Sentenza del 06/09/2018 n. 5729 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Studi di settore - Socio subentrato a professionista receduto da snc - Salone di bellezza - Rideterminazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'accertamento IRPEF relativo al 2008, con cui le erano stati imputati pro quota maggiori redditi derivanti dalla rideterminazione dei ricavi della società sulla base degli studi di settore. Ha sostenuto che lo scostamento non riflettesse un'effettiva evasione, ma fosse dovuto a condizioni eccezionali e anomale: il recesso del socio professionalmente qualificato, il subentro di una socia con scarsa preparazione professionale, l'ingresso di un nuovo socio, le difficoltà nel reperire e trattenere collaboratori validi, il continuo turnover del personale, i contrasti tra soci e le complessive difficoltà gestionali dell'attività.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto parzialmente l'appello. Ha ritenuto che la documentazione prodotta dimostrasse condizioni operative anomale, non assimilabili alla normalità economica delle imprese utilizzate per elaborare lo studio di settore. Pur riconoscendo che l'Ufficio aveva valorizzato anche altri elementi, come l'antieconomicità, le incongruenze dichiarative e la reiterazione dello scostamento, il collegio ha stabilito che gli studi di settore non potessero misurare adeguatamente una realtà aziendale così anomala. Ha quindi ridotto del 60% i maggiori ricavi accertati, uniformandosi alla precedente decisione riguardante la società. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973
La ricorrente ne ha invocato l'assenza dei presupposti, contestando la legittimità dell'accertamento; la decisione, tuttavia, si è concentrata soprattutto sulla concreta attendibilità della rideterminazione basata sugli studi di settore.
Art. 1, commi 14-bis e 14-ter, della legge 296/2006
Le disposizioni sono state richiamate in relazione agli indicatori di normalità economica. Il giudice ha ritenuto che il risultato dello studio dovesse essere ridimensionato quando le concrete condizioni aziendali si discostano significativamente dalla normalità economica considerata dal modello statistico.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002
È richiamato nella motivazione in tema di contributo unificato, ma non costituisce il fondamento sostanziale della decisione sull'accertamento.
Massime di principio
- Gli studi di settore costituiscono uno strumento presuntivo e statistico: lo scostamento dai ricavi stimati non è sufficiente, da solo, a dimostrare il maggior reddito quando il contribuente fornisce elementi concreti che evidenziano una gestione anomala.
- Le circostanze personali e aziendali possono incidere sull'attendibilità dello studio di settore se sono specifiche, documentate e idonee a spiegare lo scostamento, come il subentro di un soggetto inesperto, la perdita del professionista principale e l'instabilità dei collaboratori.
- Il contribuente deve allegare e provare in modo puntuale le anomalie della gestione; mere affermazioni generiche sulla crisi del settore o sulle difficoltà economiche non sono normalmente sufficienti.
- L'Amministrazione finanziaria deve valutare effettivamente le giustificazioni e la documentazione prodotte nel contraddittorio e nella fase processuale; una motivazione che le ignori può risultare carente.
- Anche quando l'accertamento non viene annullato integralmente, il giudice può ridurre i maggiori ricavi se ritiene che il dato statistico debba essere adattato alla concreta realtà dell'impresa.
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