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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1504

Regolamento delegato (UE) 2024/1504 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per l’esercizio, da parte dell’Autorità bancaria europea, della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi

Normativa europea32024R1504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le regole procedurali che disciplinano l’attività dell’ABE nei procedimenti per violazioni del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di token significativi. Definisce diritti di difesa, termini per osservazioni scritte, audizioni e accesso al fascicolo, oltre alle modalità per l’adozione di sanzioni amministrative pecuniarie, penalità di mora e misure di vigilanza. Prevede inoltre termini di prescrizione quinquennali per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni, nonché regole sulla riscossione e sul successivo trasferimento alla Commissione europea degli importi incassati.

Norme procedurali per l’esercizio, da parte dell’ABE, della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e penalità di mora agli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114.

Ambito di applicazione

Si applica ai procedimenti per violazioni degli allegati V e VI del regolamento (UE) 2023/1114 relativi agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi, quando il procedimento è condotto dal funzionario incaricato delle indagini e/o dall’Autorità bancaria europea (ABE). Riguarda sia la fase istruttoria sia la fase decisionale su sanzioni amministrative pecuniarie, penalità di mora e misure di vigilanza, nonché l’accesso al fascicolo, i termini di prescrizione, la riscossione e il trasferimento degli importi. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; sono richiamate anche le attività svolte dalle autorità nazionali competenti su richiesta dell’ABE ai fini dell’interruzione della prescrizione.

Regolamento delegato (UE) 2024/1504 – norme procedurali per le sanzioni ABE in materia di cripto-attività

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) specificando le regole procedurali che l’Autorità bancaria europea (ABE) deve seguire nei procedimenti per violazioni degli allegati V e VI, relativi agli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi. La disciplina è adottata in attuazione dell’articolo 134, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1114 e mira a garantire il diritto di difesa, la completezza del fascicolo, la coerenza procedurale e la corretta gestione di sanzioni e penalità.

Ambito applicativo

Il regolamento si applica ai procedimenti istruttori e decisionali relativi a presunte violazioni del regolamento (UE) 2023/1114 rientranti negli allegati V e VI. Coinvolge il funzionario incaricato delle indagini e l’ABE nelle fasi di accertamento, imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie, penalità di mora e misure di vigilanza, nonché nelle decisioni provvisorie previste dall’articolo 135, paragrafo 2.

Garanzie difensive nella fase di indagine

Al termine dell’indagine il funzionario incaricato trasmette alla persona interessata una sintesi delle conclusioni, con indicazione dei fatti contestati e della loro gravità. La persona può presentare osservazioni scritte entro un termine ragionevole; nelle indagini ordinarie il termine minimo è di quattro settimane. Le osservazioni possono includere fatti rilevanti, documenti probatori e la proposta di ascolto di altre persone. È espressamente previsto il diritto di farsi assistere da un difensore di propria scelta. Il funzionario può convocare un’audizione, che non è pubblica.

Fase dinanzi all’ABE e decisione finale

Il fascicolo trasmesso all’ABE deve contenere la sintesi delle conclusioni, l’eventuale versione modificata dopo le osservazioni, le osservazioni scritte e il verbale dell’audizione. Se il fascicolo è incompleto, l’ABE richiede integrazioni. Se non ravvisa alcuna violazione, chiude l’indagine e lo comunica alla persona interessata. Se invece condivide in tutto o in parte le conclusioni, ne dà comunicazione alla persona interessata e le consente di presentare ulteriori osservazioni scritte: almeno due settimane se concorda integralmente con le conclusioni, almeno quattro settimane se non vi concorda integralmente. Anche in questa fase possono essere svolte audizioni non pubbliche con assistenza di un difensore.

Sanzioni amministrative pecuniarie e penalità di mora

Quando accerta la violazione, l’ABE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 131 del regolamento (UE) 2023/1114, notificando immediatamente la decisione. Per le penalità di mora, l’ABE deve indicare preventivamente i motivi dell’imposizione e l’importo giornaliero, concedendo almeno quattro settimane per osservazioni scritte. La decisione deve riportare base giuridica, motivazione, importo e data di inizio. La penalità cessa quando il destinatario si conforma alla decisione originaria cui era soggetto.

Decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza

In caso di decisione provvisoria ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, l’ABE notifica immediatamente il provvedimento e apre un termine di almeno quattro settimane per osservazioni scritte. Su richiesta, concede l’accesso al fascicolo; i documenti consultati possono essere utilizzati solo in procedimenti giudiziari o amministrativi relativi all’applicazione del regolamento. L’ABE può inoltre convocare audizioni non pubbliche. La decisione definitiva deve essere adottata quanto prima possibile: se la responsabilità è confermata, viene adottata una decisione di conferma con una o più misure di vigilanza ex articolo 130; in mancanza di conferma, la decisione provvisoria è abrogata.

Accesso al fascicolo

La persona oggetto delle indagini che abbia ricevuto la sintesi delle conclusioni ha, su richiesta, diritto di accesso al fascicolo. Il regolamento limita l’uso dei documenti consultati ai procedimenti giudiziari o amministrativi relativi all’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvaguardando i segreti aziendali di terzi.

Prescrizione

Sia l’imposizione sia l’applicazione delle sanzioni sono soggette a prescrizione di cinque anni. Per l’imposizione, il termine decorre dal giorno successivo alla violazione, ovvero dalla cessazione della violazione se continuativa o reiterata. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto investigativo dell’ABE o dell’autorità nazionale competente agendo su richiesta dell’ABE, e ricomincia a decorrere da capo; in ogni caso, il termine non può superare il doppio del periodo originario, salvo sospensione durante il giudizio dinanzi alla commissione di ricorso dell’ABE o il riesame della Corte di giustizia. Per l’applicazione, il termine decorre dalla definitività della decisione, si interrompe per gli atti esecutivi e si sospende durante il termine di pagamento e nei periodi di sospensione dell’esecuzione per impugnazioni o riesame.

Riscossione e destinazione degli importi

Le somme riscosse dall’ABE sono depositate su conti fruttiferi distinti, aperti per la singola sanzione o penalità, e non transitano nel bilancio dell’ABE. Solo quando le decisioni diventano definitive l’ABE trasferisce alla Commissione gli importi e gli interessi maturati, che confluiscono nel bilancio generale dell’Unione. È inoltre previsto un obbligo di reporting periodico verso la Commissione sul quantum delle sanzioni inflitte e sul relativo stato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Fase istruttoria dinanzi al funzionario incaricato delle indagini

Al termine dell’indagine su una presunta violazione degli allegati V o VI del regolamento (UE) 2023/1114, il funzionario incaricato comunica per iscritto le proprie conclusioni alla persona oggetto delle indagini, consentendole di presentare osservazioni scritte. La sintesi delle conclusioni deve descrivere i fatti, la natura e la gravità della violazione, tenendo conto dei criteri dell’articolo 130, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114. Il termine per le osservazioni è ragionevole e, nelle indagini diverse da quelle dell’articolo 4, non può essere inferiore a quattro settimane. La persona può presentare prove documentali, proporre l’audizione di altre persone e farsi assistere da un difensore di sua scelta; il funzionario può altresì convocarla ad audizione non pubblica.

Procedimento dinanzi all’ABE per sanzioni e misure di vigilanza

Il fascicolo trasmesso all’ABE deve comprendere la sintesi delle conclusioni, l’eventuale versione modificata dopo le osservazioni della persona interessata, le osservazioni scritte e il verbale dell’audizione, se svolta. Se il fascicolo è incompleto, l’ABE richiede documenti aggiuntivi. Se ritiene che non vi sia violazione, chiude l’indagine e notifica la decisione alla persona interessata. Se condivide in tutto o in parte le conclusioni, informa la persona oggetto delle indagini e le assegna un termine per ulteriori osservazioni scritte: almeno due settimane se concorda con tutte le conclusioni, almeno quattro settimane se non concorda con tutte. Può inoltre convocare un’audizione non pubblica con assistenza difensiva. Quando accerta la violazione e adotta una decisione che impone una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 131 del regolamento (UE) 2023/1114, la decisione è notificata immediatamente.

Penalità di mora

Prima di imporre una penalità di mora ai sensi dell’articolo 132 del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE trasmette una sintesi delle conclusioni che indichi i motivi dell’imposizione e l’importo giornaliero della penalità. La persona interessata dispone di almeno quattro settimane per osservazioni scritte ed eventualmente può essere sentita in audizione non pubblica, con assistenza di un difensore. La decisione deve indicare base giuridica, motivazione, importo e data di decorrenza. La penalità cessa quando la persona si conforma alla decisione cui era soggetta.

Decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza

Quando l’ABE adotta una decisione provvisoria ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, essa la notifica immediatamente e assegna almeno quattro settimane per osservazioni scritte. Su richiesta, concede l’accesso al fascicolo, con uso dei documenti limitato ai procedimenti giudiziari o amministrativi relativi all’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114. Può svolgere un’audizione non pubblica con assistenza difensiva. La decisione definitiva deve essere adottata quanto prima possibile; se conferma la responsabilità, l’ABE adotta una decisione di conferma con una o più misure di vigilanza dell’articolo 130. Se non conferma la decisione provvisoria, quest’ultima si considera abrogata.

Accesso al fascicolo e limiti d’uso

La persona oggetto delle indagini che abbia ricevuto una sintesi delle conclusioni ha, su richiesta, diritto di accesso al fascicolo. I documenti consultati possono essere utilizzati solo per procedimenti giudiziari o amministrativi relativi all’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114, con salvezza dell’interesse alla tutela dei segreti aziendali di terzi.

Prescrizione per l’imposizione delle sanzioni

L’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e penalità di mora è soggetta a prescrizione quinquennale. Il termine decorre dal giorno successivo alla violazione e, nelle violazioni continuative o reiterate, dal giorno di cessazione della violazione. Qualsiasi atto dell’ABE o dell’autorità nazionale competente, su richiesta dell’ABE ai sensi dell’articolo 138, che riguardi le indagini interrompe la prescrizione, con effetto dalla notifica alla persona interessata. Dopo l’interruzione il termine ricomincia da capo, ma comunque non oltre il doppio del termine originario, salvo sospensione per i procedimenti pendenti dinanzi alla commissione di ricorso dell’ABE o per il riesame della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Prescrizione per l’applicazione delle sanzioni

Anche la facoltà di applicare le decisioni adottate ai sensi degli articoli 131 e 132 del regolamento (UE) 2023/1114 è soggetta a prescrizione di cinque anni, decorrenti dal giorno successivo al definitivo passaggio in giudicato della decisione. La prescrizione si interrompe con gli atti dell’ABE o dell’autorità competente, su richiesta dell’ABE, diretti all’esecuzione del pagamento o delle relative condizioni. È sospesa durante il termine concesso per il pagamento e mentre l’esecuzione è sospesa per decisioni della commissione di ricorso o per il riesame dinanzi alla Corte di giustizia.

Riscossione e destinazione degli importi

Gli importi riscossi a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie e penalità di mora sono depositati dall’ABE su conti fruttiferi distinti, aperti per la singola sanzione o penalità, e non sono iscritti nel bilancio dell’ABE né come disponibilità di bilancio. Quando le sanzioni diventano definitive a seguito dell’esaurimento o della decadenza dei rimedi, l’ABE trasferisce alla Commissione gli importi e gli interessi maturati, che sono poi iscritti nel bilancio generale dell’Unione. L’ABE riferisce periodicamente alla Commissione sull’ammontare delle sanzioni inflitte e sul loro stato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati delle cripto-attivitàvigilanza finanziariasanzioni amministrativeprocedimento amministrativoprescrizione

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