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Sentenza

Sentenza n. 16229/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202412633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale del 5 settembre 2024 di diniego della concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 24 giugno 2022 domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), della legge n. 91/1992. Il Ministero, dopo il preavviso di rigetto, ha respinto l'istanza valorizzando un procedimento penale pendente per lesioni personali ex art. 582 c.p., originato da una notizia di reato del 15 marzo 2023. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza d'istruttoria e difetto di motivazione: la mera notizia di reato, in assenza di condanna e potendo il procedimento concludersi per un reato colposo, non sarebbe stata sufficiente a giustificare il diniego; inoltre, il Ministero avrebbe dovuto valutare la condotta complessiva, la residenza ultradecennale e l'integrazione economica e sociale. Ha anche richiamato l'art. 6 della legge n. 91/1992 e sostenuto che il fatto non rientrerebbe tra i reati ostativi previsti da tale disposizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l'art. 6 della legge n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, mentre la domanda riguardava la concessione per residenza ex art. 9, comma 1, lett. e), sicché quel richiamo era inconferente. La concessione per naturalizzazione presuppone, oltre alla residenza richiesta, un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico e dell'affidabilità del richiedente; il sindacato giudiziale resta estrinseco e riguarda sufficienza dell'istruttoria, veridicità dei fatti e coerenza e ragionevolezza della motivazione. Ha respinto la censura secondo cui l'assenza di condanna impediva di considerare il fatto: le risultanze di una vicenda penale possono essere valutate autonomamente sul piano amministrativo, anche allo stadio di notizia di reato, ai fini prognostici sull'affidabilità e sull'integrazione. Nel caso concreto, la gravità del reato contestato, punito con la reclusione fino a tre anni, e la sua recente collocazione temporale sono stati ritenuti elementi sufficienti a sorreggere il giudizio ministeriale, senza che la valutazione risultasse illogica o sproporzionata. È stata respinta anche la censura di carenza istruttoria: la residenza e il normale inserimento economico e sociale costituiscono presupposti, non titoli automatici alla cittadinanza, e il ricorrente non ha indicato elementi idonei a smentire la prognosi amministrativa. Le spese seguono la soccombenza: il ricorrente è stato condannato a pagare al Ministero € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. e), l. 91/1992

    L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale".

    La residenza legale per il periodo previsto è requisito per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza: l'Amministrazione deve svolgere una valutazione discrezionale sull'interesse pubblico, sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 16 l. 91/1992

    Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere generale in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza maggioritaria e dei precedenti dalla Sezione, che si riferiscono precipuamente all’istanza di cittadinanza presentata dallo straniero ai sensi della lett. f) dell’art. 9 della legge n. 91/1992, ma che ben si attagliano anche alla fattispecie in esame che riguarda l’istanza presentata dal rifugiato politico, equiparato a questi fini all’apolide ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lett. e) e 16 della legge n. 91/1992.

    Il rifugiato politico è equiparato all'apolide, ai fini della disciplina della domanda di cittadinanza considerata, secondo il combinato disposto dell'art. 9, comma 1, lett. e), e dell'art. 16.

  • art. 6 l. 91/1992

    Giova anzitutto premettere che nel ricorso risulta contestata anche la violazione dell’art. 6 della legge n. 91 del 1992, il cui richiamo appare evidentemente inconferente nell’odierno giudizio poiché tale disposizione disciplina la diversa fattispecie dell’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 5, ovvero la cittadinanza “per iuris communicatio” (vale a dire per matrimonio con cittadino italiano), mentre nel caso in esame l’istante ha domandato la concessione della cittadinanza “per residenza” ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera e) della citata legge n. 91/1992.

    L'art. 6 regola le cause ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio ex art. 5; non disciplina la concessione per residenza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e).

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis Legge n. 241/1990, con decreto K10/-OMISSIS-del 5.9.2024 ha respinto la domanda dell’istante.

    La norma è richiamata per dare conto del preavviso di rigetto comunicato prima dell'adozione del diniego; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione.

  • art. 582 c.p.

    la gravità del reato contestato al richiedente, atteso che il reato di lesione personale ex art. 582 c.p., offensivo di beni costituzionalmente tutelati della persona quale il diritto all’integrità fisica altrui, è punito con la reclusione fino a tre anni.

    La gravità della lesione personale, in ragione del bene tutelato e della pena edittale massima, può concorrere alla valutazione amministrativa prognostica sull'affidabilità del richiedente, anche senza una condanna penale.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza per residenza non consegue automaticamente alla maturazione del periodo minimo di residenza: tale requisito abilita alla domanda, sulla quale l'Amministrazione svolge una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, le condotte oggetto di indagini o di un procedimento penale possono essere autonomamente valutate sul piano amministrativo, anche in assenza di condanna e senza attendere l'esito del giudizio penale, per formulare una prognosi sull'affidabilità e sulla futura integrazione del richiedente.
  • L'intensità della motivazione del diniego fondato su vicende penali deve essere commisurata, tra l'altro, allo stadio del procedimento penale, alla natura del fatto e alla sua distanza temporale; la presenza di una mera notizia di reato richiede una motivazione adeguata alla minore consistenza dell'accertamento penale.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza, quale atto di alta amministrazione, non sostituisce la valutazione ministeriale di merito e si limita a verificare la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e l'assenza di travisamento, illogicità o irragionevolezza.
  • La residenza e il normale inserimento economico e sociale costituiscono presupposti della domanda e non sono, da soli, elementi sufficienti a imporre il rilascio della cittadinanza quando l'Amministrazione abbia motivatamente formulato una prognosi negativa sull'affidabilità del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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