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Messaggio

Messaggio numero 4413 del 07-11-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce quando i figli superstiti ultradiciottenni possono ottenere la pensione ai superstiti e quali verifiche/documenti servono per dimostrare la frequenza di percorsi di studio validi in Italia o all’estero, sia di tipo scolastico-professionale sia accademico.

Pensione ai superstiti per figli studenti: verifica dei percorsi di studio utili

Pensione ai superstiti per figli studenti: criteri di riconoscimento e documentazione

Il documento fornisce istruzioni operative per il riconoscimento della pensione ai superstiti in favore dei figli che abbiano superato il 18° anno di età. L’obiettivo è stabilire quando il percorso di studio frequentato sia compatibile con la normativa richiamata e quali verifiche documentali debbano essere svolte dall’Istituto, in Italia e all’estero.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965 riconosce la pensione ai superstiti ai figli che, alla data del decesso del genitore, non abbiano superato i 18 anni, indipendentemente dallo status di studente. La stessa disposizione prevede però un innalzamento del limite di età nei casi in cui il figlio superstite sia a carico del genitore al momento del decesso e non svolga lavoro retribuito:

  • fino a 21 anni, se frequenta una scuola media professionale;
  • fino alla durata legale del corso, ma non oltre i 26 anni, se frequenta l’Università.

Verifica del percorso di studio

Per riconoscere la prestazione in favore del superstite ultradiciottenne, l’Istituto deve accertare che il percorso frequentato rientri tra quelli previsti dalla norma. Alla luce delle riforme del sistema educativo, il percorso deve essere ricompreso:

  • nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, cioè nel sistema dell’istruzione secondaria superiore e nel sistema dell’istruzione e formazione professionale;
  • oppure nel sistema universitario, comprensivo di Università, AFAM e ITS.

Per effettuare tale verifica, con riferimento all’anno scolastico o accademico di interesse, occorrono informazioni su:

  • denominazione del corso;
  • durata del corso;
  • titolo di studio rilasciato al termine;
  • natura giuridica dell’istituto frequentato (statale, paritario, non paritario, centro di formazione professionale, ecc.).

Percorsi di istruzione e formazione professionale in Italia

Nel caso di percorsi svolti in Italia, il documento distingue diverse ipotesi.

Se il superstite frequenta una scuola paritaria, le Direzioni regionali devono verificare presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che il riconoscimento della parità scolastica sussista per l’anno interessato.

Se il superstite frequenta una scuola non paritaria, le Direzioni regionali devono accertare presso gli Uffici Scolastici Regionali che la scuola sia inclusa nell’apposito elenco regionale delle scuole non paritarie, come già indicato nel messaggio n. 26666 del 2008.

È inoltre precisato che sono utili ai fini del riconoscimento:

  • i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 (IeFP), di durata triennale e quadriennale, come chiarito dalla circolare n. 185 del 2015, perché rientrano nel secondo ciclo di istruzione e formazione;
  • i corsi di formazione professionale diversi dai percorsi IeFP, solo se gli uffici competenti della Regione attestano che si tratta di corsi equiparati ai corsi scolastici ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e quindi rilevanti anche ai fini previdenziali.

Percorsi di studio all’estero di tipo scolastico-professionale

Per i superstiti che frequentano percorsi di studio all’estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione rilasciata dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, nella quale sia indicato a quale percorso dell’ordinamento italiano corrisponde il percorso estero frequentato.

Formazione accademica in Italia

Per i percorsi rientranti nel sistema universitario, il documento richiama due equiparazioni rilevanti:

  • l’iscrizione ai Conservatori di musica, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, è equiparata all’iscrizione ai corsi universitari, come precisato nella circolare n. 76 del 21.07.2008;
  • l’iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori previsti dalla legge n. 40 del 2007 è anch’essa equiparata all’iscrizione ai corsi universitari, come chiarito nel messaggio n. 1893 del 16.03.2015.

Formazione accademica all’estero: documenti da allegare

In caso di iscrizione a Università o Istituti di livello universitario all’estero, il superstite deve produrre, ai sensi del D.P.R. n. 189 del 2009 e delle relative indicazioni ministeriali, la seguente documentazione:

  • certificazione di iscrizione e frequenza al corso prescelto;
  • dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;
  • recapito e-mail o postale per ricevere la comunicazione del provvedimento di riconoscimento o diniego ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 189 del 2009;
  • copia del documento di riconoscimento.

Titolo di studio conseguito all’estero

Se il superstite ha già conseguito un titolo di studio all’estero e chiede il riconoscimento dell’equivalenza al titolo italiano da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, deve allegare:

  • dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;
  • certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall’istituto presso cui il titolo è stato conseguito, in originale o in copia autenticata anche ai sensi degli articoli 19 e 19-bis del D.P.R. n. 445 del 2000, con traduzione giurata e asseverata;
  • titolo di studio in lingua, anche in copia autenticata ai sensi degli articoli 19 e 19-bis del D.P.R. n. 445 del 2000, corredato da traduzione giurata e asseverata e legalizzato se rilasciato in un Paese non UE;
  • recapito e-mail o postale per ricevere la comunicazione del provvedimento di riconoscimento o diniego ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 189 del 2009;
  • copia del documento di riconoscimento.

È inoltre precisato che il titolo di studio e la certificazione degli esami possono essere sostituiti dal diploma supplement, purché il documento contenga le medesime informazioni in lingua del posto e in inglese, con traduzione in italiano.

Flussi istruttori interni e invio della documentazione

La documentazione relativa ai percorsi di formazione accademica all’estero deve essere trasmessa dalle Direzioni regionali alla Direzione centrale pensioni tramite la casella istituzionale Normativa.DcPensioni@inps, con oggetto "SUPERSTITI STUDENTI". La trasmissione è finalizzata al successivo inoltro al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per individuare il corrispondente percorso di studio in Italia.

Gestione delle domande pendenti

Le domande già presentate e ancora pendenti, comprese quelle per le quali siano state già inviate richieste di chiarimenti o di documentazione, devono essere esaminate secondo le istruzioni contenute nel documento.

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