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Messaggio

Messaggio numero 4274 del 31-10-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, per i soggetti con sindrome da talidomide riconosciuta con verbale CMO e ascrizione alle prime quattro categorie della Tabella A, la maggiorazione contributiva decorre dall’inizio dell’attività lavorativa svolta nella condizione invalidante, su domanda e nel limite di cinque anni. Se invece è attestata solo un’invalidità civile superiore al 74%, la decorrenza va valutata secondo i criteri ordinari applicabili alle patologie invalidanti.

Chiarimenti sulla decorrenza della maggiorazione contributiva per i soggetti affetti da sindrome da talidomide

Chiarimenti sulla decorrenza della maggiorazione contributiva per sindrome da talidomide

Il documento fornisce indicazioni interpretative sul momento di attribuzione del beneficio contributivo previsto per i lavoratori affetti da sindrome da talidomide. In particolare, chiarisce se la decorrenza debba essere riferita alla data della documentazione sanitaria oppure all’inizio dell’attività lavorativa.

Quadro della patologia e presupposti sanitari

La sindrome da talidomide viene qualificata come sindrome malformativa congenita, presente fin dalla nascita, determinata dall’assunzione dell’omonimo farmaco durante alcune fasi della gravidanza. Essa può dar luogo a una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica nelle forme:

  • amelia;
  • emimelia;
  • focomelia;
  • macromelia.

Norma richiamata per la maggiorazione contributiva

La disciplina richiamata riconosce il diritto alla maggiorazione contributiva ai:

  • lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
  • invalidi per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta una invalidità superiore al 74 percento;
  • soggetti con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della Tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dal DPR 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni.

Accertamento della sindrome da talidomide e classificazione tabellare

Per quanto riguarda la sindrome da talidomide, il documento richiama il decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163. In particolare, l’articolo 2 prevede che:

  • il giudizio sanitario sul nesso causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o infermità da cui deriva la menomazione permanente sia espresso dalla Commissione medico-ospedaliera entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione;
  • la stessa Commissione esprima anche il giudizio di classificazione delle lesioni e infermità secondo la Tabella A del DPR 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla Tabella A del DPR 30 dicembre 1981, n. 834.

Decorrenza del beneficio in presenza di verbale CMO idoneo

Quando sia disponibile idonea documentazione sanitaria che accerti la condizione malformativa, e in particolare un verbale CMO che riconosca:

  • il nesso di causalità tra talidomide assunta in gravidanza e la menomazione;
  • la classificazione delle lesioni e/o infermità ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, del DM 2 ottobre 2009, n. 163;
  • l’ascrizione ad una delle prime quattro categorie della Tabella A;

la maggiorazione di cui all’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 deve essere attribuita, su domanda, ai fini pensionistici:

  • dall’inizio dell’attività lavorativa;
  • per il servizio effettivamente prestato nella condizione invalidante;
  • presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative;
  • nel limite massimo di 5 anni.

Ipotesi di sola invalidità civile superiore al 74%

Se invece risulti attestata esclusivamente una invalidità civile superiore al 74%, senza che sia possibile distinguere se e in quale misura tale percentuale derivi dalla sindrome da talidomide o da altre patologie acquisite, la decorrenza del beneficio deve essere valutata secondo i criteri ordinari applicabili alla generalità delle patologie invalidanti.

Conclusione operativa

Il chiarimento distingue dunque due casi:

  • in presenza di riconoscimento specifico della sindrome da talidomide e classificazione nelle prime quattro categorie della Tabella A, la maggiorazione decorre dall’inizio dell’attività lavorativa nella condizione invalidante;
  • in presenza del solo riconoscimento di invalidità civile superiore al 74%, si applica la valutazione ordinaria della decorrenza del beneficio.

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