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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18799/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2011, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente maggior reddito imponibile, ricomprendendo tra i proventi tassabili somme asseritamente percepite a titolo di canoni di locazione e proventi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo non edificabile. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la decisione era stata confermata in appello, con rigetto dell’impugnazione dell’Ufficio. Nel ricorso per cassazione il contribuente non contesta il merito fiscale, ma censura soltanto la regolazione delle spese di secondo grado: deduce violazione degli artt. 15 e 36 d.lgs. 546/1992, degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., lamentando che la CTR abbia compensato le spese pur in presenza della piena soccombenza dell’Ufficio, motivando soltanto con l’espressione generica "particolarità delle questioni esaminate". La doglianza è ritenuta fondata perché la compensazione è ammessa, nella disciplina applicabile ratione temporis, solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate; una motivazione apodittica e generica non è sufficiente. La Corte rileva quindi che la CTR ha violato gli artt. 91 e 92 c.p.c. disponendo la compensazione senza adeguata giustificazione, nonostante la piena soccombenza dell’Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso del contribuente limitatamente alla censura sulle spese processuali, cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alla compensazione delle spese di appello e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non viene riesaminato il merito dell’accertamento fiscale, che resta fermo per quanto deciso nei gradi di merito; l’intervento della Cassazione riguarda esclusivamente la statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario richiama la disciplina delle spese di lite e si coordina con l’art. 92 c.p.c. per i presupposti della compensazione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale tributaria asseritamente violata nella regolazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Conferma il principio della soccombenza, in base al quale la parte integralmente soccombente deve essere condannata alle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla legge vigente ratione temporis, ossia soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 118, secondo comma, disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione del provvedimento giudiziale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dell’esigenza di motivazione del provvedimento giudiziario.

  • art. 67 TUIR

    Richiamato nei gradi di merito rispetto alla tassabilità dei proventi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie, ma non costituisce oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014

    Indicato per individuare la formulazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Richiamata per l’estensione della possibilità di compensazione alle analoghe gravi ed eccezionali ragioni, con necessaria motivazione espressa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese non può essere disposta in modo generico o apodittico: quando manca la soccombenza reciproca, il giudice deve indicare in modo specifico le ragioni che integrano i presupposti legali della deroga al principio di soccombenza.
  • La formula stereotipata della "particolarità delle questioni" non è, da sola, motivazione idonea a sorreggere la compensazione delle spese, perché non consente di verificare la sussistenza di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o gravi ed eccezionali ragioni.
  • La violazione dell’art. 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito si limiti a un’affermazione astratta o non puntuale, integrando in tal caso anche un vizio di motivazione apparente.
  • In presenza di piena soccombenza di una parte, il criterio ordinario è la condanna alle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c.; la compensazione costituisce eccezione e richiede una motivazione rafforzata e coerente con la disciplina applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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