Sentenza del 27/01/2018 n. 2098 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione degli avvisi di accertamento relativi all'ICI per gli anni 2001 e 2002, emessi per omessa o infedele denuncia e omesso, parziale o tardivo versamento. L'ente religioso sosteneva che gli immobili classificati nelle categorie catastali B/1, B/7 e C/1 fossero esenti ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in quanto utilizzati esclusivamente per attività di religione, culto e didattiche. In Cassazione contestava, tra l'altro, che la sentenza d'appello avesse erroneamente posto la questione della classificazione catastale dell'immobile B/7, invece di verificare la sua effettiva destinazione al culto, e denunciava vizi di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c. L'ente aveva inoltre invocato un precedente giudicato relativo agli anni 2005-2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso l'applicabilità del giudicato esterno, poiché riguardava annualità diverse e successive e presupponeva un accertamento di fatto sulla concreta destinazione degli immobili. Ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito, fondato non sulla classificazione catastale B/7, ma sulla mancata prova che l'immobile fosse utilizzato esclusivamente per il culto. La consulenza tecnica prodotta dalla stessa parte evidenziava infatti che una parte degli immobili non era destinata esclusivamente a tale uso. Le censure sulla motivazione sono state inoltre ritenute in parte inammissibili per la sovrapposizione di motivi eterogenei e comunque infondate. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed Euro 200,00 per esborsi.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
esenzione ICI per gli immobili utilizzati esclusivamente per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché per attività di religione e culto
L'esenzione richiede la prova dell'utilizzo effettivo ed esclusivo dell'immobile per una delle attività agevolate. La sola natura religiosa del proprietario o la classificazione catastale dell'immobile non sono sufficienti.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c)
enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
La disposizione è richiamata per individuare il tipo di ente cui poteva riferirsi l'agevolazione ICI, ma non elimina la necessità di dimostrare la concreta destinazione esclusiva degli immobili.
L. 1 agosto 2003, n. 206, art. 2
gli oratori e le strutture similari sono riconosciuti come luoghi di educazione e formazione
Secondo il giudice di merito, la specifica disciplina sugli oratori produceva effetti dall'anno 2003 e non poteva essere applicata retroattivamente agli anni 2001 e 2002.
Art. 115 c.p.c.
salvo i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti
Non vi è violazione quando il giudice valuta proprio la documentazione prodotta dalla parte, traendone una conclusione sfavorevole. La censura deve inoltre riguardare specificamente la valutazione probatoria decisiva e non limitarsi a riproporre la propria lettura dei fatti.
Art. 360 c.p.c.
motivi di ricorso per cassazione
I motivi devono essere formulati in modo distinto e specifico. È inammissibile la censura che cumuli omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione senza indicare con precisione quale vizio sia dedotto e in che modo incida sulla decisione.
Art. 378 c.p.c.
memorie illustrative nel giudizio di cassazione
L'eccezione di giudicato esterno può essere dedotta in memoria, ma il giudicato deve riferirsi alla stessa situazione giuridica e alle medesime condizioni rilevanti; una decisione relativa ad annualità fiscali diverse non è automaticamente decisiva.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale fondata sull'uso religioso o istituzionale dell'immobile, occorre dimostrare la concreta ed esclusiva destinazione del bene all'attività agevolata; non bastano la proprietà da parte di un ente religioso, la categoria catastale o la mera destinazione dichiarata.
- La classificazione catastale costituisce un elemento descrittivo, ma non sostituisce l'accertamento dell'uso effettivo dell'immobile ai fini dell'esenzione tributaria.
- Quando un immobile è utilizzato solo parzialmente per attività di culto o istituzionali, l'esenzione integrale può essere negata, salvo l'eventuale applicazione delle regole previste per l'uso promiscuo.
- Le agevolazioni introdotte o precisate da una legge successiva, come quelle relative agli oratori, non possono essere automaticamente applicate ad annualità precedenti in assenza di una specifica efficacia retroattiva.
- Un precedente giudiziario relativo ad altri anni d'imposta non forma necessariamente giudicato vincolante, soprattutto quando la controversia dipende da fatti variabili nel tempo, come l'effettiva destinazione degli immobili.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, separate e collegate alla precisa ratio decidendi della sentenza impugnata; contestare un profilo diverso da quello effettivamente deciso conduce al rigetto o all'inammissibilità del motivo.
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