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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19690/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dirigente medica, cessata dal servizio, volta a ottenere il pagamento delle ore di lavoro eccedenti l’orario ordinario di 38 ore settimanali che aveva svolto per assicurare turni di guardia medica notturna e festiva presso un presidio pediatrico, senza poterle recuperare con riposi compensativi e senza che, dopo il pensionamento, fossero state retribuite. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo provato lo straordinario e valorizzando sia l’art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005 per la dirigenza medica, sia la mancata contestazione specifica dell’azienda. La Corte d’appello aveva confermato, escludendo che la retribuzione di risultato assorbisse tali prestazioni e rilevando che l’attività di guardia non rientrava negli obiettivi annuali. In cassazione l’azienda ha dedotto violazione dell’art. 80 d.P.R. n. 384/1990, degli artt. 81 e 97 Cost., dei principi sul riparto dell’onere della prova e dell’art. 16 CCNL 7 novembre 2005, sostenendo che mancasse una previa autorizzazione formale allo straordinario, che la prestazione non fosse dimostrata, e che comunque il dirigente medico fosse remunerato dalla retribuzione di risultato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla necessità di una autorizzazione formale, osservando che nel pubblico impiego contrattualizzato il compenso per straordinario spetta quando la prestazione sia resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi ne abbia il potere conformativo, purché la prova della prestazione sia offerta dal lavoratore. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse accertato proprio un’autorizzazione implicita e comunque uno svolgimento non insciente o prohibente domino, valorizzando anche il parziale recupero mediante permessi orari e la necessità del servizio. Ha inoltre escluso che la retribuzione di risultato assorbisse il compenso per i turni di guardia medica, richiamando l’orientamento secondo cui, per specifiche prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, il principio di onnicomprensività non opera quando la contrattazione collettiva preveda espressamente un compenso distinto. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato con condanna dell’azienda alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 80 d.P.R. n. 384/1990

    richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne fonda la decisione; la controversia viene risolta alla luce della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato e della contrattazione collettiva applicabile

  • art. 81 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, in relazione ai vincoli di spesa pubblica; la Corte osserva che tali vincoli non escludono il diritto al compenso quando la prestazione straordinaria sia stata resa con il consenso datoriale

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte lo considera nel quadro della necessità di autorizzazione e dei limiti di spesa, ma afferma che la remunerazione del lavoro prestato prevale quando sussista il consenso del datore di lavoro

  • art. 416 c.c.

    evocato nei gradi di merito in relazione alla mancata contestazione specifica dei fatti allegati dalla lavoratrice

  • art. 16 CCNL 3 novembre 2005

    richiamato per la disciplina dell’orario e dei servizi di guardia; la Corte lo interpreta nel senso che, per i servizi di guardia medica, la contrattazione collettiva contempla una specifica remunerazione delle prestazioni aggiuntive

  • art. 65 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria

    richiamato per sostenere l’onnicomprensività della retribuzione di risultato; la Corte ribadisce che esso non esclude il compenso per prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla contrattazione per i servizi di guardia

  • art. 2108 c.c.

    richiamato come base del diritto al compenso per lavoro straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato, in combinazione con la disciplina collettiva e con i principi costituzionali

  • art. 2126 c.c.

    richiamato come norma integrativa della disciplina collettiva: se la prestazione straordinaria è svolta con il consenso del datore di lavoro, il compenso è dovuto anche se la richiesta o l’autorizzazione non rispetta regole interne o vincoli di spesa

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nella ricostruzione dell’orientamento di legittimità sul pubblico impiego privatizzato e sulla compatibilità dell’art. 2126 c.c. con la disciplina del rapporto

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nella ricostruzione dell’orientamento di legittimità sul coordinamento tra rapporto di lavoro pubblico privatizzato e contrattazione collettiva

  • art. 3, comma 83, l. n. 244 del 2007

    richiamato per affermare che la mancata attivazione dei sistemi automatici di rilevazione delle presenze non esclude il diritto al compenso per straordinario

  • art. 1 d.l. n. 402 del 2001, conv. in l. n. 1 del 2002

    richiamato in via analogica nella ricostruzione dei precedenti sulle prestazioni aggiuntive nel pubblico impiego privatizzato

  • art. 14 CCNL 3 novembre 2005

    richiamato per l’orario di lavoro dei dirigenti e per le condizioni in cui possono essere richieste prestazioni aggiuntive

  • art. 55 CCNL 8 giugno 2000

    richiamato per la disciplina delle attività libero-professionali e delle prestazioni aggiuntive

  • art. 18 CCNL 3 novembre 2005

    richiamato per l’integrazione dell’art. 55 CCNL 8 giugno 2000 sulla disciplina delle guardie notturne e delle prestazioni aggiuntive

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla precedente pronuncia di legittimità ritenuta conforme e applicata al caso concreto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per sottolineare che il vizio di violazione di legge va dedotto con specifica indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sul fatto, specie in presenza di doppia conforme

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per affermare il divieto di scrutinare in cassazione, come omesso esame di fatto decisivo, censure che investono accertamenti di fatto in presenza di doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 36 Cost.

    richiamato quale parametro che impone la remunerazione della prestazione lavorativa effettivamente resa

  • art. 35 Cost.

    richiamato nella ricostruzione dei precedenti in materia di tutela del lavoro nel pubblico impiego privatizzato

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il compenso per lavoro straordinario spetta se la prestazione è stata resa con il consenso del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformarla, anche quando tale consenso non risulti da una formale autorizzazione scritta.
  • L’autorizzazione richiesta per il lavoro straordinario può essere anche implicita; ciò che rileva è che la prestazione sia svolta non insciente o prohibente domino e che sia provata dal lavoratore, anche per testi o per elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
  • La mancata osservanza di regole interne, di limiti di spesa o di procedure autorizzative non elimina il diritto del lavoratore al compenso se la prestazione è stata effettivamente utilizzata dall’amministrazione; tali profili possono semmai rilevare sul piano della responsabilità dei funzionari.
  • Nel rapporto dei dirigenti medici, la retribuzione di risultato non assorbe automaticamente ogni prestazione eccedente l’orario ordinario: per specifiche attività aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva, come i turni di guardia medica, può sorgere un autonomo diritto al compenso.
  • In cassazione, la censura di violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente elencare le norme asseritamente violate se, in sostanza, si contestano accertamenti di fatto non scrutinabili nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., specie in presenza di doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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