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Messaggio

Messaggio numero 4275 del 31-10-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce i termini per presentare la domanda di integrazione salariale ordinaria, con attenzione agli eventi oggettivamente non evitabili e agli eventi meteo che si collocano tra due mesi. Precisa inoltre gli effetti della mancata indicazione della data di inizio effettivo e le conseguenze del rigetto per fuori termine, con esempi applicativi e possibilità di accoglimento parziale in autotutela per alcune istanze CIGO.

Termini di presentazione delle domande di CIGO, in particolare per eventi oggettivamente non evitabili e meteo

Termini di presentazione delle domande di CIGO

Il documento interviene sull’applicazione del termine di presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria, richiamando il quadro normativo introdotto dall’art. 15 del d.lgs. n. 148/2015 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 185/2016. Lo scopo è chiarire la corretta individuazione della scadenza, soprattutto nei casi di eventi oggettivamente non evitabili e di eventi meteo collocati a cavallo di due mesi.

Quadro normativo richiamato

L’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015 prevede che la domanda di integrazione salariale ordinaria debba essere presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tale disciplina si applica ai trattamenti richiesti dal 24/09/2015, data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che, se la domanda è presentata oltre il termine, il trattamento non può essere riconosciuto per periodi anteriori di una settimana rispetto al limite temporale previsto.

Con la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, l’Istituto ha precisato che:

  • nel computo dei 15 giorni si esclude il giorno iniziale;
  • se la scadenza cade in una festività nazionale, essa è prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo.

Successivamente, il d.lgs. n. 185/2016 ha modificato il comma 2 dell’art. 15, prevedendo una deroga al termine di 15 giorni per le domande relative a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Questa disciplina si applica solo alle domande presentate dall’08/10/2016, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 185/2016.

Obbligo di indicare la data di inizio effettivo per gli EONE

Dall’esame dei ricorsi sottoposti al Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti è emerso che, in particolare nei casi in cui l’evento si colloca nella settimana tra la fine di un mese e l’inizio del successivo, le aziende che presentano domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili omettono talvolta di indicare il giorno di effettivo inizio della sospensione.

Il documento precisa che l’azienda deve compilare l’apposito campo “data inizio effettivo” nel modulo di domanda, perché tale dato è necessario:

  • per individuare l’esatto giorno di inizio della sospensione;
  • nei casi di EONE, per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l’evento;
  • per stabilire il corretto termine di scadenza, che coincide con la fine del mese successivo a quello dell’evento.

In mancanza dell’indicazione specifica, l’inizio della sospensione viene considerato coincidere con il lunedì della prima settimana oggetto della domanda.

Se il campo non viene compilato, la Struttura territoriale competente deve attivare la procedura prevista dall’art. 11, comma 2, del D.M. n. 95442/2016, chiedendo all’azienda di integrare il dato mancante.

Domande CIGO per eventi meteo verificatisi in mesi diversi

Il documento segnala anche una prassi errata frequente nelle domande di CIGO per eventi meteo che si verificano in mesi diversi: le aziende presentano spesso un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo.

Quando gli eventi sono inseriti in un’unica domanda, le giornate sono considerate come un evento continuativo decorrente dalla data del primo evento meteo. Di conseguenza, la domanda unica deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo, altrimenti la domanda è rigettata per “fuori termine”.

In alternativa, l’azienda può presentare domande distinte per ciascun mese in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.

Esempi applicativi sui termini per eventi meteo

Il documento riporta i seguenti esempi:

  • per eventi verificatisi il 6 ottobre 2017 e il 31 ottobre 2017, il termine per un’unica domanda riferita a entrambi scade il 30 novembre 2017;
  • per eventi verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, il termine per un’unica domanda riferita a entrambi scade il 30 novembre 2017;
  • se le domande sono separate, quella relativa al 31 ottobre 2017 scade il 30 novembre 2017, mentre quella relativa al 2 novembre 2017 scade il 31 dicembre 2017.

Conseguenze del rigetto e possibilità di nuova domanda

Nei casi di rigetto per fuori termine, l’azienda può ripresentare domanda, se ancora nei termini, soltanto per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non è ancora maturata la decadenza.

L’esempio riportato chiarisce che, se tra il 1 e il 31 dicembre 2017 viene presentata un’unica domanda per eventi del 31 ottobre 2017 e del 2 novembre 2017, la domanda è rigettata per entrambi gli eventi; tuttavia, l’azienda può ripresentare la domanda esclusivamente per l’evento del 2 novembre 2017, purché entro il 31 dicembre 2017.

Accoglimento parziale in autotutela per istanze CIGO ancora istruttorie o in ricorso

Il documento prevede inoltre un’ipotesi di autotutela limitata alle sole istanze di CIGO che, alla data del messaggio, risultano:

  • ancora in corso di istruttoria, oppure
  • definite ma oggetto di ricorso non ancora deciso.

Se la ripresentazione della domanda non è più possibile nei termini perché il rigetto non è stato notificato in tempo utile, è possibile accogliere parzialmente i soli periodi riferiti agli eventi meteo per i quali l’originaria istanza risultava tempestiva.

L’esempio indicato riguarda una domanda presentata tra il 1 e il 30 settembre 2017 per eventi del 31 luglio 2017 e del 2 agosto 2017: in questo caso, può essere accolto in autotutela il solo evento del 2 agosto 2017, mentre deve essere confermato il rigetto per l’evento del 31 luglio 2017.

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