Cassazione Civile, Ordinanza n. 34215/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario immobile)
La controversia
Una società immobiliare conveniva in giudizio un Comune e la società affidataria della gestione del servizio idrico/fognario deducendo che infiltrazioni provenienti dal sistema fognario avevano danneggiato un immobile di sua proprietà destinato ad attività ricettiva. Chiedeva il risarcimento sia del danno emergente, per le spese di ripristino sostenute, sia del lucro cessante, per la pretesa impossibilità di esercitare l’attività ricettiva e la conseguente perdita di guadagno. Il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva del gestore del servizio idrico e, in parziale accoglimento della domanda, aveva liquidato sia una somma per danno emergente sia una somma per lucro cessante. La corte d’appello aveva confermato il risarcimento del danno emergente e il rigetto dell’eccezione di prescrizione, ma aveva escluso il lucro cessante per difetto di prova dell’effettiva destinazione dell’immobile ad attività ricettiva e della sua concreta idoneità autorizzativa. La società proprietaria proponeva ricorso principale affidato a due motivi, lamentando violazione di norme processuali e sostanziali per il mancato riconoscimento del lucro cessante e per asserita omessa pronuncia sul danno emergente e sul danno da lucro cessante documentato. La società gestore del servizio idrico proponeva ricorso incidentale con due motivi, contestando il rigetto dell’eccezione di prescrizione e deducendo l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado dopo la riforma sul lucro cessante. Il Comune resisteva chiedendo, in sostanza, di confermare il giudicato sulla propria esclusione di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza d’appello limitatamente a tale profilo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando la società proprietaria a restituire alla società gestore le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di lucro cessante, con interessi legali dalla data del pagamento alla restituzione. Le spese sono state compensate tra la società proprietaria e il gestore per reciproca soccombenza sostanziale, e anche nei confronti del Comune.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione sussiste solo se il giudice omette di pronunciarsi su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non ricorre quando il giudice rigetta la domanda perché ritiene non provati i relativi presupposti. È invece integrata l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza riformata.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si contesta il diverso apprezzamento delle prove o la mancata condivisione della tesi di parte.
art. 116 c.p.c.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o afferma di valutarla con prudente apprezzamento nonostante sia soggetta a diversa regola legale; non basta contestare la valutazione di merito delle risultanze istruttorie.
art. 1223 c.c.
Richiamato come parametro del danno risarcibile, ma la Corte ha escluso il lucro cessante perché non ne era stata provata l’esistenza in concreto.
art. 2697 c.c.
Non vi è violazione se il giudice si limita ad affermare che la parte non ha provato il fatto costitutivo del danno allegato; la violazione sussiste solo in caso di vera inversione dell’onere della prova.
art. 2727 c.c.
Richiamato insieme all’art. 2729 c.c. per ribadire che l’uso delle presunzioni semplici è rimesso al giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità se motivato adeguatamente.
art. 2729 c.c.
Il ricorso alle presunzioni semplici e la loro valutazione sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; nel caso concreto la Corte territoriale non ha utilizzato presunzioni per riconoscere il lucro cessante, ma ha escluso che vi fosse prova del danno.
art. 2051 c.c.
Richiamato come fondamento della responsabilità per danni da infiltrazioni provenienti dal sistema fognario/custodia, ma non oggetto di accoglimento in cassazione.
art. 2934 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale sulla prescrizione.
art. 2935 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale sulla decorrenza della prescrizione.
art. 2947 c.c.
Per il credito risarcitorio da danno emergente la prescrizione non decorre dal primo manifestarsi delle infiltrazioni quando la condotta dannosa sia proseguita sino all’eliminazione della causa del danno; nel caso concreto il termine è stato fatto decorrere dalla cessazione dell’illecito permanente nel 2009.
art. 2967 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale insieme alle norme sulla responsabilità e sulla prova.
art. 2043 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale come norma generale della responsabilità aquiliana.
art. 336 c.p.c.
La riforma della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti; ciò comporta l’obbligo di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito pronunciando la condanna alla restituzione.
art. 392 c.p.c.
Non citato.
art. 92 c.p.c.
Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza sostanziale.
art. 2033 c.c.
La restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata non è stata ricondotta alla condictio indebiti, ma all’effetto restitutorio della riforma ex art. 336 c.p.c.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente principale a sostegno della doglianza di omessa pronuncia e del diritto di difesa, ma senza esito.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente principale, senza accoglimento.
art. 2907 c.c.
Richiamato in ricorso, senza specifica valorizzazione decisoria.
Massime di principio
- In cassazione, la censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il giudice di merito non abbia affatto deciso su una domanda o eccezione ritualmente proposta; se invece ha esaminato la domanda e l’ha rigettata per difetto di prova dei presupposti, il vizio non sussiste.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove o il giudizio di insufficienza probatoria formulato dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: è necessaria la deduzione di una vera utilizzazione di prove non introdotte dalle parti, di prove disposte d’ufficio fuori dai poteri del giudice, oppure l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
- La mancata prova dell’effettiva destinazione dell’immobile a un’attività produttiva del reddito impedisce il riconoscimento del lucro cessante, anche quando sia accertato il danno emergente derivante dall’evento dannoso.
- In tema di prescrizione del risarcimento del danno da illecito permanente, il decorso del termine va correlato alla cessazione della condotta dannosa; tuttavia il singolo credito risarcitorio per spese sostenute dopo la cessazione della causa del danno nasce quando tali spese vengono effettivamente sostenute, non già al primo manifestarsi del fenomeno lesivo.
- La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza riformata non è una nuova domanda vietata, ma è conseguenza del venir meno del titolo; in caso di accoglimento dell’impugnazione che riformi la condanna, il giudice può pronunciare la restituzione anche decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
- La riforma della sentenza di primo grado travolge gli atti esecutivi e obbliga alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della decisione poi riformata, con interessi legali dalla data del pagamento alla restituzione.
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