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Sentenza

Sentenza n. 4650/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 73/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202602473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo, imposto dalla sentenza n. 73/2025 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, di riconoscere la carta del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 73/2025 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, notificata il 27 marzo 2025 e passata in giudicato. La decisione aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per 500 euro annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato; il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla notificazione della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Nel merito lo ha accolto: la documentazione comprovava il credito riconosciuto dal giudicato e il Ministero non aveva allegato di avervi adempiuto. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza 2.000 euro, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine, con 60 giorni per eseguire l’incarico; al commissario non spetta compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi e spese, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza va dunque accolto.

    Il TAR accoglie l’azione di ottemperanza e dispone le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la nomina preventiva del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    L’azione di ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna all’amministrazione, il ricorso per ottemperanza è procedibile.
  • Quando il credito e il relativo importo risultano documentati dal giudicato e l’amministrazione non allega di avere adempiuto, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine determinato, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati per il medesimo titolo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che questi sia attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e fissando il termine per l’esecuzione dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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