Sentenza del 11/06/2018 n. 2644 - Comm. Trib. Prov. Milano
Autonoma organizzazione - Agente di commercio - Segretaria e collaboratrice alle vendite - Autonoma organizzazione - Sussiste - Tassazione Irap - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la sussistenza dell'autonoma organizzazione dell'attività professionale o imprenditoriale. Di conseguenza, il contribuente è stato ritenuto soggetto alla tassazione IRAP e la contestazione è stata respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP sostenendo l'assenza di un'autonoma organizzazione. L'attività si avvaleva tuttavia di una segretaria e di una collaboratrice alle vendite. Secondo la decisione, il lavoro dell'agente di commercio non è talmente specializzato da impedire a una collaboratrice, anche inesperta, di visitare clienti e raccogliere ordini sotto la responsabilità dell'agente. La segretaria contribuiva inoltre alla gestione interna e dei clienti abituali. L'elevato numero di clienti e di ordini evidenziava una struttura organizzata e un impiego non meramente occasionale di collaboratori.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta quando l'attività è autonomamente organizzata, cioè quando il contribuente si avvale di una struttura o di collaboratori che accrescono la capacità produttiva oltre il semplice apporto personale.
Massime di principio
- Per un agente di commercio, l'impiego stabile di personale addetto alla vendita o alla gestione dei clienti può dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- Non è necessario che il collaboratore svolga mansioni altamente qualificate: anche la visita dei clienti, la raccolta degli ordini e il supporto alla gestione ordinaria possono costituire un apporto rilevante.
- La valutazione deve considerare concretamente numero, continuità e ruolo dei collaboratori, oltre al volume di clienti e ordini gestiti.
- La presenza di una segretaria, considerata insieme a una collaboratrice alle vendite e a un'attività commerciale intensa, può concorrere a integrare il presupposto impositivo.
- In situazioni analoghe, l'assenza di autonoma organizzazione è più difficilmente sostenibile quando il contribuente delega a terzi una parte significativa dell'acquisizione o della gestione della clientela.
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