Accordo 27316 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Supplemento 1 alla Serie 11 di Emendamenti al Regolamento 107“Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto concerne le loro caratteristiche costruttive”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale per la motorizzazione comunica agli uffici competenti, agli enti territoriali interessati e alle associazioni di settore che il 2 ottobre 2026 entrerà in vigore il supplemento 1 alla serie 11 di emendamenti al Regolamento ONU n. 107, adottato nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. L’emendamento riguarda le condizioni uniformi di omologazione dei veicoli delle categorie M2 e M3 con riferimento alle loro caratteristiche costruttive. Il supplemento non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Comunicazione dell’entrata in vigore del supplemento 1 alla serie 11 di emendamenti al Regolamento ONU n. 107 sui veicoli M2 e M3.
Entrata in vigore del supplemento al Regolamento ONU n. 107
La comunicazione della Direzione generale per la motorizzazione informa gli uffici della Motorizzazione, le amministrazioni territoriali interessate e le associazioni rappresentative dei comparti automotive, motociclistico, autotrasporto e combustibili dell’entrata in vigore di un emendamento tecnico internazionale. Il riferimento è all’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958, relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti dei veicoli a motore.
Parti e destinatari
L’atto è emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la motorizzazione – Divisione 2, Normative ed Accordi Internazionali. È indirizzato alle Direzioni generali territoriali, agli uffici della motorizzazione civile, ai centri prova autoveicoli, ai centri superiori di ricerca, prova e addestramento e alle divisioni della Direzione generale della motorizzazione.
Sono inoltre destinatari le strutture di motorizzazione della Regione Siciliana, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione Valle d’Aosta, nonché l’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino. Per conoscenza, la comunicazione è trasmessa al Dipartimento per i trasporti e la navigazione, all’Ufficio di Gabinetto del Ministro e alle principali associazioni ed enti rappresentativi dei costruttori, dei componentisti, dei concessionari, dell’autotrasporto e dei sistemi di alimentazione a gas e metano.
Oggetto e base internazionale
L’atto riguarda il supplemento 1 alla serie 11 di emendamenti al Regolamento n. 107, recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto concerne le loro caratteristiche costruttive. Il regolamento opera nell’ambito dell’Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti di veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958.
Decorrenza e documento tecnico
Il supplemento 1 alla serie 11 di emendamenti entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il testo dell’emendamento è identificato dal documento ECE/TRANS/WP29/2026/23 ed è disponibile in lingua inglese sul sito della UNECE, nella sezione dedicata a riunioni e documenti della sessione di marzo 2026.
Effetti sulle omologazioni
La Direzione generale precisa che, trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore dell’emendamento non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti contenuta nel numero di omologazione. La comunicazione ha quindi natura informativa e applicativa per gli uffici e gli operatori coinvolti nelle procedure di omologazione e riconoscimento dei veicoli interessati, senza indicare una modifica della numerazione già attribuita alle omologazioni.
Ambito dei veicoli interessati
Il Regolamento n. 107 si applica alle condizioni uniformi di omologazione dei veicoli delle categorie M2 e M3, con riguardo alle caratteristiche costruttive. La comunicazione non riproduce il contenuto tecnico dettagliato del supplemento, ma ne rende nota la decorrenza e rinvia al documento UNECE in lingua inglese.
Paesi adottanti il Regolamento n. 107
L’atto aggiorna l’elenco dei Paesi adottanti il regolamento, indicando i relativi codici di omologazione internazionali. Sono inclusi Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Svizzera, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica Moldova, Bosnia ed Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Kazakistan, Turchia, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Unione europea, Uzbekistan, Ucraina, Cipro, Malesia, Malta, Thailandia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Tunisia, Georgia, Egitto, Nigeria, Pakistan, Uganda, Filippine e Kirghizistan.
Riferimenti amministrativi
La comunicazione fa seguito al precedente protocollo n. 13267 del 29 aprile 2026 ed è stata formalizzata con protocollo del Registro ufficiale n. 0027316 del 14 settembre 2026. Il documento è sottoscritto digitalmente dal Direttore generale della motorizzazione.
Punti principali
Accordo e regolamento interessati
La comunicazione riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti dei veicoli a motore, con specifico riferimento al Regolamento ONU n. 107.
Entrata in vigore dell’emendamento
Il supplemento 1 alla serie 11 di emendamenti al Regolamento n. 107 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il testo dell’emendamento corrisponde al documento ECE/TRANS/WP29/2026/23.
Ambito tecnico
Il Regolamento n. 107 stabilisce disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto concerne le caratteristiche costruttive.
Effetti sulla numerazione delle omologazioni
Trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore non determina l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Paesi adottanti
La comunicazione aggiorna l’elenco dei Paesi attualmente adottanti il Regolamento n. 107, comprendente, tra gli altri, Italia, Unione europea, Stati membri europei, San Marino e ulteriori Paesi dell’area UNECE e non solo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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