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Sentenza

Sentenza del 14/01/2020 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

IRBA - Illegittima l'imposizione se non sono previste le "finalità specifiche" cui è destinata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (IRBA) introdotta dalla Regione Piemonte con Legge Regionale n.47/1993, come modificata dalla L.R. n.11/2011, che dispone che il gettito sia "destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale". La società ha chiesto rimborso del tributo contestandone la legittimità per violazione dell'art.1, par.2 della Direttiva 2008/118/CE (recepita con D.Lgs. 29/3/2010 n.48), che consente l'imposizione di ulteriori tributi su prodotti soggetti ad accisa solo se il relativo gettito è vincolato ab origine a una finalità specifica. Secondo la ricorrente (la società), la destinazione del gettito a interventi per calamità non costituisce una finalità specifica direttamente collegata all'uso del prodotto energetico e quindi la misura è, di fatto, un'accisa illegittima.

La decisione

La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado (CTP Torino n.317/2018) accogliendo il ricorso della società. È stata dichiarata l'illegittimità del prelievo IRBA perché la legge regionale non prevede una "finalità specifica" conforme all'art.1, par.2 della Direttiva 2008/118/CE e al relativo recepimento nazionale; la mancanza di un nesso diretto tra consumo di carburante e finalità pubbliche perseguite rende il tributo incompatibile con il diritto dell'Unione Europea. L'appello della Regione è stato respinto e le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/118/CE

    Stabilisce che prodotti soggetti ad accisa possono essere gravati da imposte aggiuntive solo se il gettito è vincolato ab origine a una finalità specifica; la giurisprudenza territoriale ha applicato questo requisito all'IRBA ritenendo mancante la finalità specifica nella legge regionale.

  • D.Lgs. 29/3/2010 n.48

    Atto di recepimento della Direttiva 2008/118/CE; conferma in diritto interno il vincolo di finalità come condizione per ulteriori prelievi su prodotti soggetti ad accisa.

  • D.Lgs. 398/12.12.1990

    Attribuisce alle Regioni la facoltà di istituire tributi regionali (tra cui l'IRBA); tuttavia l'esercizio di tale potestà deve rispettare il diritto dell'Unione Europea, quindi il limite della finalità specifica se il tributo grava prodotti già sottoposti ad accisa.

  • Legge Regionale Piemonte n.47/1993

    Istituisce l'IRBA nella Regione Piemonte e, nella versione modificata dalla L.R. n.11/2011, dispone la destinazione del gettito agli interventi per calamità; la Commissione ha ritenuto tale destinazione generica e non conforme al requisito comunitario della finalità specifica.

  • Legge Regionale Piemonte n.11/2011

    art. 2 (modifica art.5 L.R.47/1993)

    Ha introdotto la dicitura di destinazione del gettito a interventi per calamità; la Corte territoriale ha interpretato che tale formulazione non stabilisce il vincolo di finalità specifica richiesto dalla normativa UE.

  • D.Lgs. 26.10.1995 n.504 (Testo unico accise) e successive modifiche

    Normativa sulle accise e disciplina nazionale che, unitamente alle direttive europee recepite, è rilevante per determinare la natura del prelievo; la Commissione ha ritenuto che l'IRBA, essendo applicata su unità di prodotto già soggette ad accisa, debba rispettare i limiti europei sulle imposte indirette.

Massime di principio

  • Se un tributo regionale grava prodotti già soggetti ad accisa, occorre verificare la Direttiva 2008/118/CE: il gettito deve essere vincolato ab origine a una finalità specifica chiaramente definita e direttamente collegata all'oggetto della tassazione.
  • Una destinazione generica del gettito (es.: "finanziamento di interventi per calamità") può risultare insufficiente a soddisfare il requisito della finalità specifica se non è dimostrabile un nesso diretto tra consumo del carburante e finalità pubblica perseguita.
  • Per rendere legittimo un prelievo regionale su carburante le norme istitutive devono prevedere elementi concreti di vincolo (formalizzazione del vincolo di destinazione, tracciabilità contabile, criteri di impiego, rapporti di proporzionalità e nesso causale).
  • I contribuenti che ritengono illegittimo il prelievo possono chiedere rimborso, disapplicazione della norma regionale contrastante con il diritto UE e invocare il rispetto delle direttive europee recepite nello Stato italiano; è possibile anche promuovere questioni di legittimità costituzionale se la normativa nazionale/reg. confligge con il diritto dell'Unione.
  • Le amministrazioni regionali che intendono introdurre tributi analoghi dovrebbero formulare la disciplina in modo da esplicitare la finalità specifica, la correlazione con l'uso del prodotto e le modalità di vincolo e rendicontazione del gettito, nonché valutare un confronto preventive con la Commissione UE o con esperti di diritto comunitario.

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