Sentenza del 15/07/2015 n. 3309 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ISTANZA DI RIMBORSO - Termine di decadenza - Eventi successivi - Disapplicabilità del termine - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il termine di decadenza non fosse applicabile perché, successivamente alla definitività del rapporto tributario, una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che riconosceva benefici fiscali per l’esodo in modo discriminatorio in base al sesso. Secondo il ricorrente, tale decisione avrebbe fatto sorgere o riconosciuto un diritto alla detrazione o al rimborso precedentemente precluso.
La decisione
La pretesa è stata respinta. Il termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. 602/1973 ha natura decadenziale: una volta decorso, il rapporto tributario deve considerarsi definitivamente consolidato. La successiva sopravvenienza di eventi normativi o giurisprudenziali, inclusa una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, non consente di riaprire rapporti ormai definiti né di disapplicare il termine, in ragione del principio di certezza dei rapporti giuridici.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La norma prevede un termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso. Il decorso del termine impedisce definitivamente di far valere la pretesa restitutoria, anche se successivamente intervengono pronunce o eventi che incidono sulla legittimità dell’imposizione.
Principio di certezza dei rapporti giuridici
I rapporti tributari ormai definiti non possono essere rimessi in discussione senza limiti temporali; la decadenza tutela la stabilità delle situazioni giuridiche consolidate.
Diritto dell’Unione Europea e sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La pronuncia europea può accertare l’incompatibilità di una disposizione nazionale con il diritto dell’Unione, ma ciò non comporta automaticamente la riapertura di rapporti tributari già consolidati per decorso del termine decadenziale.
Massime di principio
- Il termine per chiedere un rimborso tributario previsto dalla legge deve essere rispettato anche quando il diritto al rimborso emerga o venga riconosciuto solo successivamente.
- La decadenza, una volta maturata, non è normalmente superabile invocando sopravvenienze giurisprudenziali, inclusi i pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
- Una pronuncia che dichiara illegittima o incompatibile una norma fiscale può produrre effetti sui rapporti ancora aperti, ma non necessariamente consente di riaprire rapporti ormai definiti.
- Per valutare una richiesta di rimborso occorre verificare anzitutto la data di definitività del pagamento o del rapporto tributario e il rispetto del termine decadenziale applicabile.
- Eventuali deroghe alla decadenza devono risultare da una specifica previsione normativa o da principi sovraordinati applicabili al caso concreto; non possono essere desunte automaticamente dalla sola sopravvenienza di una nuova interpretazione giurisprudenziale.
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