Sentenza del 11/05/2016 n. 9594 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento ICI relativa all'anno 1996. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che l'unica responsabile per gli obblighi tributari anteriori alla scissione fosse la società N. P. s.r.l., escludendo la responsabilità solidale della società beneficiaria M. C. s.r.l. e rilevando inoltre che l'avviso di accertamento era stato notificato solo a N. P. s.r.l. Il Comune ha contestato tale interpretazione, sostenendo che, in caso di scissione parziale, tutte le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti fiscali anteriori alla scissione e che non era necessaria una nuova notifica dell'accertamento alla società scissa o beneficiaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro la cartella di pagamento. Ha stabilito che, per i debiti fiscali relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione, tutte le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente. Ha inoltre ritenuto sufficiente la notifica dell'avviso di accertamento effettuata prima della scissione alla società allora obbligata, senza necessità di reiterarla successivamente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13 (T.U.I.R.)
In caso di scissione, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2
Per le somme dovute in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla società scissa è prevista la solidarietà illimitata delle società beneficiarie, con una disciplina più ampia rispetto ai limiti previsti per le obbligazioni civili.
Codice civile, artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3
In materia di obbligazioni civili, la responsabilità delle società partecipanti alla scissione può essere soggetta a limiti; tali limiti non operano allo stesso modo per i debiti tributari, per i quali prevale la responsabilità solidale prevista dalla normativa fiscale.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 360
Individua i motivi per i quali una sentenza può essere impugnata in Cassazione, tra cui violazione di legge, vizio di motivazione e omessa pronuncia.
Massime di principio
- Per i debiti tributari della società scissa riferiti a periodi anteriori alla scissione, la responsabilità può gravare solidalmente e senza limiti su tutte le società partecipanti, anche se il debito era originariamente riferibile alla sola società scissa.
- I limiti di responsabilità previsti dal diritto civile per le obbligazioni derivanti dalla scissione non si applicano automaticamente ai debiti fiscali, soggetti a una disciplina speciale più rigorosa.
- Se l'avviso di accertamento è stato validamente notificato prima della scissione alla società allora obbligata, la successiva scissione non impone necessariamente una nuova notifica alle altre società coinvolte.
- In presenza di una disciplina normativa o di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla responsabilità fiscale derivante da scissione, la cartella può essere legittimamente emessa nei confronti di una società partecipante, anche se questa non era il destinatario originario dell'accertamento.
- La Cassazione può decidere direttamente nel merito quando, una volta risolta la questione giuridica, non siano necessari ulteriori accertamenti sui fatti.
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