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Ordinanza

Ordinanza n. 795/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento dei seguenti atti: 1) la determinazione n.-OMISSIS- del Comando Generale della Guardia di Finanza, notificata al ricorrente in data 16.12.2025 tramite nota prot. -OMISSIS- del Comando Regionale Sicilia, di rigetto dell’istanza di trasferimento temporaneo presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, della L. 104/1992; 2) la nota n. -OMISSIS- del Comando Generale della Guardia di Finanza, recante preavviso di rigetto della predetta istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, oggetto dell’istruttoria, e, in particolare (tra i documenti ottenuti con istanza di accesso agli atti): a) la nota prot. -OMISSIS- e altra di pari data a firma del Comandante Regionale Generale Manna che esprime parere contrario; b) la nota del Comando interregionale dell’Italia Sud Occidentale prot. -OMISSIS-che esprime parere contrario: c) l’“appunto” decisionale del 16.06.2025 del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Pe.I.S.A.F. a firma del Capo Ufficio Col. -OMISSIS- che propone l’inaccoglibilità della domanda; d) l’“appunto” decisionale del 26.11.2025 del Comando Generale - I Reparto - Ufficio Pe.I.S.A.F.; e) nonché, ove occorrer possa, la Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 379389/2009 (“Testo Unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri”), e, in particolare, il paragrafo n. 5 del capitolo IV nelle parti in cui le esigenze di servizio sono considerate come prioritarie rispetto a quelle dell’assistenza familiare a individui con handicap grave; f) nonché la nota prot. -OMISSIS- di accompagnamento dei documenti oggetto di istanza di accesso agli atti, nelle parti in cui nega l’accesso e nelle relative motivazioni, e per l’accertamento del proprio diritto ad essere trasferito temporaneamente, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L. 104/1992, presso una delle sedi indicate nell'istanza (Frattamaggiore, Aversa o Giugliano in Campania), nonché per la condanna dell'Amministrazione all'adozione del provvedimento di trasferimento.

Giustizia amministrativa202600292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, unitamente agli atti presupposti e alla circolare generale sulla mobilità del personale della Guardia di Finanza

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del trasferimento temporaneo richiesto per assistere un familiare con handicap grave, nonché il preavviso di rigetto, i pareri contrari, gli appunti decisionali, la circolare del Comando Generale sulla mobilità del personale e la nota di parziale diniego dell'accesso agli atti. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 33, commi 3 e 5, l. 104/1992, della circolare sulla mobilità e dell'art. 981 d.lgs. 66/2010; la violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost. e degli artt. 1, 3 e 10-bis l. 241/1990; nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto di possedere i requisiti per il beneficio, contestando che le esigenze di servizio fossero state dimostrate con dati adeguati e riferite al ruolo specifico, lamentando l'insufficiente valutazione delle condizioni del familiare e dell'impossibilità degli altri congiunti di prestare assistenza, nonché la mancata considerazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. Ha inoltre censurato la circolare nella parte in cui avrebbe subordinato le esigenze familiari alle esigenze di servizio e ha chiesto l'acquisizione della documentazione non integralmente ostesa.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente la questione della competenza territoriale, senza pronunciarsi sul merito delle censure né sulla domanda cautelare. Ha rilevato che la circolare del Comando Generale sulla mobilità, impugnata con specifiche censure e richiamata nel diniego, non costituisce una mera direttiva interna, ma contiene una disciplina puntuale della mobilità del personale della Guardia di Finanza con efficacia generale sull'intero territorio nazionale. La circolare è pertanto impugnabile congiuntamente all'atto applicativo e, quale atto generale di un'autorità centrale statale avente efficacia ultraregionale, determina l'attrazione della competenza presso il TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi degli artt. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a. Il TAR Catania ha quindi dichiarato la propria incompetenza territoriale sull'intera controversia, indicando quale giudice competente il TAR Lazio, davanti al quale il processo può essere riassunto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. In applicazione dell'art. 15, comma 2, c.p.a., il Collegio non ha deciso la domanda cautelare. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    Disciplina il diritto al trasferimento del lavoratore che assiste una persona con handicap grave; il merito della domanda non è stato esaminato per la declaratoria di incompetenza territoriale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Riguarda il preavviso di rigetto, la cui osservanza e concreta valutazione delle osservazioni erano state contestate, senza esame nel merito.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (...)

    Attribuisce inderogabilmente al TAR Lazio la competenza per gli atti statali nei casi previsti dalla disposizione.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.

    Gli atti generali o normativi non seguono automaticamente la competenza dell'atto applicativo; se impugnati insieme all'atto applicativo, operano gli ordinari criteri di competenza, con attrazione al TAR Lazio per gli atti statali generali di efficacia nazionale.

  • art. 15, comma 2, c.p.a.

    In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa

    La questione di competenza deve essere decisa prima della domanda cautelare e il giudice incompetente non può pronunciarsi sulla cautela.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di segnalare alle parti il possibile profilo di incompetenza territoriale rilevato d'ufficio.

Massime di principio

  • La circolare di un'autorità centrale che disciplina in modo puntuale e generale la mobilità del personale, producendo effetti esterni sull'intero territorio nazionale, non è una mera direttiva interna, ma un atto generale impugnabile insieme all'atto applicativo quando se ne contesti la legittimità.
  • Quando un atto generale o normativo statale, avente efficacia ultraregionale, è impugnato congiuntamente all'atto applicativo territorialmente efficace, la competenza sull'intera controversia è attratta dal TAR Lazio, sede di Roma, secondo gli ordinari criteri applicabili agli atti generali e normativi.
  • Lo spostamento della competenza al TAR Lazio può derivare dalla sola volontà di impugnare l'atto generale dell'autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente; non rileva che la censura dell'atto generale sia subordinata, eventuale o marginale nell'economia complessiva del ricorso.
  • Il giudice amministrativo deve decidere la competenza prima della domanda cautelare e, qualora si dichiari incompetente, non può pronunciarsi sulla richiesta cautelare.
  • Dichiarata l'incompetenza territoriale, il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaStato giuridico e avanzamento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelare

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