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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16488/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. (pena sospesa) e ha negato il beneficio della non menzione. Il ricorso deduce: (i) carenza motivazionale su responsabilità contestata, lamentando che le immagini di videosorveglianza e la testimonianza non provano che l'imputato abbia operato allo sportello bancomat e che la Corte d'appello non ha affrontato la specifica obiezione difensiva (inversione dell'onere della prova e violazione della presunzione di innocenza); (ii) carenza motivazionale nel rifiuto di applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., poiché la Corte ha fornito una motivazione meramente assertiva e non ha indicato quali elementi concreti impediscano il riconoscimento della particolare tenuità; (iii) vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio (artt. 132 e 133 c.p.), ritenuto sproporzionato rispetto al disvalore della condotta.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (valevole sulla valutazione del compendio probatorio), confermando che la Corte di merito aveva correttamente valorizzato sia le immagini di videosorveglianza (dopo averle visionate) sia il riconoscimento operato da un operatore di polizia giudiziaria, richiamando l'orientamento secondo cui tale riconoscimento può costituire indizio grave e preciso. Ha invece accolto il secondo motivo: ha annullato la parte della sentenza impugnata relativa al diniego dell'art. 131-bis c.p., rilevando che la motivazione del giudice d'appello era apparente e non ha adempiuto all'obbligo di motivazione di cui all'art. 125, comma 3, c.p.p.; ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo esame specifico sulla applicabilità della causa di non punibilità. Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo. Inammissibile il resto del ricorso; pertanto l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile, salvo la nuova valutazione richiesta sul punto dell'art. 131-bis.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    Norma del reato per cui è stato condannato il ricorrente; la Corte di merito ha confermato la condanna per tale fattispecie, resa irrevocabile dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso sul primo motivo.

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Norma richiamata come criterio di cassazione per vizi motivazionali. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la dedotta carenza probatoria non evidenziava vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede; invece ha ritenuto fondato il motivo relativo all'art. 131-bis per carenza motivazionale dell'appello.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in connessione con l'art. 606 c.p.p. per contestare la motivazione (mancanza, contraddittorietà e illogicità). La Corte ha valutato che la Corte d'appello aveva compiutamente esaminato le doglianze e motivato la valutazione delle immagini e della testimonianza.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in ordine allo standard probatorio ('oltre ogni ragionevole dubbio'); la Corte ha ritenuto che la valutazione congiunta di riprese e riconoscimento operato da P.G. fosse idonea a soddisfare tale standard in sede di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte superiore ha stabilito che il diniego deve essere motivato specificamente rispetto alle modalità della condotta, all'entità del danno o del pericolo e alle circostanze soggettive/oggettive: la motivazione apodittica della Corte d'appello è stata ritenuta insufficiente, con conseguente annullamento parziale e rinvio per nuovo esame.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Prescrive l'obbligo motivazionale del giudice. La Corte ha ritenuto che l'obbligo non fosse stato assolto dalla Corte d'appello in relazione al diniego dell'art. 131-bis, poiché mancava indicazione dei ragionamenti concreti che avevano portato al diniego.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Norme relative al trattamento sanzionatorio e ai criteri per la determinazione della pena. La doglianza sul carattere sproporzionato della pena è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'art. 131-bis e pertanto non decisa nel merito.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Indicata come parametro per valutare circostanze rilevanti ai fini della non punibilità: modalità dell'azione, entità del danno o del pericolo e circostanze soggettive/oggettive. La Corte ha ricordato che il giudice deve confrontarsi con questi elementi nella motivazione del diniego.

Massime di principio

  • Il riconoscimento operato dal personale di polizia giudiziaria di una persona ripresa da telecamere di sicurezza può costituire un indizio grave e preciso, purché il giudice di merito verifichi direttamente le immagini e motivi la corrispondenza; la Cassazione non riconsidera il merito della valutazione probatoria se la motivazione non è logicamente viziata.
  • La negazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una motivazione specifica e non meramente assertiva: il giudice deve indicare quali elementi concreti della condotta, dell'entità del danno/pericolo o delle circostanze soggettive/oggettive impediscono il riconoscimento della tenuità.
  • L'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p. non si esaurisce con richiami formali alla giurisprudenza o con valutazioni generiche; il diniego di benefici (come l'art. 131-bis) va ancorato a considerazioni fattuali del caso concreto, anche sinteticamente.
  • Le questioni sulla valutazione delle fonti di prova (es. nitidezza immagini, credibilità del testimone) sono in linea di massima di competenza del giudice di merito e la Cassazione le dichiara inammissibili se non si dimostrano vizi di motivazione o logica valutativa rilevabili in sede di legittimità.
  • Se il giudice d'appello omette di motivare adeguatamente su un punto decisivo, la Cassazione può annullare parzialmente la decisione e rinviare per un nuovo giudizio limitatamente agli aspetti privi di adeguata motivazione, lasciando eventualmente irrevocabile quanto già correttamente motivato (es. riconoscimento di responsabilità).
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere fondate su specifici elementi fattuali e giuridici; se una questione principale (ad es. applicabilità della tenuità) viene rimessa in discussione, le censure connesse alla pena possono esserci assorbite e trattate nella nuova valutazione di merito.

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