Messaggio numero 3617 del 20-09-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento spiega come si determina il tetto aziendale per l’accesso alle prestazioni dei principali Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale, chiarendo che il limite è legato alla contribuzione dovuta e non a quella effettivamente versata. Disciplina inoltre gli effetti delle operazioni societarie, la regola specifica per il FIS e le modalità di pagamento diretto dell’assegno ordinario tramite mod. SR41.
Tetto aziendale dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale
Tetto aziendale nei Fondi di solidarietà bilaterali e nel Fondo di integrazione salariale
Il documento illustra il criterio di calcolo del cosiddetto tetto aziendale per l’accesso alle prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale. La finalità è garantire una distribuzione proporzionata delle risorse disponibili, precisando i limiti quantitativi di accesso alle prestazioni e le modalità di applicazione in presenza di operazioni societarie, nel FIS e nei casi di pagamento diretto dell’assegno ordinario.
Finalità dei Fondi e principio di disponibilità delle risorse
I Fondi di solidarietà bilaterali sono destinati principalmente a tutelare i lavoratori dipendenti di datori di lavoro non rientranti nella disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Possono anche riconoscere prestazioni ulteriori di sostegno al reddito o finanziare programmi formativi.
Il documento precisa che:
- ogni intervento è subordinato alla costituzione di specifiche riserve finanziarie;
- le prestazioni sono erogabili solo entro i limiti delle risorse acquisite;
- non è possibile riconoscere prestazioni in assenza di disponibilità finanziaria.
Meccanismo del tetto aziendale per i diversi Fondi
Per assicurare un’equa ripartizione delle risorse, i regolamenti di diversi Fondi prevedono il meccanismo del tetto aziendale. Il limite è parametrato alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro in un determinato periodo, con eventuale considerazione delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo.
Il documento riporta i criteri applicati ai singoli Fondi:
- Fondo Credito: per l’assegno ordinario, limite pari al doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la domanda; per la formazione, limite pari all’ammontare dei contributi ordinari dovuti nello stesso periodo, al netto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione.
- Fondo Cooperativo: per l’assegno ordinario, limite pari al doppio dei contributi ordinari; per la formazione, limite pari alla metà dei contributi ordinari dovuti, tenendo conto delle prestazioni di formazione già deliberate.
- Fondo Trentino: a regime, per assegno ordinario e formazione, limite pari a quattro volte i contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle prestazioni già deliberate.
- Fondo Bolzano-Alto Adige: per l’assegno ordinario, limite pari a quattro volte i contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle prestazioni già deliberate.
- Fondo Assicurativi: per l’assegno ordinario, limite pari a 1,4 volte l’ammontare complessivo dei contributi ordinari dovuti fino al trimestre precedente la domanda; per la formazione, limite pari all’ammontare dei contributi ordinari dovuti nello stesso periodo, al netto degli oneri di gestione e amministrazione.
- Fondo Trasporto pubblico: per l’assegno ordinario, limite pari al doppio dei contributi ordinari annui dovuti nell’anno precedente, dedotto quanto già erogato dal Fondo nel biennio precedente.
- Solimare: per l’assegno ordinario, limite pari a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione alla data di domanda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo.
- Fondo di integrazione salariale (FIS): per assegno ordinario e assegno di solidarietà, a regime il limite è pari a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione alla data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate.
Contribuzione rilevante e irrilevanza della regolarità contributiva
Il documento sottolinea che il tetto aziendale è calcolato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, indipendentemente dalla contribuzione effettivamente versata. Di conseguenza:
- non rileva l’importo effettivamente pagato;
- ai fini dell’erogazione della prestazione non è richiesta la regolarità contributiva dell’azienda.
Tetto aziendale in presenza di operazioni societarie
Per le aziende istanti coinvolte in operazioni societarie, la contribuzione dell’azienda cedente per i lavoratori transitati può essere computata nel tetto aziendale solo nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, cioè quando l’azienda istante abbia acquisito la totalità dei lavoratori dell’azienda cedente.
Il documento distingue tre casi:
- operazioni in cui l’azienda cessa di esistere e trasferisce interamente i dipendenti a una sola azienda esistente o nuova, come fusioni totali o incorporazioni totali;
- operazioni in cui l’azienda cessa di esistere e trasferisce tutti i dipendenti a più aziende esistenti o nuove;
- operazioni in cui l’azienda originaria resta in vita e trasferisce solo parte dei dipendenti a una o più aziende, come scissioni parziali o cessione di ramo d’azienda.
Nel primo caso il calcolo del tetto considera sia la contribuzione dovuta dall’azienda istante sia quella totalmente dovuta dalle aziende incorporate. Negli altri casi, invece, si considera soltanto la contribuzione dovuta dall’azienda istante, senza rilevanza della contribuzione delle aziende cedute.
Viene riportato un esempio: se l’azienda A incorpora totalmente le aziende B e C e acquisisce un ramo d’azienda della società D, il tetto aziendale è determinato sulla contribuzione dovuta da A, B e C, tenendo conto, ove previsto, delle prestazioni già fruite e degli oneri di gestione e amministrazione.
Inoltre:
- gli importi concessi non possono superare il tetto aziendale così determinato;
- negli importi concessi sono compresi i costi della prestazione, al lordo del contributo del 5,84% di cui all’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ove previsto, e la contribuzione correlata;
- nei Fondi che lo prevedono, le prestazioni già autorizzate si computano in base all’importo effettivamente fruito;
- se il periodo autorizzato è ancora in corso di pagamento, si computa l’importo autorizzato e gli eventuali risparmi vengono riacquisiti nel tetto aziendale alla conclusione dei pagamenti.
Tetto aziendale del Fondo di integrazione salariale (FIS)
Il FIS assicura:
- l’assegno di solidarietà;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, anche l’assegno ordinario.
Ai sensi dell’art. 29, comma 4, del D.lgs. 148/2015, le prestazioni sono riconoscibili entro il limite di quattro volte i contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo fino alla data di presentazione dell’istanza, considerando le prestazioni già deliberate a favore dello stesso datore.
Il documento richiama la nota MLPS prot. n. 4055 del 14 giugno 2017, secondo cui le “prestazioni già deliberate a qualunque titolo” da scomputare dal tetto aziendale sono quelle fruite dal medesimo datore nel biennio mobile.
Deroga transitoria per il FIS negli anni 2016-2021
Per consentire l’operatività iniziale del FIS, il tetto aziendale è stato modificato in via transitoria per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con queste misure:
- nessun limite per eventi decorrenti nel 2016;
- limite pari a dieci volte la contribuzione ordinaria nel 2017;
- otto volte nel 2018;
- sette volte nel 2019;
- sei volte nel 2020;
- cinque volte nel 2021.
Ai fini del calcolo del tetto nel periodo transitorio 2016-2021, conta la data di decorrenza della sospensione o riduzione indicata dal datore di lavoro nell’istanza. Se la prestazione è richiesta a cavallo di due anni, si applica il limite dell’anno di decorrenza iniziale.
Il documento precisa inoltre che, se a seguito di istruttoria la decorrenza viene posticipata all’anno successivo, si applica il criterio di proporzionalità relativo all’anno di effettiva decorrenza. Ad esempio, una domanda con decorrenza indicata al 27 dicembre 2017 ma rinviata al 2 gennaio 2018 per ragioni istruttorie ricade nel limite previsto per il 2018.
Pagamento diretto dell’assegno ordinario e invio del modello SR41
In caso di pagamento diretto dell’assegno ordinario, il datore di lavoro deve trasmettere il modello SR41 alla struttura INPS competente in base all’unità produttiva.
Sono previste due ipotesi:
- istanza per una sola unità produttiva: dopo il provvedimento di concessione e il relativo numero di autorizzazione, il datore trasmette i moduli SR41 alla sede competente;
- istanza per più unità produttive nel medesimo periodo: dopo il provvedimento di concessione della sede competente in base all’accentramento contributivo e le autorizzazioni delle singole sedi per ciascuna unità produttiva, il datore trasmette a ognuna di esse i relativi moduli SR41.
Per ciascuna unità produttiva:
- la prestazione è pagata nei limiti indicati nel provvedimento di concessione;
- il pagamento ai lavoratori avviene entro il limite delle ore e degli importi concessi;
- il superamento di uno solo dei due limiti impedisce ulteriori riconoscimenti della prestazione;
- se nel flusso SR41 sono presenti ore e/o importi eccedenti, il datore deve rinviare il flusso nel rispetto dei limiti autorizzati.
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