Regolamento (UE) 2016/1843
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1843 della Commissione, del 18 ottobre 2016, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per la ricerca di Trichinella (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un ulteriore periodo transitorio per l’applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004, limitatamente all’accreditamento dei laboratori ufficiali che eseguono controlli per la ricerca di Trichinella. Per il periodo 1° gennaio 2017-31 dicembre 2020, l’autorità competente può designare anche laboratori non ancora accreditati secondo la norma europea richiamata, purché offrano garanzie sufficienti circa l’esistenza di sistemi di controllo qualità. La misura serve a evitare difficoltà pratiche nella transizione al nuovo quadro normativo e si innesta sulla precedente disciplina transitoria del regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013.
Disposizioni transitorie sull’accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per la ricerca di Trichinella.
Ambito di applicazione
Si applica ai laboratori ufficiali designati dall’autorità competente per effettuare controlli ufficiali sulla ricerca di Trichinella nelle carni, in particolare ai laboratori situati all’interno di macelli o di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina. Opera nel quadro del regolamento (CE) n. 882/2004 e vale nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, nell’Unione europea; è direttamente applicabile negli Stati membri. La deroga riguarda l’obbligo di accreditamento, senza incidere su altri requisiti dei controlli ufficiali.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1843: disposizioni transitorie per l’accreditamento dei laboratori per Trichinella
Il regolamento disciplina una misura transitoria nel settore dei controlli ufficiali sugli alimenti, con particolare riferimento ai laboratori che effettuano analisi per la ricerca di Trichinella nelle carni. La Commissione interviene per prorogare, in via limitata nel tempo, una flessibilità già esistente, alla luce delle difficoltà pratiche emerse nell’attuazione dell’obbligo di accreditamento previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che il regolamento (CE) n. 882/2004 ha introdotto nuove norme e procedure per i controlli ufficiali, ma la loro applicazione immediata ha creato difficoltà operative. In particolare, per i laboratori che analizzano campioni prelevati durante i controlli ufficiali è richiesto l’accreditamento secondo specifiche norme europee; tuttavia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 aveva già previsto una deroga transitoria, valida fino al 31 dicembre 2016.
La Commissione richiama inoltre l’esperienza acquisita nel settore igiene e segnala che persistono difficoltà, soprattutto per i laboratori interni ai macelli. In attesa dell’adozione del nuovo regolamento orizzontale sui controlli ufficiali, che prevede anche la possibilità di deroghe per i laboratori la cui unica attività è la ricerca di Trichinella nelle carni, viene quindi introdotta una ulteriore proroga transitoria.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai laboratori ufficiali designati dall’autorità competente per effettuare controlli ufficiali destinati alla ricerca di Trichinella. La fattispecie tipica è quella di laboratori collocati all’interno di:
- macelli;
- stabilimenti per la lavorazione della selvaggina.
L’ambito temporale è espressamente limitato al periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Deroga all’accreditamento
La disposizione centrale è contenuta nell’articolo 2. In via derogatoria rispetto all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l’autorità competente può designare un laboratorio anche se non accreditato secondo la norma europea richiamata dalla lettera a) del medesimo paragrafo.
La deroga è però subordinata a una condizione sostanziale: il laboratorio deve fornire all’autorità competente garanzie sufficienti a dimostrare che sono in essere sistemi di controllo della qualità per le analisi dei campioni effettuate ai fini dei controlli ufficiali. Il regolamento non introduce esoneri generalizzati, ma solo una flessibilità limitata ai laboratori che svolgono questa specifica attività.
Rapporto con il precedente regime transitorio
Il nuovo regolamento si colloca in continuità con il regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013, che prevedeva analoghe disposizioni transitorie fino al 31 dicembre 2016. La finalità è assicurare la continuità operativa dei controlli ufficiali fino all’entrata in applicazione del nuovo quadro normativo europeo richiamato nei considerando.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione sostanziale è differita al periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2020. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Periodo transitorio
Stabilisce disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 (articolo 1).
Deroga all’obbligo di accreditamento
In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l’autorità competente può designare un laboratorio che effettua controlli ufficiali per la ricerca di Trichinella e che si trova in un macello o in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina, anche se non accreditato secondo la norma europea di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo, purché il laboratorio fornisca garanzie sufficienti circa l’esistenza di sistemi di controllo della qualità per le analisi svolte ai fini dei controlli ufficiali (articolo 2).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 (articolo 3).
Rapporto con la disciplina precedente
Sostituisce, per il nuovo periodo transitorio, la disciplina già prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013, che continuava a operare fino al 31 dicembre 2016 secondo i considerando.
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