Sentenza del 26/03/2019 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Termine di prescrizione della cartella di pagamento - Termine di prescrizione dei tributi Cartella esattoriale e interruzione della prescrizione - Prescrizione quinquennale e decennale - Notifica dell'Avviso di intimazione di pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento relativa a una cartella per IRPEF, interessi e addizionale dell'anno 2001, per l'importo di 5.190,66 euro, sostenendo che il credito fosse prescritto in cinque anni e contestando la validità della notifica di una precedente intimazione di pagamento. L'Agente della riscossione ha sostenuto l'applicabilità del termine decennale e ha dedotto che la precedente intimazione, notificata il 18 giugno 2015 mediante deposito presso la casa comunale e successivo invio della raccomandata, avesse interrotto la prescrizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza della CTP di Biella. Ha stabilito che il termine di prescrizione resta quello proprio del tributo anche dopo la definitività della cartella; per l'IRPEF, quale credito erariale soggetto ad autonoma verifica annuale, si applica il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non quello quinquennale previsto per le obbligazioni periodiche ex art. 2948, n. 4, c.c. La cartella definitiva interrompe comunque la prescrizione, così come gli atti successivi idonei a costituire in mora il debitore. La notifica dell'intimazione è stata ritenuta regolare perché effettuata secondo l'art. 140 c.p.c. Le spese sono state compensate in ragione della non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
Art. 2946 c.c.
Prevede il termine ordinario decennale di prescrizione, applicato ai crediti erariali come l'IRPEF in assenza di una specifica disciplina diversa.
Art. 2948, n. 4, c.c.
Prevede la prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche fondate su una causa debendi continuativa; non si applica, secondo la decisione, alle imposte sui redditi, che costituiscono obbligazioni autonome per ciascun periodo d'imposta.
Art. 140 c.p.c.
Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità o temporanea assenza del destinatario. La notifica dell'intimazione è stata ritenuta valida perché eseguita mediante deposito presso la casa comunale e successivo invio della raccomandata.
Cass. SS.UU. n. 23397 del 17 novembre 2016
Afferma che la definitività della cartella non trasforma il termine di prescrizione del tributo in quello decennale: il termine resta quello proprio del tributo o della sanzione iscritti a ruolo.
Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 2941/2007; Cass. n. 9295/1993
Richiamano l'orientamento secondo cui i crediti erariali, comprese le imposte dirette, si prescrivono ordinariamente in dieci anni, mentre la prescrizione quinquennale riguarda tributi aventi natura periodica o continuativa.
Cass. n. 12733/2018
Distingue le prestazioni periodiche, soggette al termine quinquennale, dai debiti unici o autonomi, per i quali non opera l'art. 2948, n. 4, c.c.
Massime di principio
- La definitività di una cartella non impugnata non comporta automaticamente la conversione della prescrizione nel termine decennale: occorre individuare il termine proprio del tributo o della sanzione.
- Per le imposte erariali come l'IRPEF, l'orientamento seguito dalla decisione applica normalmente il termine decennale, perché ogni annualità richiede un'autonoma verifica dei presupposti impositivi.
- Il termine quinquennale tende ad applicarsi ai tributi o contributi caratterizzati da prestazioni periodiche e da una causa debendi continuativa, salvo specifiche disposizioni normative.
- La notifica della cartella, dell'intimazione o di altro atto idoneo a costituire in mora il debitore interrompe la prescrizione; dopo l'interruzione decorre un nuovo termine.
- Per contestare efficacemente la prescrizione è necessario ricostruire l'intera sequenza degli atti notificati e verificarne sia la tempestività sia la regolarità formale.
- Una notifica effettuata mediante deposito presso la casa comunale e raccomandata informativa può essere valida se sono rispettati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.
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