Cassazione Penale, Sentenza n. 15337/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censurava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara, il quale aveva autorizzato un colloquio mediante videochiamata tra due detenuti sottoposti al regime speciale dell'art. 41-bis (Alessandro e Nunzio Emmanuello). Il Ministero eccepiva: mancata considerazione e difetto di motivazione rispetto al parere contrario della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) che segnalava concrete e attuali esigenze di sicurezza; valutazione erronea dell'idoneità delle misure di controllo (registrazione, presidio) a neutralizzare i rischi; errata applicazione del bilanciamento fra diritto all'affettività e esigenze di sicurezza, soprattutto alla luce della posizione apicale dei due fratelli nell'organizzazione mafiosa e della persistenza dell'operatività del clan; mancata considerazione del fatto che il detenuto aveva già autorizzazioni di contatto con altro membro del medesimo sodalizio, accrescendo il rischio di comunicazioni tra affiliati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di merito non abbia compiuto un effettivo e motivato bilanciamento tra il diritto del detenuto ai rapporti familiari e le concrete esigenze di sicurezza enfatizzate dalla DDA, nonché che abbia dato valutazioni apodittiche circa l'idoneità delle misure di controllo (registrazione/ascolto) senza considerare elementi attuali di pericolosità (posizione apicale nei clan, persistenza dell'operatività criminale, fatti recenti come arresti riconducibili a colloqui carcerari). La Corte ha richiamato la giurisprudenza e la Circolare del DAP (2/10/2017) che impongono l'esame degli elementi emergenti dal parere della DDA e l'effettuazione di una istruttoria sulle esigenze di sicurezza: tali esigenze possono prevalere e giustificare il diniego anche di colloqui audiovisivi quando sussistono concreti rischi di veicolazione di comunicazioni pericolose.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Regime detentivo speciale volto a isolare i detenuti appartenenti o collegati ad organizzazioni criminali; la sottoposizione a 41-bis non esclude in via di principio autorizzazioni a colloqui audiovisivi ma richiede valutazione rigorosa delle esigenze di sicurezza.
Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017
«eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41 bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione»
La circolare valorizza il parere non vincolante della DDA: il giudice deve esaminare l'eventuale segnalazione della DDA e compiere un'istruttoria sulle esigenze di sicurezza; la presenza di elementi concreti e rilevanti può giustificare il diniego anche in presenza di misure di controllo.
art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (procedura di reclamo)
Norma procedurale che disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza; utilizzata nel contesto del reclamo del DAP avverso la concessione del colloquio.
Massime di principio
- Il parere della Direzione Distrettuale Antimafia, pur non essendo vincolante, deve essere considerato e motivatamente valutato: elementi concreti e attuali rilevati dalla DDA possono prevalere sul diritto del detenuto ai colloqui.
- La sottoposizione al regime 41-bis non esclude in astratto autorizzazioni a colloqui audiovisivi tra detenuti, ma l'autorizzazione richiede un bilanciamento concreto tra affettività e sicurezza che deve essere adeguatamente motivato.
- Misure di controllo come registrazione e sorveglianza non sono automaticamente sufficienti per neutralizzare i rischi: il giudice deve valutare se, anche con tali misure, permangano modalità di comunicazione (parole criptiche, segnali non verbali) potenzialmente pericolose.
- Preesistenti autorizzazioni di contatto tra membri dello stesso sodalizio aumentano il rischio che nuove autorizzazioni facilitino comunicazioni tra affiliati; ciò va considerato nel bilanciamento.
- In presenza di segnalazioni di operatività criminale e di fatti recenti riconducibili a contatti carcerari, il giudice deve compiere un'istruttoria sulle esigenze di sicurezza e motivare puntualmente il superamento del parere della DDA, altrimenti il provvedimento è annullabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15145/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15148/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15149/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15150/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15153/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15154/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →