoli 60, 78, 80, 138, 138 bis, 139, 146, 154, 156, 168)
Agevolazioni fiscali e sociali nel settore edile e distacco dei lavoratori
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Satu Mare (Romania) in una controversia tra una società edile rumena e le autorità tributarie nazionali. La questione è se la disciplina rumena che limita talune agevolazioni fiscali e contributive ai lavoratori del settore edile occupati in Romania sia compatibile con la libera prestazione dei servizi.
Fatti e procedimento principale
Nord Vest Pro Sani Pro SRL svolge attività edilizia e presta servizi anche in Germania e Austria mediante distacco di lavoratori. In esito a un controllo, le autorità fiscali rumene hanno negato l'applicazione ai lavoratori distaccati delle agevolazioni previste dal codice tributario, imponendo il recupero di imposta sul reddito, contributi previdenziali e contributi sanitari per un importo complessivo di RON 331906.
La società ha impugnato la decisione dinanzi al giudice del rinvio, che ha dubitato della compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa che, secondo la sua lettura, favorisce le imprese edili operanti sul territorio rumeno rispetto a quelle che svolgono prestazioni in altri Stati membri.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l'articolo 267 TFUE;
- l'articolo 26 TFUE;
- l'articolo 56 TFUE;
- la direttiva 2006/123/CE, in particolare l'articolo 20;
- la direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori;
- il regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare l'articolo 12.
Sul piano nazionale, sono rilevanti le disposizioni del codice tributario rumeno che prevedono:
- esenzione dall'imposta sul reddito per taluni lavoratori del settore edile;
- riduzione dei contributi previdenziali;
- esenzione dai contributi all'assicurazione sanitaria;
- esclusione espressa, nei decreti attuativi, delle agevolazioni per i redditi dei lavoratori distaccati.
Ricevibilità del rinvio
La Corte ha dichiarato irricevibile il rinvio nella parte in cui faceva riferimento all'articolo 20 della direttiva 2006/123, perché il giudice nazionale non aveva spiegato né le ragioni del dubbio interpretativo né il nesso con la normativa nazionale, in violazione dell'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.
Per contro, il rinvio è stato ritenuto ricevibile quanto agli articoli 26 e 56 TFUE. La Corte ha tuttavia precisato che l'articolo 26 TFUE non richiede un'interpretazione autonoma, poiché la materia è già disciplinata in modo specifico dall'articolo 56 TFUE; la causa è quindi stata esaminata solo alla luce di quest'ultima disposizione.
Ragionamento della Corte sulla restrizione
La Corte ha ricordato che gli Stati membri, anche in materia di fiscalità diretta, devono rispettare le libertà fondamentali del Trattato. Una misura nazionale costituisce restrizione alla libera prestazione dei servizi se rende tale prestazione più difficile o meno attraente rispetto alle attività interne.
Nel caso di specie, la normativa rumena, pur applicandosi senza distinzione a imprese rumene e straniere, riserva vantaggi fiscali e sociali ai lavoratori che svolgono le loro attività in Romania ed esclude quelli distaccati in altri Stati membri. Ciò è idoneo, secondo la Corte, a dissuadere le imprese rumene dal prestare servizi edili all'estero mediante distacco, perché riduce il costo del lavoro solo per le attività svolte nel territorio nazionale e conferisce un vantaggio competitivo alle imprese che vi operano.
Comparabilità delle situazioni
La Corte ha osservato che, ai fini della verifica della comparabilità, occorre guardare all'obiettivo e al contenuto della disciplina. In linea generale, le imprese edili rumene che operano in Romania e quelle che distaccano lavoratori in altri Stati membri si trovano in una situazione comparabile, poiché esercitano le stesse attività e sono soggette al medesimo regime nazionale per gli obblighi fiscali e contributivi.
La Corte ha però rimesso al giudice nazionale la verifica concreta dell'eventuale esistenza di differenze oggettive, rilevando che la normativa sembra trattare in modo diverso situazioni tra loro analoghe.
Giustificazioni invocate e proporzionalità
Il governo rumeno ha invocato tre ordini di giustificazioni:
- la tutela sociale dei lavoratori del settore edile e il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- la lotta al lavoro dissimulato e alla frode fiscale;
- la necessità di far fronte alla carenza di manodopera nel settore edile rumeno causata dalla migrazione verso l'estero.
La Corte ha ritenuto che tutela dei lavoratori, promozione dell'occupazione, lotta alla frode e prevenzione degli abusi possano costituire motivi imperativi di interesse generale. Tuttavia, spetta al giudice nazionale verificare se il regime sia idoneo a conseguire tali obiettivi in modo coerente e sistematico e non ecceda quanto necessario, in particolare accertando se le agevolazioni siano effettivamente trasferite sui salari dei dipendenti.
Quanto alla lotta alla frode e al lavoro dissimulato, la Corte ha affermato che non si può presumere che l'esercizio della libera prestazione dei servizi dia luogo a frodi, sicché non è legittimo privare solo i lavoratori distaccati delle agevolazioni. Quanto alle difficoltà di manodopera nel settore edile, la Corte ha precisato che non possono giustificare ostacoli basati su mere considerazioni economiche, pur ammettendo che l'obiettivo di preservare la sostenibilità di un settore strategico possa, in astratto, integrare un motivo imperativo, sempre soggetto a verifica di proporzionalità.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che l'articolo 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che riservi le agevolazioni fiscali e sociali ai soli dipendenti delle imprese edili che operano nel territorio dello Stato membro, anche se i lavoratori distaccati in altri Stati membri si trovano in una situazione analoga, a condizione che la normativa sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale e rispetti il principio di proporzionalità.
Portata pratica
La pronuncia conferma che un regime fiscale e contributivo favorevole può essere strutturato in funzione dell'obiettivo di sostenere un settore economico nazionale, ma non può tradursi automaticamente in un ostacolo alla prestazione di servizi transfrontaliera. Per i professionisti, il punto centrale è la verifica concreta di coerenza, sistematicità e necessità della misura, nonché la sua effettiva connessione con un obiettivo di politica sociale o di contrasto agli abusi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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