Cassazione Penale, Sentenza n. 14577/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce errore materiale o di fatto della Corte di cassazione nella lettura degli atti: sostiene che dalle dichiarazioni del collaboratore Guarino emergerebbe che Migliaccio aveva ordinato solo di andare a prendere la vittima senza sapere che sarebbe stata uccisa e che, prima dell'omicidio, avrebbe richiesto una preliminare audizione della vittima, sicché avrebbe richiesto un successivo "atto d'impulso" per concretizzare il consenso all'uccisione. In tal modo si contesta la sussistenza della suitas e del dolo di concorso nell'omicidio di Pasquale Malavita.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e ritenuto inammissibile nei limiti previsti dall'art. 625-bis c.p.p. Il Collegio ha ritenuto che la Corte di cassazione avesse effettivamente considerato le dichiarazioni contestate e le avesse valorizzate come fattore rafforzativo del proposito omicidiario di Riccio e della partecipazione materiale e organizzativa di Migliaccio (individuazione della vittima, strategia dell'agguato). Le censure impugnate sono state qualificate come errori di valutazione/giudizio e di interpretazione delle norme sul concorso nel reato, che non rientrano nell'ambito del ricorso straordinario per errore di fatto. Inoltre è stata esclusa la configurabilità di un errore materiale. Conclusione: ricorso straordinario non fondato e proposto per motivi non consentiti dall'art. 625-bis c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione
Va interpretato nel senso che la Corte non è tenuta a riportare analiticamente ogni argomento; l'omissione nella motivazione non implica automaticamente che un argomento non sia stato considerato, e limita la possibilità di dedurre omissioni percettive con il ricorso straordinario.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto o materiale contro le sentenze della Corte di cassazione; è uno strumento di straordinarietà limitato alla correzione di errori percettivi evidenti (svista o equivoco nella lettura degli atti di legittimità) e non può essere utilizzato per riesaminare valutazioni probatorie, errori di diritto o errori di giudizio.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente per evidenziare che i vizi di motivazione o di valutazione tipici del ricorso ordinario per cassazione non possono essere surrettiziamente riproposti tramite il rimedio straordinario; cioè le censure ex art. 606 vanno dedotte nel ricorso ordinario.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori percettivi evidenti commessi dalla Corte di cassazione nella lettura degli atti di legittimità; non è uno strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
- Per far valere un errore di fatto utile, occorre dimostrare che la Corte di cassazione ha omesso per svista una specifica censura o una risultanza processuale e che tale omissione ha necessariamente determinato una decisione diversa.
- Le questioni relative alla valutazione delle prove e alla qualificazione giuridica dei fatti (errore di giudizio o di diritto) devono essere proposte con i rimedi ordinari (ricorso per cassazione nei limiti dell'art. 606), non con il rimedio straordinario.
- L'errore materiale è limitato a difformità tra la volontà della Corte e la sua trascrizione; non può essere invocato per contestare la sostanza delle argomentazioni o delle valutazioni adottate.
- In sede difensiva, per situazioni simili è necessario concentrare il ricorso straordinario su elementi di concreta e immediata evidenza testuale (citazioni omesse, passaggi non letti) e documentare il rapporto causale fra la svista e l'esito della decisione; se il profilo è di valutazione, è preferibile il ricorso ordinario per cassazione.
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