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Sentenza

Sentenza n. 1177/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 276 del 2022: - del “PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO” della Provincia di Ascoli Piceno, settore II Tutela e valorizzazione ambientale, del 4 febbraio 2022, che ha rilasciato ad Ascoli servizi comunali s.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 bis d.lgs. 152/2006 provvedimento autorizzatorio unico regionale comprendente VIA e titoli abilitativi per la realizzazione di impianto di trattamento anaerobico per la produzione di biometano ed ammendante organico da realizzare nel Comune di Ascoli Piceno in località Relluce; - di ogni altro atto presupposto conseguente o connesso, ancorché non conosciuto, tra cui i suoi allegati e dunque tra i vari il Rapporto istruttorio prot. 2479 del 4.2.2022 della Provincia di Ascoli Piceno, il suo Riscontro osservazioni prot. 2481 del 4.2.2022, il Quadro prescrittivo prot. 2480 del 4.2022 allegato al Provvedimento autorizzatorio unico unitamente al Piano di monitoraggio e controllo ambientale e alla Planimetria punti di monitoraggio, tutti allegati al Provvedimento autorizzatorio unico quali parte integranti e resi noti al ricorrente in data 4.2.2022 col Provvedimento autorizzatorio suddetto che li ha incorporati. quanto al ricorso n. 277 del 2022: - del “PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO” della Provincia di Ascoli Piceno, settore II Tutela e valorizzazione ambientale, del 4 febbraio 2022, che ha rilasciato ad Ascoli servizi comunali s.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 bis d.lgs. 152/2006 provvedimento autorizzatorio unico regionale comprendente VIA e titoli abilitativi per la realizzazione di impianto di trattamento anaerobico per la produzione di biometano ed ammendante organico da realizzare nel Comune di Ascoli Piceno in località Relluce; - di ogni altro atto presupposto conseguente o connesso, ancorché non conosciuto, tra cui i suoi allegati e dunque tra i vari il Rapporto istruttorio prot. 2479 del 4.2.2022 della Provincia di Ascoli Piceno, il suo Riscontro osservazioni prot. 2481 del 4.2.2022, il Quadro prescrittivo prot. 2480 del 4.2022 allegato al Provvedimento autorizzatorio unico unitamente al Piano di monitoraggio e controllo ambientale e alla Planimetria punti di monitoraggio, tutti allegati al Provvedimento autorizzatorio unico quali parte integranti e resi noti al ricorrente in data 4.2.2022 col Provvedimento autorizzatorio suddetto che li ha incorporati.

Giustizia amministrativa202200277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento autorizzatorio unico regionale del 4 febbraio 2022, comprensivo di VIA e dei titoli abilitativi per la realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico per la produzione di biometano e ammendante organico in località Relluce, nel Comune di Ascoli Piceno, nonché gli atti istruttori e gli allegati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente autorizzante e società proponente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Castel di Lama e, con separato ricorso riunito, il Comune di Appignano del Tronto hanno chiesto l'annullamento del PAUR rilasciato dalla Provincia di Ascoli Piceno ad Ascoli Servizi Comunali S.r.l. per un impianto di trattamento anaerobico. Con il primo motivo hanno dedotto violazione della legge regionale Marche n. 11/2019 e incompetenza della Provincia, sostenendo che, dopo l'abrogazione della legge regionale n. 6/2007, la competenza spettasse alla Regione in quanto autorità competente per l'AIA. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 27-bis e dell'art. 199 del d.lgs. 152/2006 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti: l'area, inserita in un polo impiantistico con discarica, compostaggio e trattamento meccanico-biologico, sarebbe stata localizzata in violazione della distanza minima di 2.000 metri dalle funzioni sensibili, in ragione della presenza della comunità terapeutica AMA-Aquilone nel Comune di Appignano, e senza considerare adeguatamente le case sparse entro 500 metri; hanno inoltre contestato il mancato aggiornamento della valutazione acustica e la conseguente omissione dell'individuazione delle zone cuscinetto. Con il terzo motivo hanno lamentato l'omessa valutazione degli impatti atmosferici e odorigeni cumulativi con gli altri impianti del polo, l'assenza di un limite massimo alle immissioni odorigene, il carattere asseritamente postumo della valutazione di impatto atmosferico da aggiornare dopo l'autorizzazione e la mancata considerazione dei rischi connessi alla normativa Seveso III, anche per la vicinanza di un'impresa produttrice di fuochi d'artificio. Con il quarto motivo hanno contestato, in termini generali, l'idoneità del piano economico-finanziario a dimostrare la sostenibilità dell'impianto, in particolare nella fase di dismissione, assumendo che esso dipendesse dall'ipotesi di pieno utilizzo e dai relativi ricavi. La società controinteressata ha eccepito irricevibilità per inosservanza del termine dimezzato del rito appalti, nonché inammissibilità per genericità, riproposizione delle osservazioni procedimentali e richiesta di un sindacato di merito su valutazioni discrezionali. Il TAR ha riunito i ricorsi e ha prescisso dall'esame delle eccezioni preliminari, decidendo le impugnative nel merito.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per l'identità degli atti impugnati e l'analogia dei motivi; ha ritenuto superfluo esaminare le eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità sollevate dalla società, perché i ricorsi sono infondati nel merito. Ha respinto il primo motivo: la legge regionale Marche n. 11/2019 attribuisce alla Provincia la competenza per la VIA dei progetti ricadenti nel proprio territorio e l'art. 3 della legge regionale n. 24/2009 le attribuisce le funzioni relative agli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, comprendendovi VIA e AIA; la competenza provinciale per il PAUR discende quindi da tali attribuzioni. Ha respinto le censure localizzative del secondo motivo: quella relativa alla comunità terapeutica è divenuta non attuale perché la struttura è stata trasferita nel 2022; il criterio relativo alle case sparse entro 500 metri non configura un divieto, ma richiede specifici accorgimenti e considera le abitazioni con residenza stabile, mentre gli atti tecnici indicavano che la casa a circa 100 metri era disabitata e gli altri fabbricati abitati erano oltre 500 metri. Quanto alla valutazione acustica, il carattere previsionale delle valutazioni e la competenza esclusiva del Comune di Ascoli Piceno sulla variante di zonizzazione e sulle eventuali zone cuscinetto escludevano i vizi dedotti; inoltre la variante è stata poi approvata con deliberazione consiliare n. 68 del 28 settembre 2023, sicché la censura è stata ritenuta anche improcedibile, oltre che infondata. Ha respinto il terzo motivo: le contestazioni tecniche non potevano sostituire le valutazioni degli organi competenti e, per la parte in cui chiedevano un riesame del merito tecnico-discrezionale, erano inammissibili; nel merito, l'ARPAM aveva esaminato gli impatti cumulativi e ritenuto non critici i risultati delle simulazioni, valutando anche le ricadute odorigene secondo le linee guida applicabili. L'assenza di un limite regionale alle emissioni odorigene non rendeva illegittima la valutazione. Le prescrizioni imponevano monitoraggi prima dei lavori e per due anni dall'avvio dell'esercizio, con successive verifiche, perciò l'aggiornamento non comportava una valutazione ambientale meramente postuma. Sulla normativa Seveso III, i pareri dei Vigili del Fuoco escludevano che l'impianto fosse soggetto ai relativi adempimenti per il mancato superamento delle soglie di sostanze pericolose; il rischio esterno della vicina fabbrica di fuochi d'artificio riguardava invece il Piano di Emergenza Esterna prefettizio, estraneo al procedimento autorizzatorio impugnato. Ha respinto il quarto motivo perché generico e privo dell'indicazione di specifiche criticità; ha inoltre rilevato che il PEF considerava ore di funzionamento, manutenzione, costi operativi e post mortem e ricavi stimati, e che il parere acquisito in conferenza di servizi ne attestava la dimostrazione della sostenibilità economica. I due ricorsi sono stati definitivamente respinti; spese compensate per la natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    La competenza ad adottare il PAUR, quale provvedimento unico che sostituisce gli altri titoli tra cui la VIA, l’AIA e i titoli edilizi richiesti, viene in verità individuata dalla legge facendola derivare dai poteri espressamente attributi alla Provincia dalle norme che disciplinano appunto le altre autorizzazioni ambientali.

    La competenza a rilasciare il PAUR si individua in base alle attribuzioni legislative dell'autorità competente per gli altri titoli ambientali compresi nel provvedimento unico.

  • art. 3, comma 3, l.r. Marche n. 11/2019

    In materia di VIA, l’art. 3, comma 3, della L.R. n. 11 del 2019 prevede che “La Provincia è l'autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 che ricadono interamente nel proprio territorio”: l’impianto autorizzato in località Relluce rientra puntualmente nell’Allegato B2 della L.R. n. 11/2019, al punto 7, lett. o), quale impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante.

    La Provincia è autorità competente per la VIA dei progetti indicati negli allegati regionali che ricadono interamente nel suo territorio; l'impianto in esame rientra tra quelli elencati nell'allegato B2.

  • art. 6, comma 3, l.r. Marche n. 11/2019

    L’art. 6, comma 3, della medesima norma conferma che “Nel caso di procedimento di VIA di competenza provinciale, il proponente presenta l'istanza di provvedimento autorizzatorio unico e la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 alla Provincia territorialmente competente.”

    Quando la VIA è di competenza provinciale, l'istanza per il PAUR e la relativa documentazione devono essere presentate alla Provincia territorialmente competente.

  • art. 3, commi 2 e 3, l.r. Marche n. 24/2009

    Come anticipato, la competenza della Provincia per la VIA attrae anche la competenza per l’AIA, come confermato dall’art. 3 della L.R. n. 24/2009, rubricato “Funzioni delle Province” che al comma 2, così dispone: “Le Province esercitano altresì le funzioni concernenti la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, previste dagli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006” (ovvero l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). Al comma 3 la norma soggiunge che “le funzioni di cui al comma 2 comprendono la valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale”.

    Le funzioni provinciali per la realizzazione e gestione degli impianti di recupero e smaltimento comprendono espressamente VIA e AIA, confermando la competenza provinciale anche per i titoli riuniti nel PAUR.

  • art. 4 l. 447/1995

    l’atto pianificatorio di adozione della variante al Piano di Zonizzazione Acustica e di concreta individuazione delle eventuali “zone cuscinetto”, per espressa previsione di legge (art. 4 della L. n. 447/1995 e art. 4 della L.R. Marche n. 28/2001) è di competenza esclusiva del Comune nel cui territorio l’impianto si insedia.

    La pianificazione della zonizzazione acustica e l'individuazione delle eventuali zone cuscinetto competono in via esclusiva al Comune nel cui territorio è situato l'impianto.

  • art. 4 l.r. Marche n. 28/2001

    l’atto pianificatorio di adozione della variante al Piano di Zonizzazione Acustica e di concreta individuazione delle eventuali “zone cuscinetto”, per espressa previsione di legge (art. 4 della L. n. 447/1995 e art. 4 della L.R. Marche n. 28/2001) è di competenza esclusiva del Comune nel cui territorio l’impianto si insedia.

    La competenza esclusiva comunale comprende l'adozione della variante al piano di zonizzazione acustica e la concreta individuazione delle zone cuscinetto.

  • art. 199 d.lgs. 152/2006

    Sotto il primo profilo non sono condivisibili le contestazioni inerenti l’asserita violazione dei criteri di localizzazione contenuti nel PRGR.

    Il TAR ha esaminato la censura di violazione dei criteri localizzativi del Piano regionale di gestione dei rifiuti e l'ha respinta, ritenendo non ostativa la presenza di funzioni sensibili e non configurante un divieto il criterio relativo alle case sparse.

  • d.lgs. 105/2015

    Quanto alla dedotta applicabilità della Direttiva Seveso III all’impianto in oggetto, sulla scorta di due distinti pareri dei Vigili del Fuoco, quello del 15 luglio 2021 e quello del 15 dicembre 2021, si è stabilito che “l'impianto in oggetto non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs 334/99, in quanto non detiene sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell'Allegato I dello stesso D.Lgs in quantitativi superiori alle soglie ivi stabilite, come evidenziato negli elaborati tecnici valutati favorevolmente da ARPAM.”

    La soggezione agli adempimenti Seveso è stata esclusa per l'impianto in base ai pareri tecnici che attestavano il mancato superamento delle soglie rilevanti di sostanze pericolose.

  • art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.

    In via preliminare, anche in ossequio al dovere di sinteticità, si ritiene di poter prescindere dall’esame delle plurime eccezioni preliminari sollevate dalla Ascoli Servizi Comunali, perché entrambe le impugnative sono infondate nel merito.

    Il TAR non ha deciso l'eccezione di irricevibilità fondata sull'applicazione del termine dimezzato, avendo respinto i ricorsi nel merito.

Massime di principio

  • La competenza al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale è individuata in base alle attribuzioni legislative relative ai singoli titoli ambientali che vi confluiscono; quando la legge regionale attribuisce alla Provincia la VIA e l'AIA per l'impianto interessato, la Provincia è competente al rilascio del PAUR.
  • Un criterio del piano regionale di gestione dei rifiuti che, in presenza di case sparse entro una determinata distanza, richieda una penalizzazione o specifici accorgimenti progettuali non equivale a un divieto assoluto di localizzazione; ai fini della relativa valutazione rileva la presenza di residenza stabile secondo le previsioni del piano.
  • La valutazione acustica compresa nell'iter autorizzatorio può avere carattere previsionale, mentre l'adozione della variante alla zonizzazione acustica e l'individuazione delle eventuali zone cuscinetto competono al Comune territorialmente interessato; la successiva approvazione della variante può rendere improcedibile la censura che contestava l'omessa individuazione di tali zone.
  • Le contestazioni di carattere tecnico contro valutazioni ambientali favorevoli non possono risolversi nella sostituzione delle valutazioni degli organi tecnici competenti con una perizia di parte o in una richiesta di riesame del merito discrezionale; resta sindacabile la legittimità dell'istruttoria e della valutazione nei limiti propri del giudizio amministrativo.
  • La prescrizione di monitoraggi ambientali che inizino prima dei lavori e proseguano durante i primi anni di esercizio, con verifiche successive, non trasforma di per sé la valutazione ambientale in una valutazione postuma, se gli impatti sono già stati esaminati nella fase autorizzatoria.
  • La censura sulla sostenibilità economico-finanziaria di un impianto è generica quando si limita a dubitare delle stime del piano senza indicare specifiche voci o errori; non è sufficiente prospettare in astratto che la sostenibilità dipenda dal pieno utilizzo dell'impianto.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAIA, AUA e autorizzazioni ambientali
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaIncompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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