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Messaggio

Messaggio numero 3613 del 20-09-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio dell’INPS chiarisce che, dal 17 agosto 2017, nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 la mancata sottoscrizione o il mancato rispetto del progetto personalizzato non comportano l’esclusione dal SIA ordinario. Inoltre, per tutto il territorio nazionale, la mancata comunicazione da parte dei Comuni della sottoscrizione del progetto non sospende più l’erogazione del beneficio economico, con conseguente rimessa in pagamento delle domande già sospese, fermo restando che la mancata sottoscrizione del progetto o la violazione della condizionalità continuano a comportare l’esclusione dal beneficio.

Indicazioni operative sul SIA ordinario e sulle deroghe ai progetti personalizzati nei Comuni colpiti dal sisma

Sottoscrizione del progetto personalizzato e condizionalità nel SIA ordinario

Il documento fornisce indicazioni operative sulla disciplina della sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico ai fini della concessione del SIA ordinario, con particolare attenzione alle deroghe introdotte dall’articolo 6 del decreto 26 luglio 2017. Vengono distinti due profili: uno relativo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e uno applicabile all’intero territorio nazionale in materia di comunicazione della sottoscrizione del progetto.

Riferimenti normativi richiamati

Il testo richiama:

  • il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, art. 10, relativo al c.d. SIA Aree Sisma;
  • il decreto 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017;
  • la circolare INPS n. 126 del 22 agosto 2017;
  • il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, come modificato dal decreto 16 marzo 2017;
  • l’articolo 7 del decreto 26 maggio 2016, in tema di condizionalità;
  • la legge 15 marzo 2017, n. 33, richiamata per i nuovi compiti attribuiti a Comuni e ambiti territoriali;
  • il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l’individuazione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici.

Deroga per i beneficiari del SIA ordinario residenti nei Comuni colpiti dal sisma

Per i nuclei beneficiari del SIA in via ordinaria residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, l’articolo 6, comma 1, del decreto 26 luglio 2017 introduce una deroga al principio della condizionalità previsto dall’articolo 7 del decreto 26 maggio 2016.

In concreto:

  • dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 17 agosto 2017;
  • la mancata sottoscrizione del progetto comunicata successivamente a tale data;
  • oppure la violazione degli obblighi derivanti dal progetto personalizzato; non comportano più l’esclusione dal beneficio.

Restano tuttavia validi i poteri dei Comuni di predisporre progetti personalizzati di presa in carico che tengano conto della necessità di mitigare l’impatto degli eventi sismici sulle condizioni di vita, economiche e sociali del nucleo familiare, nonché dell’esigenza di ricostruire il tessuto sociale, economico e territoriale.

Ambito territoriale dei Comuni interessati dagli eventi sismici

Per l’individuazione dei Comuni interessati si deve fare riferimento agli elenchi contenuti negli allegati del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, e precisamente:

  • allegato 1: Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016;
  • allegato 2: Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016;
  • allegato 2-bis: Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Deroga ai termini di comunicazione della sottoscrizione del progetto personalizzato

L’articolo 6, comma 2, del decreto 26 luglio 2017 introduce una precisazione valida per il SIA ordinario sull’intero territorio nazionale. I Comuni possono derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico previsti dall’articolo 6 del decreto 26 maggio 2016, come modificato dal decreto 16 marzo 2017, senza pregiudizio per l’erogazione del beneficio economico.

Il documento spiega che, nella disciplina precedente, il mancato invio entro la fine del bimestre successivo alla presentazione della domanda delle informazioni da parte dei Comuni o degli ambiti territoriali sulla sottoscrizione del progetto personalizzato comportava la sospensione degli accrediti relativi ai bimestri successivi.

Effetti della nuova disciplina sui pagamenti del beneficio

Dal momento dell’entrata in vigore del decreto 26 luglio 2017:

  • la mancata comunicazione della sottoscrizione del progetto personalizzato non comporta più la sospensione del beneficio economico;
  • tutte le domande di SIA già sospese per mancato invio della notizia della sottoscrizione sono state rimesse in pagamento.

La ratio della deroga viene collegata all’attribuzione di nuovi compiti ai Comuni e agli ambiti territoriali prevista dalla legge 15 marzo 2017, n. 33, che prevede anche l’introduzione della misura nazionale di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale.

Limiti della deroga e casi in cui resta l’esclusione

Il documento precisa che la deroga riguarda soltanto la mancata comunicazione della sottoscrizione del progetto. Resta invece ferma l’esclusione dal beneficio nei seguenti casi:

  • mancata sottoscrizione del progetto personalizzato;
  • mancato rispetto, da parte dei nuclei familiari beneficiari, della condizionalità prevista dall’articolo 7 del decreto del 26 maggio 2016.

Decorrenza degli effetti

Gli effetti delle indicazioni contenute nel messaggio decorrono dall’entrata in vigore del decreto 26 luglio 2017, ossia dal 17 agosto 2017. Da tale data operano sia la deroga per i Comuni colpiti dal sisma sia la non sospensione del beneficio in caso di mancata comunicazione della sottoscrizione del progetto personalizzato.

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