Sentenza del 26/03/2019 n. 928 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Invito all'accertamento per adesione con indicazione delle aliquote d'imposta applicate - Successivo accertamento - Mancata indicazione delle aliquote - Nullità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Agenzia aveva rideterminato sinteticamente il reddito imponibile in 136.000 euro, rispetto ai 7.179 euro dichiarati, richiedendo maggiori imposte IRPEF, interessi e sanzioni per complessivi 78.758,86 euro. Tra le censure dedotte vi era la mancata indicazione, nell'avviso, delle aliquote IRPEF applicate. L'Agenzia ha sostenuto che l'omissione fosse un mero refuso e che il contribuente conoscesse comunque le aliquote perché riportate nel precedente invito all'accertamento con adesione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che la mancata indicazione delle aliquote applicate violasse l'art. 42, comma 2, del D.P.R. 600/1973 e determinasse la nullità dell'atto ai sensi del comma 3. Non è stata ritenuta sufficiente né la giustificazione del refuso né la conoscenza delle aliquote derivante dall'invito all'accertamento con adesione, poiché quest'ultimo ha natura propositiva e non definitiva. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 42, commi 2 e 3, D.P.R. n. 600/1973
"l'avviso di accertamento che non riporti l'aliquota applicata [...] viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni"
L'avviso di accertamento deve indicare espressamente le aliquote applicate ai singoli importi imponibili. L'omissione comporta la nullità dell'atto, senza che sia necessario dimostrare un concreto pregiudizio per il contribuente.
Art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito sulla base delle spese e degli elementi di capacità contributiva attribuibili al contribuente.
Art. 32, D.P.R. n. 600/1973
Costituisce la base dell'attività istruttoria e dei controlli fiscali svolti dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 15, D.Lgs. n. 546/1992
Consente la compensazione delle spese di giudizio in presenza di eccezionali ragioni, individuate nella controversia nei contrasti giurisprudenziali esistenti sulla questione.
Art. 2697 c.c.
È stato richiamato dal contribuente in relazione all'onere della prova degli elementi posti a fondamento dell'accertamento.
Cassazione civile, sentenza n. 7609/2018
"l'omissione di tale indicazione determina la nullità dell'atto"
Ha affermato che l'avviso deve rendere comprensibili le modalità di applicazione dell'imposta, indicando l'aliquota effettivamente applicata, e non soltanto aliquote minime e massime.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento tributario deve indicare in modo chiaro e preciso le aliquote effettivamente applicate agli imponibili; la loro omissione può determinarne la nullità.
- La nullità non dipende dalla prova di un concreto pregiudizio: è sufficiente la violazione dell'obbligo formale previsto dall'art. 42 del D.P.R. 600/1973.
- La conoscenza dell'aliquota acquisita tramite un precedente invito all'accertamento con adesione non sana l'omissione nell'avviso definitivo, perché l'invito ha natura meramente propositiva e non sostitutiva dell'accertamento.
- Un errore materiale o un refuso può essere corretto dall'Amministrazione mediante un atto integrativo tempestivo; in mancanza, l'atto originario resta esposto alla censura di nullità.
- In situazioni analoghe occorre verificare direttamente il contenuto dell'avviso definitivo, senza fare affidamento su comunicazioni preliminari o su elementi che il contribuente potrebbe ricavare autonomamente.
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