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Sentenza

Sentenza del 08/07/2019 n. 5964 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 143/2019 CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - A contribuente irreperibile - Irreperibilità relativa e non assoluta - Modalità di perfezionamento - Individuazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità della notifica della cartella, sostenendo che il messo notificatore non avesse ricercato altri possibili consegnatari prima di procedere al deposito presso la casa comunale e che non fosse stata dimostrata l'affissione dell'avviso alla porta né l'esecuzione degli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. Ha inoltre lamentato la carenza di motivazione della sentenza di primo grado e l'inversione dell'onere della prova sulla pretesa tributaria.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello, ritenendo rituale la notifica della cartella. Ha qualificato la situazione come irreperibilità relativa, poiché erano conosciuti la residenza e l'indirizzo del contribuente, ma questi o altro possibile consegnatario non erano stati rinvenuti. In tale ipotesi devono essere eseguiti tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c.: deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, invio della raccomandata informativa e perfezionamento con la ricezione della raccomandata oppure, anche in mancanza di ricezione, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione. Nel caso concreto risultavano provati i primi tre adempimenti e, quanto alla raccomandata non ricevuta, risultava comunque trascorso il termine di dieci giorni dalla spedizione del 24 novembre 2014. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dello sgravio quasi totale della cartella disposto dall'amministrazione.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    La notifica in caso di irreperibilità relativa richiede il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e l'invio della raccomandata informativa.

    Quando il destinatario è anagraficamente reperibile, ma non viene trovato presso l'indirizzo noto, la notifica non si perfeziona con il solo deposito presso la casa comunale: sono necessari tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., incluso il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa se questa non viene ricevuta.

  • Art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973

    Per quanto non è regolato dall'articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.

    La disciplina speciale della notifica delle cartelle di pagamento deve essere integrata, per gli aspetti non regolati, mediante il rinvio alla disciplina delle notifiche degli atti tributari e, secondo il diritto vivente, all'art. 140 c.p.c.

  • Art. 60, D.P.R. n. 600/1973

    La norma opera come raccordo per la notifica degli atti tributari e, tramite l'interpretazione giurisprudenziale richiamata, conduce all'applicazione dell'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa.

  • Art. 48 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile

    Definisce il contenuto dell'avviso di deposito da affiggere alla porta del destinatario nell'ambito della procedura prevista dall'art. 140 c.p.c.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 258/2012

    Nei casi di irreperibilità relativa, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, si applica la disciplina dell'art. 140 c.p.c.

    La Corte ha chiarito che, per le cartelle di pagamento, l'irreperibilità relativa non consente una procedura semplificata e impone il rispetto integrale degli adempimenti dell'art. 140 c.p.c.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 3/2010

    Il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. avviene con la ricezione della raccomandata informativa oppure, se questa non viene ricevuta, con il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione.

Massime di principio

  • Se la residenza e l'indirizzo del destinatario sono noti, ma il destinatario o un possibile consegnatario non vengono trovati, si tratta di irreperibilità relativa e deve essere applicata integralmente la procedura dell'art. 140 c.p.c.
  • Il solo deposito dell'atto presso la casa comunale non è sufficiente a perfezionare la notifica: occorre verificare anche l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa.
  • La raccomandata informativa non deve necessariamente essere ricevuta: decorso il termine di dieci giorni dalla spedizione, la notifica può comunque considerarsi perfezionata, purché gli altri adempimenti siano stati correttamente eseguiti.
  • Chi contesta la notifica deve individuare specificamente quale adempimento sia mancante o irregolare; al contrario, la relata e la documentazione dell'amministrazione possono provare il corretto svolgimento della procedura.
  • L'eventuale sgravio totale o parziale della cartella può incidere sulle spese di giudizio, ma non comporta necessariamente l'accoglimento dell'impugnazione relativa alla validità della notifica.

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