Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2620/2021 del 04/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato l'opposizione avverso la delibera CONSOB n.18856/2014. La delibera aveva applicato a Massimiliano Capece Minutolo del Sasso una sanzione amministrativa di euro 135.000 per tre profili di violazione collegati alla sua qualità di componente del consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena: (i) conflitto di interessi nell'ambito del collocamento e successiva negoziazione dei titoli "casaforte"; (ii) carenze procedurali e di presidio nei processi di profilatura dei prodotti e della clientela e nella valutazione di adeguatezza; (iii) irregolarità nelle modalità di pricing dei prodotti emessi. Il ricorrente sosteneva di non avere poteri esecutivi, di essere stato informato positivamente dalle funzioni di controllo e che le attribuzioni operative erano state delegate al direttore generale, deducendo errori di interpretazione e applicazione degli artt. 2381, 2392, 2396 c.c. e della disciplina regolamentare in materia di deleghe e dovere di agire informato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello di Firenze: le violazioni contestate erano carattere organizzativo e rientravano nelle attribuzioni del consiglio di amministrazione; la delega di funzioni al direttore generale non esclude la responsabilità dei consiglieri non esecutivi, i quali hanno un obbligo stringente di "agire in modo informato" e di vigilanza, particolarmente rigoroso nelle banche e in relazione a operazioni strategiche come l'emissione dei titoli "casaforte". La Corte ha ritenuto macroscopiche le lacune procedurali e reiterati comportamenti irregolari tali da non giustificare l'ignoranza dei consiglieri. Il ricorso è quindi rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in complessivi euro 7.500, di cui 200 per esborsi) e ad eventuali contributi unificati aggiuntivi ai sensi della normativa processuale amministrativa richiamata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.58/1998 (Testo Unico della Finanza) - art.21, comma 1-bis, lett. a) e art.21, comma 1, lett. d)

    Le norme impongono obblighi di gestione dei conflitti di interesse e di adeguatezza nell'offerta e collocamento dei prodotti. La Corte ha ritenuto che le condotte e le procedure della banca abbiano violato tali obblighi nel collocamento e nella negoziazione dei titoli "casaforte" e nella valutazione di adeguatezza.

  • Regolamento congiunto Consob - Banca d'Italia del 29/10/2007 (artt. 8, 15, 23, 25 e altri)

    Prevede obblighi di approvazione e verifica da parte del consiglio dei processi di prestazione dei servizi, di adeguatezza della struttura organizzativa e di trasparenza nelle informazioni. La Corte ha ritenuto che il consiglio non abbia garantito l'adozione e il controllo di misure organizzative idonee.

  • Regolamento Consob n.16190 del 29/10/2007 (artt. 29, 40, 15)

    Disciplina la profilatura della clientela e la valutazione di adeguatezza. La Corte ha ritenuto che la banca abbia applicato prassi discrezionali riducendo il profilo di rischio dei prodotti, favorendone il collocamento e violando tali disposizioni.

  • Codice Civile - art.2380-bis

    Attribuisce agli amministratori la gestione dell'impresa e il compimento delle operazioni necessarie per l'oggetto sociale; la Corte lo ha richiamato per affermare che funzioni gestorie rientrano comunque nelle responsabilità del consiglio.

  • Codice Civile - art.2381 (commi 3, 5, 6)

    Stabilisce la possibilità di delega a organi esecutivi e l'obbligo per ciascun amministratore di "agire in modo informato" e di chiedere informazioni agli organi delegati. La Corte ha interpretato questi commi nel senso che la delega non esonera i consiglieri non esecutivi dall'obbligo di vigilanza e di acquisizione di informazioni, specialmente in banche.

  • Codice Civile - art.2392

    Prevede la responsabilità solidale degli amministratori che, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto possibile per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze. La Corte ha applicato questo principio per ritenere responsabilità dei consiglieri non esecutivi.

  • Codice Civile - art.2396

    Parifica, quanto alla responsabilità, i direttori generali nominati dall'assemblea alle norme che regolano la responsabilità degli amministratori; la Corte ha precisato che la responsabilità del direttore generale si aggiunge e non esclude quella dei consiglieri.

  • D.Lgs. n.58/1998 - art.190 e art.195

    Articoli relativi alle sanzioni amministrative e al procedimento di opposizione: la Corte ha ritenuto sanzionabile la carenza di procedure/organizzazione e ha fatto riferimento alle norme procedurali dell'opposizione amministrativa.

  • D.P.R. n.115/2002 - art.13, co.1-quater (e art.1-bis richiamato)

    Norma processuale amministrativa richiamata per la liquidazione e il versamento del contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale obbligo aggiuntivo di versamento a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle banche i consiglieri non esecutivi hanno un obbligo stringente di "agire informati": la delega di funzioni a un direttore generale o ad altri dirigenti non esime dalla responsabilità di vigilanza del consiglio.
  • La delega ad un soggetto esterno al consiglio (es. direttore generale) non trasferisce le attribuzioni tipiche dell'organo di vertice né esclude la responsabilità dei singoli consiglieri; la responsabilità del direttore generale si aggiunge e non sostituisce quella degli amministratori.
  • La presenza di funzioni interne di controllo e relazioni positive non è automaticamente idonea a sollevare i consiglieri dalla responsabilità se esistono lacune macroscopiche, reiterate e rilevabili con diligenza adeguata.
  • In operazioni strategiche per l'istituto (es. emissioni rilevanti per il patrimonio) è richiesto un livello di vigilanza e diligenza particolarmente elevato da parte di tutti i membri del consiglio, con obbligo di accedere direttamente agli atti e di richiedere informazioni supplementari se necessario.
  • Le violazioni di carattere organizzativo e procedurale nella prestazione di servizi di investimento possono comportare responsabilità amministrativa degli organi societari e sanzioni, ai sensi della disciplina del TUF e dei regolamenti di vigilanza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.