Risoluzione n. 33 del 15/03/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6870 per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d'imposta derivante dall'abolizione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi. Indica modalità di compilazione dell'F24, obbligo di invio telematico e controlli con scarto in caso di credito eccedente.
Istituzione del codice tributo 6870 per la compensazione del credito d'imposta sui fiammiferi
Istituzione del codice tributo per il credito d'imposta sui fiammiferi
La risoluzione disciplina l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta riconosciuto ai soggetti che commercializzano fiammiferi a seguito dell'abolizione dell'imposta di fabbricazione. L'intervento è collegato all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.
Quadro normativo di riferimento
L'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 188 del 2014 ha abrogato, tra l'altro, l'articolo 62-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che disciplinava l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi. La norma ha previsto un credito fruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il rimborso dell'imposta già assolta sui beni presenti in magazzino al 31 dicembre 2014.
Soggetti beneficiari e condizioni per il credito
Il credito è riconosciuto ai soggetti, diversi dai commercianti al dettaglio, che commercializzano fiammiferi e che hanno comunicato entro il 31 gennaio 2015 al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli:
- la quantità delle rimanenze al 31 dicembre 2014;
- il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014;
- l'entità del credito oggetto di compensazione.
È richiamato anche il comunicato prot. n. 331 R.I. del 21 gennaio 2015, secondo cui la comunicazione al competente ufficio costituisce titolo di credito fruibile in compensazione. Il credito compensabile corrisponde all'ammontare dell'imposta di fabbricazione già assolta sui prodotti in rimanenza al 31 dicembre 2014.
Codice tributo istituito
Per consentire l'utilizzo del credito in compensazione tramite F24, viene istituito il codice tributo:
- 6870: "Credito d'imposta derivante dall'abolizione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi - articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188".
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6870 deve essere indicato nella sezione Erario:
- nella colonna "importi a credito compensati", per l'utilizzo in compensazione del credito;
- nella colonna "importi a debito versati", nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato.
Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno 2014.
Modalità di presentazione e controlli
Per fruire del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, ossia ENTRATEL e FISCONLINE. In caso contrario, l'operazione di versamento è rifiutata.
Durante l'elaborazione dei modelli F24, l'Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati sulla base delle istanze trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che contengono i dati identificativi dei beneficiari e l'importo del credito compensabile. Se l'importo del credito d'imposta utilizzato supera il credito disponibile, il modello F24 viene scartato.
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