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Messaggio

Messaggio numero 4405 del 07-11-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina la gestione dei rimborsi dei versamenti effettuati per voucher telematici dopo l’abrogazione della normativa di riferimento (DL n. 25/2017, convertito in L. n. 49/2017). Indica i soggetti interessati, i dati e i documenti da allegare nella domanda di rimborso tramite modello SC52, le verifiche per i pagamenti con bonifico e la procedura interna INPS per la presa in carico, la liquidazione e l’eventuale sblocco delle istanze.

Rimborsi dei versamenti per voucher telematici abrogati dal DL n. 25/2017

Rimborsi dei versamenti relativi ai voucher telematici dopo l’abrogazione normativa

Il documento fornisce le istruzioni operative per il rimborso dei versamenti effettuati in relazione ai voucher telematici, la cui disciplina è stata abrogata dal decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017, convertito in legge n. 49 del 20 aprile 2017. In conseguenza di tale abrogazione, i versamenti eseguiti dopo il 17 marzo 2017 non sono utilizzabili e devono essere rimborsati dalle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso delle somme.

Soggetti interessati e presupposto del rimborso

La procedura riguarda i committenti che abbiano effettuato versamenti successivamente al 17 marzo 2017 tramite strumenti collegati alla gestione dei voucher telematici. Il documento precisa che tali versamenti, se eseguiti dopo la data di abrogazione, non possono essere impiegati e risultano rimborsabili secondo le modalità indicate.

Domanda di rimborso e modello da utilizzare

I committenti interessati possono presentare istanza di rimborso presso le sedi INPS utilizzando il modello SC52. La domanda deve essere protocollata dalla struttura territoriale che la riceve, così da avviare correttamente l’istruttoria amministrativa.

Dati da indicare e documentazione da allegare

Per consentire il rimborso, il committente deve comunicare i dati necessari alla verifica del pagamento. In particolare devono essere indicati:

  • il tipo di pagamento effettuato, tra bollettino bianco, pagamento online tramite Portale dei pagamenti, modello F24, bonifico o altra modalità;
  • la data del versamento e l’importo, per tutte le tipologie di pagamento;
  • per i pagamenti online, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento dell’operazione;
  • per i bollettini bianchi, il frazionario, la sezione e il VCY.

Deve inoltre essere allegata la ricevuta del versamento per tutte le modalità di pagamento, con l’unica eccezione dei pagamenti effettuati tramite modello F24, per i quali l’allegazione della ricevuta è soltanto facoltativa.

Verifiche particolari per i pagamenti tramite bonifico

Quando il versamento è stato eseguito tramite bonifico, la sede territoriale dell’Istituto trasmette copia della richiesta e dell’eventuale documentazione alla Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti, tramite email alla casella dedicata al lavoro occasionale. Tale passaggio serve per la verifica della procedura di Poste, in particolare mediante controllo dell’estratto conto. Una volta concluse le verifiche, la Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti comunica il via libera, sempre via email, per l’inserimento dell’istanza di rimborso.

Procedura informatica per la gestione dei rimborsi

Per gestire i rimborsi è stato predisposto un applicativo informatico accessibile al personale dell’Istituto attraverso la procedura di gestione del lavoro occasionale accessorio disponibile sull’intranet INPS. Il percorso indicato è il seguente:

  • dalla prima pagina di INTRANET selezionare PROCESSI;
  • quindi Soggetto contribuente;
  • poi Lavoro Accessorio;
  • infine, tra le procedure in fondo alla pagina, selezionare Registrazione datori di lavoro/lavoratori.

Inserimento dell’istanza, presa in carico e stato della pratica

L’operatore di sede inserisce i dati contenuti nell’istanza di rimborso tramite la funzionalità “Rimborsi post DL. 25/2017” nella sezione “Datore di lavoro - Gestione Voucher Telematici” della procedura intranet. Il sistema effettua le verifiche sugli archivi e l’operazione corrisponde alla presa in carico dell’istanza da parte della sede, che assume lo stato “PRESA IN CARICO”.

Liquidazione del rimborso e chiusura dell’istanza

Conclusa l’istruttoria, l’operatore della sede che ha preso in carico l’istanza effettua il rimborso tramite la procedura PAGAMENTI VARI, in analogia con le procedure standard di rimborso richiamate dal messaggio n. 10500/2011. Successivamente lo stesso operatore chiude l’istanza nella procedura intranet mediante la funzionalità “liquidazione” presente nella sezione “Utilità” di “Rimborsi post DL. 25/2017”, accessibile agli utenti profilati su IDM come OperatoreRimborsiPostDL. A seguito di tale operazione, l’istanza assume lo stato “LIQUIDATA”.

Competenza della sede e gestione di eventuali errori

Il documento precisa che solo la sede che ha preso in carico l’istanza può procedere alla liquidazione, in coerenza con le procedure standard di rimborso. Qualora una chiusura sia stata eseguita erroneamente senza passare dalla fase di liquidazione, occorre inviare apposita segnalazione alla Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti, affinché provveda allo sblocco dal centro.

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