Sentenza del 04/02/2016 n. 1026 - Comm. Trib. Prov. Milano
Ricorso - Notifica - Termine - Inosservanza - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sua notificazione è avvenuta tardivamente, oltre 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. La tardività impedisce la prosecuzione del giudizio e la valutazione delle censure proposte.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato notificato alla controparte mediante servizio postale oltre il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla notificazione dell'atto impugnato. L'inosservanza del termine di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso, senza che il giudice possa esaminarne il merito.
Norme richiamate
Termine di impugnazione di 60 giorni
L'invio del ricorso alla controparte a mezzo posta oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato rende inammissibile il ricorso.
Il termine per notificare il ricorso alla controparte è perentorio. Il suo superamento comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni di merito.
Massime di principio
- Quando la legge prevede un termine perentorio per impugnare un atto, il ricorso deve essere notificato alla controparte entro tale termine; la semplice predisposizione o spedizione tardiva non è sufficiente.
- Il termine decorre, in linea generale, dalla notificazione dell'atto impugnato e deve essere calcolato con particolare attenzione, considerando la data effettiva di perfezionamento della notifica.
- La notificazione oltre il termine può comportare l'inammissibilità del ricorso e impedire al giudice di esaminare il merito della controversia.
- Per evitare decadenze è opportuno conservare la documentazione relativa sia alla notifica dell'atto impugnato sia alla successiva notifica del ricorso e procedere con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
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