Sentenza del 14/10/2015 n. 20672 - Corte di Cassazione
NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - Inesistenza della notificazione dell'appello - Contumacia del convenuto - Mancata conoscenza del processo - Onere della prova - Riparto - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha denunciato la nullità del procedimento e della sentenza della CTR, sostenendo di non aver mai ricevuto la notificazione dell'atto di appello, di non aver quindi avuto conoscenza del giudizio di secondo grado e di essere rimasto contumace. La notificazione era stata eseguita presso un luogo diverso dalla sua residenza, era stata ricevuta da persona sconosciuta e recava una sottoscrizione indecifrabile. Il contribuente ha dedotto di aver conosciuto la sentenza soltanto tramite un avviso di liquidazione notificato il 21 gennaio 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto inesistente la notificazione dell'atto di appello e ha applicato il principio secondo cui, quando il convenuto o appellato è rimasto contumace e la notificazione è inesistente, si presume la sua mancata conoscenza del processo. Spettava quindi all'appellante dimostrare che il contribuente avesse comunque avuto conoscenza del giudizio, ma tale prova non è stata fornita. Di conseguenza, l'appello doveva essere dichiarato inammissibile e il processo doveva rimanere definito dalla sentenza di primo grado. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la nullità della sentenza o del procedimento.
Artt. 156 e 161 c.p.c.
Riguardano, rispettivamente, la rilevanza delle nullità processuali e gli effetti della nullità della sentenza.
Art. 38, comma 3, D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato richiamato in relazione alla possibilità di proporre ricorso per cassazione oltre il termine lungo quando la parte deduca di non avere avuto conoscenza del processo per omessa o inesistente notificazione.
Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. n. 2817/2009, Cass. n. 18243/2008 e Cass. n. 11991/2006
In caso di inesistenza della notificazione dell'impugnazione, la mancata conoscenza del processo da parte della parte rimasta contumace si presume; l'onere di provare una conoscenza aliunde del processo grava sulla controparte.
Massime di principio
- Se la notificazione dell'atto di appello è inesistente, non è sufficiente che l'appellante dimostri di aver tentato una notifica: deve risultare un collegamento concreto e riconoscibile con il destinatario e con il luogo o soggetto legittimato a ricevere l'atto.
- Quando il destinatario è rimasto contumace e la notificazione è inesistente, si presume che non abbia avuto conoscenza del giudizio. L'appellante deve fornire la prova contraria, dimostrando che il destinatario abbia comunque conosciuto il processo per altra via.
- In mancanza di tale prova, la sentenza di secondo grado è viziata e deve essere cassata; se l'appello era ormai inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, la cassazione avviene senza rinvio e resta ferma la decisione di primo grado.
- La conoscenza della sentenza ottenuta solo attraverso un successivo atto di liquidazione o esecuzione può assumere rilievo per contestare tempestivamente la validità del procedimento, secondo le regole del rito applicabile.
- La decisione riguarda specificamente l'inesistenza della notificazione, che deve essere distinta dalla semplice nullità sanabile: la qualificazione dipende dalla gravità dell'irregolarità e dall'assenza di un collegamento apprezzabile tra notifica, destinatario e procedimento.
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