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Messaggio

Messaggio numero 3616 del 20-09-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La nota chiarisce che il trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia è abrogato dal 1° gennaio 2017, ma restano ammissibili le domande relative a licenziamenti intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti di grave crisi occupazionale, purché tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016 e la procedura sindacale e la domanda siano state perfezionate entro tale data.

Chiarimenti sul trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ex art. 11 L. 223/1991

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

Il documento chiarisce l’ambito applicativo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’articolo 11 della legge n. 223 del 1991, alla luce della sua abrogazione dal 1° gennaio 2017. L’intervento nasce dalla necessità di coordinare le istruzioni già fornite dall’INPS con i successivi chiarimenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama:

  • l’articolo 11 della legge n. 223 del 1991, relativo al trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia;
  • l’articolo 2, comma 71, lett. c), della legge 28 giugno 2012, n. 92, come sostituito dall’articolo unico, comma 250, lett. h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  • la circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2013, paragrafo 3.3;
  • la circolare del Ministero del Lavoro n. 16 del 20 aprile 2016;
  • la nota ministeriale m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0010141.23-06-2017.

Abrogazione della prestazione e istruzioni iniziali

La circolare INPS n. 2 del 2013 aveva già indicato che il trattamento sarebbe stato abrogato dal 1° gennaio 2017 e aveva fornito istruzioni operative e procedurali in base alle quali potevano essere accolte solo le domande riferite a eventi di licenziamento intervenuti entro il 30 dicembre 2016.

Chiarimento ministeriale sull’ambito di applicazione

A seguito dell’emanazione di alcuni decreti ministeriali di concessione riferiti a periodi successivi al 31 dicembre 2016, sono stati richiesti chiarimenti al Ministero del Lavoro. Il Ministero ha precisato che, con la circolare n. 16 del 20 aprile 2016, era già stato definito l’ambito di applicazione dell’articolo 11 della legge n. 223/1991 alla luce della disciplina sopravvenuta.

Il Ministero vigilante ha quindi chiarito che, tenuto conto dell’abrogazione dell’articolo 11 a decorrere dall’1 gennaio 2017:

  • le condizioni e i requisiti previsti dalla delibera CIPI del 19 ottobre 1993 per individuare i casi di crisi occupazionale devono perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016;
  • entro la stessa data deve essersi conclusa la procedura sindacale;
  • entro la medesima data deve essere presentata la domanda presso gli uffici competenti.

Effetti per i lavoratori licenziati dopo il 31 dicembre 2016

Il documento precisa che, se i requisiti necessari per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione sono stati raggiunti entro il 31 dicembre 2016, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione per una durata di 27 o 18 mesi si estende anche ai lavoratori licenziati nel semestre successivo, purché impiegati nelle stesse opere, anche se il licenziamento avviene dopo il 31 dicembre 2016.

Nuova formulazione del paragrafo 3.3 della circolare INPS n. 2/2013

Viene sostituito il secondo e il terzo capoverso del paragrafo 3.3 della circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2013 con la seguente indicazione operativa:

  • le domande della prestazione, identificate nella procedura di pagamento con numerazione domanda di tipo "7" e codice "motivo cessazione 80", possono essere validamente presentate per eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione;
  • il raggiungimento di tali requisiti deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.

Conclusione operativa

Il documento conferma dunque che la prestazione non è più disponibile per eventi successivi al perimetro temporale fissato dalla normativa, ma ammette la presentazione delle domande nei casi in cui la crisi occupazionale sia stata formalmente accertata entro il 31 dicembre 2016 e il licenziamento sia avvenuto entro i sei mesi successivi, secondo le modalità procedurali indicate.

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