Deliberazione n. 504 del 03/07/2026
Provvedimento del 3 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 24 giugno 2026 nei confronti di MTCH Technology Services Limited e TikTok Technology Limited. Le misure impongono di impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito segnalato sulle piattaforme Tinder e TikTok.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento del 3 luglio 2026 riguarda la ratifica delle misure urgenti adottate nei confronti di MTCH Technology Services Limited e TikTok Technology Limited in relazione al rischio di diffusione non consensuale, sulle piattaforme Tinder e TikTok, di materiale sessualmente esplicito riferito alla persona segnalante.
Segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, disposizione introdotta dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. Tale norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, quando vi sia un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
L’art. 144-bis prevede inoltre che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy.
Adozione delle misure urgenti
Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 24 giugno 2026, le determinazioni nn. 327 e 328 in via d’urgenza, sulla base dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 24 giugno 2026.
Misure imposte a MTCH Technology Services Limited e TikTok Technology Limited
Alle due società sono state imposte le seguenti misure:
- adozione immediata di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- utilizzo del materiale trasmesso in formato hash per consentire l’intervento di prevenzione della diffusione;
- conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie;
- conservazione del materiale per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- applicazione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per rendere non direttamente identificabili gli interessati.
Il provvedimento non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria, ma contiene misure urgenti di prevenzione e una prescrizione di conservazione probatoria.
Ratifica da parte del Garante
Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, l’Autorità ha ratificato le determinazioni dirigenziali adottate il 24 giugno 2026.
La ratifica riguarda sia l’ingiunzione di impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme sia la prescrizione relativa alla conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, con adeguate garanzie di non identificabilità diretta degli interessati.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite Tinder e TikTok.
Intervento urgente del Garante
Il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 327 e 328 del 24 giugno 2026, sulla base dell’art. 144-bis del Codice e dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.
Misure imposte alle piattaforme
MTCH Technology Services Limited e TikTok Technology Limited sono state ingiunte di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Le società devono conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente all’Autorità.
Ratifica
Con provvedimento del 3 luglio 2026, il Garante ha ratificato le determinazioni dirigenziali urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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