Messaggio numero 3662 del 25-09-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica l’adeguamento della piattaforma INPS per le prestazioni occasionali nel settore agricolo: durata fino a tre giorni, revoca entro il terzo giorno successivo, pagamento il mese successivo se l’arco temporale attraversa due mesi, accesso riservato alle aziende agricole registrate e nuove funzionalità per gli intermediari delegati.
Prestazioni di lavoro occasionale per imprese agricole
Prestazioni occasionali nel settore agricolo
Il documento informa dell’avvenuta implementazione della piattaforma informatica INPS per adeguarla alle peculiarità previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro occasionale per le imprese agricole, disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L’intervento si colloca nel solco della circolare n. 107/2017 e del messaggio n. 2887 del 12/07/2017, richiamati per le indicazioni già fornite in materia.
Quadro normativo e richiami precedenti
Il testo richiama:
- la circolare INPS n. 107/2017, che aveva già fornito indicazioni generali sulle prestazioni di lavoro occasionale;
- il punto 6.5 della medesima circolare, relativo alle specificità per il settore agricolo e ai requisiti dei lavoratori utilizzabili;
- il messaggio n. 2887 del 12/07/2017, con il quale erano state rese note le misure minime del compenso per le prestazioni occasionali nel settore agricolo;
- il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 settembre 2017, n. 5797, richiamato quale base per l’adeguamento procedurale.
Modalità operative della procedura
La procedura telematica consente alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione entro un arco temporale non superiore a tre giorni, secondo un calendario giornaliero, indicando anche il numero complessivo di ore di utilizzo del lavoratore nell’arco temporale scelto. La comunicazione deve essere effettuata prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Revoca della dichiarazione
Qualora, per eventi straordinari, la prestazione non venga resa, l’utilizzatore può revocare la dichiarazione già inviata utilizzando sempre la procedura telematica INPS. La revoca è ammessa a condizione che venga effettuata entro le ore 24:00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per la prestazione, che non può comunque superare tre giorni consecutivi.
Effetti del mancato annullamento nei termini
Decorso il termine del terzo giorno successivo alla data finale dell’arco temporale indicato, l’INPS procede:
- a integrare il compenso pattuito dalle parti nel primo prospetto paga utile;
- a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini IVS e INAIL;
- a trattenere le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.
Pagamento del compenso nei casi a cavallo tra due mesi
Se l’arco temporale indicato nella comunicazione si colloca a cavallo tra due mesi, il pagamento del compenso avverrà nel mese successivo alla data finale dell’arco temporale. Il documento riporta l’esempio di una prestazione dal 30/09/2017 al 02/10/2017, per la quale il pagamento del compenso è previsto entro il 15/11/2017.
Ambito soggettivo e accesso alla funzionalità
L’opzione è riservata esclusivamente agli utilizzatori che risultino correttamente registrati nella procedura informatica con la categoria di “azienda agricola”. Il documento precisa inoltre che sono state implementate le funzionalità per consentire agli intermediari di operare come delegati per le Prestazioni Occasionali per gli utilizzatori del settore agricolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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