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Risoluzione

Risoluzione n. 34 del 16/03/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che la certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette, apposta su una dichiarazione di deposito già bollata e restituita all’interessato, non richiede una seconda imposta di bollo. Si applica infatti l’art. 13, comma 3, n. 7, del DPR n. 642/1972, con assolvimento di un’unica imposta di euro 16,00 per foglio.

Imposta di bollo sulla certificazione di avvenuta registrazione nel Registro Pubblico Generale delle opere protette

Imposta di bollo sulla certificazione di registrazione nel Registro Pubblico Generale

La Risoluzione n. 34/E del 16 marzo 2017 affronta il trattamento ai fini dell’imposta di bollo della certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale delle opere protette. Il chiarimento riguarda il caso in cui la certificazione sia apposta in calce a una delle dichiarazioni di deposito restituite all’interessato.

Quesito posto dall’Amministrazione istante

Il Ministero istante, che cura la tenuta del Registro Pubblico Generale delle Opere Protette, rappresenta che il deposito dell’opera avviene mediante presentazione di un esemplare dell’opera accompagnato da due dichiarazioni in originale, entrambe soggette a imposta di bollo. L’ufficio, dopo aver acquisito le dichiarazioni e registrato l’opera, restituisce un originale della dichiarazione con certificazione dell’avvenuta registrazione.

Il dubbio interpretativo riguarda la necessità o meno di applicare una ulteriore imposta di bollo sulla certificazione di avvenuta registrazione apposta sul documento restituito, oppure se sia sufficiente il bollo già assolto sulla dichiarazione di deposito, in base all’art. 13, comma 3, punto 7, del DPR n. 642/1972.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Amministrazione istante ritiene che la certificazione di avvenuta registrazione, apposta su una delle due dichiarazioni di deposito già assoggettate a bollo, non comporti l’applicazione di una seconda imposta.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama anzitutto l’art. 4, comma 1, della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, secondo cui sono soggetti a imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, gli atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici rilasciati in relazione alla tenuta di pubblici registri, anche in estratto o in copia conforme.

Viene poi richiamato l’art. 13 del medesimo DPR, relativo alla facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio. In particolare, il comma 3, n. 7, consente, con il pagamento di una sola imposta, di riportare sullo stesso foglio il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione e annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa.

Sono inoltre ricordati:

  • l’art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il registro pubblico generale delle opere protette;
  • l’art. 31 del RD 18 maggio 1942, n. 1369, che disciplina il deposito delle opere e la restituzione di un originale della dichiarazione con la certificazione della registrazione;
  • l’art. 41 del medesimo RD, che qualifica come pubblici il registro, le istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, il procedimento di iscrizione si conclude con l’atto formale della registrazione, ossia con la trascrizione nel Registro Pubblico Generale delle indicazioni contenute nelle dichiarazioni di deposito. La certificazione apposta sul documento restituito attesta quindi l’avvenuta iscrizione in un pubblico registro.

Poiché tale certificazione è apposta su un documento che ha già scontato l’imposta di bollo, trova applicazione l’art. 13, comma 3, n. 7, del DPR n. 642/1972. Ne consegue che non è dovuta una ulteriore imposta di bollo per l’attestazione di eseguita registrazione.

Conclusione

L’Agenzia delle Entrate conclude che, per la certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale, posta in calce alla dichiarazione di deposito restituita all’interessato, l’imposta di bollo può essere assolta con il pagamento di un’unica imposta nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. Non è quindi richiesta una seconda imposizione sul medesimo documento.

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