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Sentenza

Sentenza del 06/09/2018 n. 915 - Comm. Trib. Prov. Genova

Avviso di accertamento cartaceo - sottoscrizione digitale con indicazione a stampa del funzionario - illegittimità - art. 2, c. 6, D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con il quale le venivano richiesti complessivamente 102.623,98 euro per IRES, IRAP, IVA e sanzioni, contestando principalmente il difetto di sottoscrizione dell'atto. L'avviso notificato in forma cartacea riportava una sottoscrizione digitale mediante l'indicazione a stampa del funzionario responsabile e un'attestazione di conformità all'originale informatico. La ricorrente sosteneva che, trattandosi di un atto di controllo fiscale notificato su supporto cartaceo, fosse necessaria una firma autografa, oltre a contestare la delega del funzionario, la motivazione dell'accertamento, l'inesistenza delle operazioni fatturate, la deducibilità di alcuni costi e l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione tributaria ha ritenuto preliminare e assorbente il difetto di sottoscrizione. Ha affermato che l'avviso di accertamento è un atto tipico delle procedure di controllo fiscale e che, in base all'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 82/2005, le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale non si applicano alle attività ispettive e di controllo fiscale. Pertanto, per gli avvisi di accertamento disciplinati dall'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, era necessaria la firma autografa del funzionario, non essendo sufficiente la firma digitale riprodotta a stampa. L'atto è stato quindi dichiarato nullo e il ricorso è stato accolto senza esaminare le ulteriori contestazioni di merito. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 1.000 euro per spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

    le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale

    La Commissione ha interpretato la norma nel senso che le regole del CAD, comprese quelle sulla firma digitale e sulla formazione informatica degli atti, non sono applicabili agli atti emessi nell'esercizio del controllo fiscale, tra cui gli avvisi di accertamento.

  • Art. 42, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione

    La disposizione è stata interpretata nel senso che l'avviso di accertamento deve recare una sottoscrizione valida. Secondo la sentenza, per l'avviso cartaceo emesso nell'ambito del controllo fiscale la sottoscrizione valida era esclusivamente quella autografa.

  • Art. 56, D.P.R. n. 633/1972

    La norma è richiamata quale disposizione parallela in materia di IVA rispetto all'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento ai requisiti formali dell'atto di accertamento.

  • Art. 23, D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale

    L'Agenzia delle Entrate aveva richiamato la norma per sostenere la validità dell'attestazione di conformità della copia cartacea all'originale informatico. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto prevalente l'esclusione prevista dall'art. 2, comma 6, del CAD per gli atti di controllo fiscale.

Massime di principio

  • Secondo il principio affermato dalla sentenza, quando un avviso di accertamento è un atto di controllo fiscale notificato in forma cartacea, la mera riproduzione a stampa di una firma digitale può non essere sufficiente: occorre verificare quale disciplina fosse vigente alla data dell'atto e se fosse richiesta la firma autografa.
  • Il difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento può costituire un vizio preliminare e assorbente, idoneo a determinare la nullità dell'atto senza necessità di esaminare le contestazioni relative al merito della pretesa tributaria.
  • La presenza di un originale informatico firmato digitalmente, di certificati di firma e di un'attestazione di conformità non rende automaticamente valido un avviso cartaceo, se la disciplina applicabile al controllo fiscale esclude l'utilizzo delle regole del CAD.
  • La validità della firma e della delega del funzionario deve essere valutata in relazione alla forma concreta dell'atto, alla modalità di notificazione, alla normativa vigente all'epoca dell'emissione e agli eventuali orientamenti giurisprudenziali successivi.
  • Il principio non va applicato automaticamente a ogni atto tributario: occorre distinguere tra atti di controllo fiscale, atti nativamente informatici, documenti notificati tramite PEC e modifiche normative intervenute successivamente alla decisione.

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